Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 07441
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 19927-2020, proposto da: CEVA LOGISTICS ITALIA s.r.1, c.f. 04758580155, CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY s.p.a., c.f. 12363470159, ciascuna in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Savoia n. 37, presso lo studio Deiure, rappresentate e difese dagli avv. A Z, N C e B C - Rti e controricorrenti incidentali
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 4441/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12.11.2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. F F nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022;
RGN 19927/2020 consigiAgest. fedrici Sentite le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Generale dott. M W, che ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
hara:ITO ..U.CL i ;
okvvi2c4;
Zoicc..t e- 0111441ea`;x2 Ro cc
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito della redazione del processo verbale di constatazione consegnato alla Ceva Logistics Italia s.r.I., in qualità di incorporante la Ceva Automotive Logistics Italia (cd. TAL), e dell'attività istruttoria dell'Agenzia delle entrate, tesa alla verifica di operazioni compiute a mezzo di condotte abusive del diritto, alle odierne ricorrenti, nelle rispettive qualità di società consolidata e di consolidante, fu notificato l'avviso d'accertamento n. TMBOE6S00943/2014, con cui, relativamente all'anno d'imposta 2009, fu richiesta una maggiore Irap ed irrogata la sanzione. Con l'ulteriore avviso d'accertamento n. TMBOF6S00148/2015 l'ufficio formulò le medesime pretese relativamente all'anno 2010. In particolare l'Amministrazione finanziaria elevò due rilievi. Con il primo riprese a tassazione la quota d'ammortamento (pari ad C 250.000,00) dell'avviamento derivante dal trasferimento a favore della TNT Inbound Logistics s.r.l. (cd. TIL) dalla consociata controllante TNT Production Logistics s.p.a. (cd. TPL) di un ramo d'azienda produttivo, avvenuto il 31 marzo 2003. L'ammortamento fu ritenuto indeducibile per violazione dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con il secondo riprese a tassazione la quota d'ammortamento (imponibile pari ad C 265.406,00) dell'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato dall'operazione di fusione della TNT Inbound Logistics s.r.l. (cd. TIL) nella TNT Automotive Logistics s.p.a. (cd. TAL), poi a sua volta incorporata nell'odierna ricorrente. L'ufficio ritenne che la quota d'avviamento fosse indeducibile per violazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, ed inoltre che l'operazione violasse l'art. 10 bis della I. 27 luglio 2000, n. 212. Con i ricorsi le società oggi ricorrenti, successe nei rapporti alle originarie compagini societarie a seguito di operazioni di fusione per incorporazione, contestarono le riprese ad imponibile delle quote d'ammortamento, adendo a tal fine la Commissione tributaria provinciale di Milano, che li accolse con RGN 19927/2020 Consi e est. Federici sentenza n. 9520/22/2016. L'Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza 4441/09/2019, ora oggetto d'impugnazione, accolse le ragioni quanto al primo rilievo, confermando invece per il secondo la sentenza di primo grado. Il giudice regionale, richiamando i principi contabili e le norme civilistiche, ritenne innanzitutto nel potere dell'Amministrazione finanziaria contestare i criteri di redazione del bilancio di esercizio, restando poi nel vaglio dell'autorità giudiziaria il compito di valutare la correttezza della riclassificazione. Esaminando quindi il caso specifico, identificò le condizioni necessarie perché all'acquirente fosse consentita la contabilizzazione dell'avviamento per le ipotesi di prezzo d'acquisto di un ramo d'azienda superiore al valore corrente delle attività nette acquistate. Affermò la necessità di una valutazione prudenziale della circostanza che l'eccedenza del costo di 'acquisizione potesse essere o meno considerata una immobilizzazione immateriale, elencando i fattori e le variabili da prendere in considerazione. Esaminò quindi se e quali condizioni sussistessero nel caso di specie, rilevando che la metodologia utilizzata dalle contribuenti fosse errata, con conseguente indebita deduzione in dichiarazione delle quote d'ammortamento, non rispondenti al valore reale, accogliendo in conclusione l'appello relativo al recupero ad imponibile della quota di ammortamento dell'avviamento. Non si pronunciò invece sull'eccepita efficacia di giudicato esterno, che le società avevano sollevato con riferimento all'esito del giudizio, relativo all'anno d'imposta 2003, avente ad oggetto altro atto impositivo, con cui era stata contestata dall'Amministrazione finanziaria la legittimità della appostazione della quota d'ammortamento per la medesima operazione. Ha in conclusione accolto l'appello confermando gli atti impositivi sulla ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento. Quanto invece al secondo rilievo, ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombenti, hanno censurato la sentenza e chiesto la sua cassazione. Le società con quattro motivi (sul primo rilievo), l'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, con un motivo (sul secondo rilievo). Ciascuna ha resistito ai ricorsi con i rispettivi controricorsi e le contribuenti hanno proposto ricorso incidentale RGN 19927/2020 Consi eajederici condizionato, in realtà contenente la riproposizione dei motivi d'appello non esaminati dal giudice regionale. Nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022, all'esito della discussione la Procura Generale e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione. Le
SENTENZA
Sul ricorso n. 19927-2020, proposto da: CEVA LOGISTICS ITALIA s.r.1, c.f. 04758580155, CEVA LOGISTICS HOLDING ITALY s.p.a., c.f. 12363470159, ciascuna in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Savoia n. 37, presso lo studio Deiure, rappresentate e difese dagli avv. A Z, N C e B C - Rti e controricorrenti incidentali
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 4441/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12.11.2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. F F nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022;
RGN 19927/2020 consigiAgest. fedrici Sentite le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Generale dott. M W, che ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
hara:ITO ..U.CL i ;
okvvi2c4;
Zoicc..t e- 0111441ea`;x2 Ro cc
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito della redazione del processo verbale di constatazione consegnato alla Ceva Logistics Italia s.r.I., in qualità di incorporante la Ceva Automotive Logistics Italia (cd. TAL), e dell'attività istruttoria dell'Agenzia delle entrate, tesa alla verifica di operazioni compiute a mezzo di condotte abusive del diritto, alle odierne ricorrenti, nelle rispettive qualità di società consolidata e di consolidante, fu notificato l'avviso d'accertamento n. TMBOE6S00943/2014, con cui, relativamente all'anno d'imposta 2009, fu richiesta una maggiore Irap ed irrogata la sanzione. Con l'ulteriore avviso d'accertamento n. TMBOF6S00148/2015 l'ufficio formulò le medesime pretese relativamente all'anno 2010. In particolare l'Amministrazione finanziaria elevò due rilievi. Con il primo riprese a tassazione la quota d'ammortamento (pari ad C 250.000,00) dell'avviamento derivante dal trasferimento a favore della TNT Inbound Logistics s.r.l. (cd. TIL) dalla consociata controllante TNT Production Logistics s.p.a. (cd. TPL) di un ramo d'azienda produttivo, avvenuto il 31 marzo 2003. L'ammortamento fu ritenuto indeducibile per violazione dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con il secondo riprese a tassazione la quota d'ammortamento (imponibile pari ad C 265.406,00) dell'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato dall'operazione di fusione della TNT Inbound Logistics s.r.l. (cd. TIL) nella TNT Automotive Logistics s.p.a. (cd. TAL), poi a sua volta incorporata nell'odierna ricorrente. L'ufficio ritenne che la quota d'avviamento fosse indeducibile per violazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, ed inoltre che l'operazione violasse l'art. 10 bis della I. 27 luglio 2000, n. 212. Con i ricorsi le società oggi ricorrenti, successe nei rapporti alle originarie compagini societarie a seguito di operazioni di fusione per incorporazione, contestarono le riprese ad imponibile delle quote d'ammortamento, adendo a tal fine la Commissione tributaria provinciale di Milano, che li accolse con RGN 19927/2020 Consi e est. Federici sentenza n. 9520/22/2016. L'Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza 4441/09/2019, ora oggetto d'impugnazione, accolse le ragioni quanto al primo rilievo, confermando invece per il secondo la sentenza di primo grado. Il giudice regionale, richiamando i principi contabili e le norme civilistiche, ritenne innanzitutto nel potere dell'Amministrazione finanziaria contestare i criteri di redazione del bilancio di esercizio, restando poi nel vaglio dell'autorità giudiziaria il compito di valutare la correttezza della riclassificazione. Esaminando quindi il caso specifico, identificò le condizioni necessarie perché all'acquirente fosse consentita la contabilizzazione dell'avviamento per le ipotesi di prezzo d'acquisto di un ramo d'azienda superiore al valore corrente delle attività nette acquistate. Affermò la necessità di una valutazione prudenziale della circostanza che l'eccedenza del costo di 'acquisizione potesse essere o meno considerata una immobilizzazione immateriale, elencando i fattori e le variabili da prendere in considerazione. Esaminò quindi se e quali condizioni sussistessero nel caso di specie, rilevando che la metodologia utilizzata dalle contribuenti fosse errata, con conseguente indebita deduzione in dichiarazione delle quote d'ammortamento, non rispondenti al valore reale, accogliendo in conclusione l'appello relativo al recupero ad imponibile della quota di ammortamento dell'avviamento. Non si pronunciò invece sull'eccepita efficacia di giudicato esterno, che le società avevano sollevato con riferimento all'esito del giudizio, relativo all'anno d'imposta 2003, avente ad oggetto altro atto impositivo, con cui era stata contestata dall'Amministrazione finanziaria la legittimità della appostazione della quota d'ammortamento per la medesima operazione. Ha in conclusione accolto l'appello confermando gli atti impositivi sulla ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento. Quanto invece al secondo rilievo, ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombenti, hanno censurato la sentenza e chiesto la sua cassazione. Le società con quattro motivi (sul primo rilievo), l'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, con un motivo (sul secondo rilievo). Ciascuna ha resistito ai ricorsi con i rispettivi controricorsi e le contribuenti hanno proposto ricorso incidentale RGN 19927/2020 Consi eajederici condizionato, in realtà contenente la riproposizione dei motivi d'appello non esaminati dal giudice regionale. Nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022, all'esito della discussione la Procura Generale e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione. Le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi