Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2018, n. 1111

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Massime2

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2018, n. 1111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1111
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

011 11 .18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Cartella di pagamento Omessa sottoscrizione - Omessa indicazione del responsabile del procedimento Aurelio Cappabianca -- Presidente - Oggetto R.G.N. 30373/2011 Biagio Virgilio - Consigliere - Consigliere Rel. - Cron. 1 Emilio Iannello UP - 26/10/2017 Maria Enza La Torre - Consigliere - Andrea Venegoni - Consigliere - ha pronunciato la seguente 5 6 5 7 1 SENTENZA 1 0 2 sul ricorso iscritto al n. 30373/2011 R.G. proposto da ST NI ST, rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo D'Andria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 262-264;

- ricorrente -

contro e difesaAgenzia delle entrate, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
controricorrente - e

contro

QU RD S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Verna e dall'Avv. Paolo Boer, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 69;
controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 136/02/10 depositata il 12 novembre 2010 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2017 dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l'Avv. Cataldo D'Andria per il ricorrente;
udito l'Avvocato dello Stato Emma Damiani;
udito l'Avv. Paolo Boer per QU RD S.p.A.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto e, in subordine, l'accoglimento del quinto motivo per i soli interessi.

FATTI DI CAUSA

1. NI ST ST ricorre con sei mezzi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di QU RD S.p.A. (che resistono con controricorsi) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ne ha rigettato l'appello, ritenendo legittima la cartella di pagamento n. 117 2007 0005366519000 relativa all'iscrizione a ruolo dell'importo di euro 1.436.000,87 in esecuzione della sentenza con la quale la stessa C.T.R. aveva affermato la legittimità dell'avviso di accertamento per le annualità 1990, 1992 e 1993 (decisione divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di cassazione). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212;
dell'art. 97, primo comma, Cost.;
dell'art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241;
degli artt. 125 e 480, comma quarto, cod. proc. civ., per avere 2 la C.T.R. ritenuto infondata l'eccezione di nullità della cartella in quanto mancante di sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento. Sostiene che l'avere il legislatore previsto con l'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (le cui censure di incostituzionalità sono state dichiarate infondate dalla Corte cost. con sentenza n. 58 del 2009) che la mancata indicazione del responsabile del - procedimento costituisce causa di nullità della cartella di pagamento, solo con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, non esclude che, con riferimento ai ruoli consegnati anteriormente, tale omissione possa considerarsi causa di annullamento della cartella.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile il motivo di gravame con il quale si lamentava l'incomprensibilità della quantificazione delle sanzioni, in quanto diretto a sindacare le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento divenuto definitivo. Rileva che tale affermazione si appalesa insufficiente in quanto non risponde alla contestazione mossa dal contribuente riguardante l'incomprensibilità delle indicazioni relative alle sanzioni contenute nella cartella di pagamento in rapporto all'intervenuto mutamento, nella quantificazione delle stesse, sopravvenuto allo stesso avviso di accertamento per effetto della modifica normativa del 1997».

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia poi violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli artt. 1 e 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321, nonché vizio di motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto pretestuosa la doglianza con cui si lamentava la mancata indicazione nella cartella della specie del ruolo, in quanto del tutto ininfluente ai fini della comprensione della cartella medesima e inidonea a inficiare 3 la legittimità della stessa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973;
dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000;
dell'art. 3 legge n. 241 del 1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto altrettanto pretestuosa» la censura con cui si lamentava la non comprensibilità delle indicazioni contenute in cartella. Rileva che nella descrizione contenuta nella cartella di pagamento relativa agli addebiti afferenti agli avvisi di accertamento n. 4851006236 e n. 4851006239 sono indicate voci quali «Irpef Recupero Ecced. Imposta» e «Irpef Interessi Recupero Ecced. Imposta≫ che non consentono di verificare direttamente e immediatamente, sulla base della sola cartella, la corrispondenza degli importi richiesti agli effettivi periodi di tempo cui si riferiscono le determinazioni assunte ma rendono indispensabili l'esame degli avvisi da cui la cartella trae origine e il confronto con le somme in essa indicati. Soggiunge che voci quali «Recupero Credito 1989 Utilizzato Nell'Anno D'Imposta A Seguito Accertamento 4851006236» e - «Recupero Credito 1992 Utilizzato Nell'Anno D'Imposta 1993 Riferimento Acc. 4851006239>>> non

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