Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/06/2003, n. 9606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/06/2003, n. 9606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9606
Data del deposito : 16 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

E N O 5 REPUBBLICA 6 I 8 Z 9 1 / Ce70018. /4 0 2 . . N . I P IA A 0 9 606/ 03 R ITALIANA L D E A D E T T I ? T U . N IN IE 1 cessioni governative S IA L I T A Z 1 LA CORTE . T 1 N I M SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11524/2000 Saccucci Presidente Cron. 21080 Bruno Monaci Consigliere Rep. Stefano Cicala Consigliere Ud. 16.12.2002 Mario Amari Consigliere Eugenio Meloncelli Rel. Consigliere A ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze dello Stato, in per- sona del Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;

- ricorrente -

contro le società Deimo spa e Maiorca srl, in persona dei legali rappresentanti in carica; - intimate - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 10 febbraio 1999, n. 230/99, depositata il 6 aprile 1999; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2002 dal Cons. A Meloncelli; M'1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 4649 N. 40018. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Ca- restia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto; Svolgimento del processo 1.1. Il 22 maggio 2000 il Ministro delle finanze notifica alla Deimo Spa e alla Maiorca Srl, presso l'avvocato N F M, procurato- re costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia 10 febbraio 1999, n. 230/99, depositata il 6 aprile 1999, che, in parziale accoglimento dell'appello del- l'Amministrazione finanziaria, ha ridotto a lire 51.000.000 la somma capita- le da rimborsare alla Deimo Spa e ha rigettato l'appello incidentale proposto dalle due società, compensando tra le parti le spese processuali. 1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: - il 1° marzo 1994 la Deimo Spa e la Maiorca srl notificano una citazione all'Amministrazione finanziaria dello Stato, convenendola dinanzi al Tribu- nale di Brescia, per la restituzione di lire 63.000.000 alla Deimo Spa e di lire 17.000.000 alla Maiorca srl, pagate a titolo di tassa di concessione governa- tiva di iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 1988-1993: le socie- tà eccepiscono il contrasto con l'ordinamento comunitario delle imposte ri- chieste per gli atti indicati nell'allegata tariffa, Parte I, n. 22 e n. 27, nonché delle imposte di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 634, così come modificato dal DPR 26 aprile 1986, n. 121, richieste per la registrazione degli atti nel- l'allegata tariffa, Parte I, n. 4; 2شاملے con sentenza 30 novembre/12 dicembre 1994 il Tribunale di Brescia di- chiara non dovute le somme versate a titolo di tassa di concessione governa- tiva per l'iscrizione nel registro delle imprese e condanna, quindi, l'Ammini- strazione finanziaria a pagare alla Deimo Spa lire 67.884.658 e alla Maiorca Srl lire 18.856.849, comprensive degli interessi legali dalla data della do- manda a quella della pubblicazione della sentenza, oltre agli ulteriori inte- ressi legali dalla data della sentenza fino a quella del saldo effettivo;
la sen- tenza non si è, invece, pronunciata sulle domande svolte dalle società attrici in ordine al dedotto contrasto con l'ordinamento comunitario delle imposte di cui al DPR 1988, n. 642, richieste per gli atti indicati nell'allegata Tariffa, Parte prima, n. 22 e n. 27, e al DPR 26 ottobre 1972, n. 634, così come mo- dificato dal DPR 26 aprile 1986, n. 131, e richieste per la registrazione degli atti nell'allegata Tariffa, Parte prima, n. 4; -contro la sentenza del Tribunale di Brescia propongono appello principale l'Amministrazione finanziaria dello Stato e appello incidentale le due socie- tà; - la Corte di appello di Brescia decide, poi, con la sentenza ora impugnata per cassazione, di accogliere parzialmente l'appello principale e di rigettare l'appello incidentale. 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Brescia 10 febbraio 1999, n. 230/99, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: I) quanto all'appello principale, si fanno proprie le argomentazioni della sen- tenza di primo grado, secondo cui la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese non è dovuta, perché non esiste alcun collegamento tra il costo del servizio e il tributo, perché la nor- M3 ma impositiva statale contrasta con gli art. 10 e 12 della direttiva n. 35/69 CEE, perché l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata onerata di provare il carattere remunerativo del tributo preteso, perché il mero rinnovo non può comportare per l'amministrazione pubblica un costo identico a quello dell'i- scrizione, perché è significativa la riduzione della tassa di prima iscrizione a lire 500.000, operata dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e perché il tributo pre- teso appare del tutto sproporzionato rispetto al servizio prestato dalle can- cellerie; II) quanto all'appello incidentale: la domanda diretta a far dichiarare in contrasto con l'ordinamento comuni- tario le imposte di cui al DPR 1988, n. 642, e al DPR 26 ottobre 1972, n. 634, modificato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131, non ha fondamento giu- ridico, perché la direttiva CEE, più volte menzionata, non ha fatto alcun ri- ferimento a tali tributi, di applicazione generale, ma soltanto a quelli previsti esclusivamente a carico delle imprese e, conseguentemente non ha fonda- mento neppure quella con cui le due società hanno chiesto di condannare il Ministero delle finanze alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e da percepire, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione mo- netaria; -la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione dev'essere rigettata, perché, come già affermato dal primo giudice, le som- me di cui le due società hanno chiesto il rimborso costituiscono debiti di va- luta e perché, si aggiunge, le due società non hanno fornito alcuna prova di aver subito, in conseguenza del fenomeno svalutativo, un danno maggiore di quello già compensato con l'attribuzione degli interessi; M 4 - III) inoltre, si rileva in fatto che la decadenza di cui all'art. 13 si è verificata soltanto con riferimento al versamento di lire 12.000.000, relativo alla tassa di rinnovo per il 1989, perché la società Deimo ha effettuato il pagamento il 29 giugno 1989 ed ha presentato la richiesta di rimborso soltanto il 3 luglio 1992. 2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con due motivi di censura. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza im- pugnata, con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese ed onorari. 3. Le società intimate non si sono costituite in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministro delle finanze denuncia la violazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che alla fattispecie in esame dovrebbe applicarsi lo ius superveniens introdotto con l'art. 11 L. 23 dicem- bre 1998, n. 448. Ne deriverebbe: 1) che dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbero detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla norma- tiva sopravvenuta; 2) che la misura degli interessi dovrebbe essere contenuta al 2,5% dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. M 5 4.3.1. Quanto alla prima deduzione tratta dal ricorrente dalla soprav- venienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, il ricorso è infondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- ma: c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>;
in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: ... e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese; b) l'art.

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