Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2010, n. 13986

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L'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2010, n. 13986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13986
Data del deposito : 10 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R - Presidente -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6962/2005 proposto da:
MONTERISI ANGELO MNTNLG32B22A669M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro
MORELLA FSCO MRLFNC49A22A669E, STELLATELLI ANGELA ANNA CAROLINA STLNLN58F56A669B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FOSSOMBRONE 92, presso lo studio dell'avvocato DE T T, rappresentati e difesi dall'avvocato B R;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 27/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2010 dal Consigliere Dott. U G;

udito l'Avvocato F F, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato DI G G C, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BONADIES Riccardo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1995, i coniugi Francesco Morella e Stellatelli Angela Anna Carolina, a seguito di divergenze al riguardo, convenivano di fronte al tribunale di Trani Monterisi Angelo, proprietario di un fondo confinante con altro di loro proprietà, per la determinazione della consistenza dei due fondi in questione, la declaratoria di esclusiva della loro proprietà sul fondo come determinato e l'apposizione dei relativi ceppi. Il Monterisi, costituitosi, non si opponeva alla domanda. Espletati gli accertamenti tecnici ritenuti del caso, l'adito tribunale, con sentenza del 2001, determinava le relative estensioni dei fondi e regolava le spese.
Avverso tale decisione proponeva appello il Monterisi, cui resistevano i Morella - Stellatelli, spiegando a loro volta appello incidentale per le attribuzione delle spese. Con sentenza in data 16/30.1.2004, la Corte di appello di Bari respingeva l'impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale;
osservava, per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale che le risultanze della CTU, di cui l'appellante aveva chiesto la rinnovazione, erano state raggiunte in esito a tre consulenze di ufficio ed a sei

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