Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/09/2004, n. 18989
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Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall'art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all'impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all'autorità amministrativa (Uffici provinciali per l'industria il commercio e l'artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresì detta sanzione all'impresa è, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA VA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI VA - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR (già MEIE) S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Federico Cesi n, 72, presso l'avv. Gaetano Santucci De Magistris, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI ID;
SA CÈ;
CONSAP S.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 1513/01 dell'8 ottobre 2001;
Udita, nella pubblica udienza del 1 luglio 2004, la relazione del Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato generale Dott. D. Jannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con dichiarazione del difetto di