Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 8486
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Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Azione di SEZIONI UNITE CIVILI risarcimento danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: – questione di MARGHERITA CASSANO - Prima Presidente - massima di - Presidente di Sezione particolare C DE CIARA - importanza ALBERTO GIUSTI - Consigliere - sull'interpretazione CIARA GRAZIOSI - Consigliere - dell'art. 334 cpc in materia di ALDO CARRATO - Rel. Consigliere - obbligazioni ANNLISA DI - Consigliere - solidali PAOLANTONIO ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - R.G.N. 23425/2016 Cron. ENZO VINCENTI - Consigliere - Rep. LOREDAN NZZICONE - Consigliere - Ud. 13/02/2024 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 23425-2016 proposto da: LEONESSA INVESTIMENTI S.R.L. a socio unico, assuntrice del Concordato Fallimentare del Fallimento Addventure s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 dell'avvocato P S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L G;
- ricorrente -
contro
C ALBERTO CARNEVALE MAFFE', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE FERABECOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA RODOLFO MASERA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2346/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che ha chiesto l'enunciazione dei principi di diritto, nonostante l'istanza di rinuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 281 del 2011, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di Addventure s.p.a., in liquidazione, condannava Pietro P, C A C M e Stefano P, in solido fra loro, a pagare, in favore dell'attore, la somma di € 2.413.810,63, oltre accessori fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 per il danno arrecato, nella loro qualità di amministratori delegati, alla società e ai creditori sociali per la perdita di bancali non rinvenuti dal Curatore. 2 di 50 Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 La Curatela del citato Fallimento aveva originariamente convenuto in giudizio anche altri amministratori e i sindaci, con i quali, però, nelle more del giudizio di primo grado, erano intervenute una serie di transazioni pro quota.
1.1. Avverso la sentenza di primo grado formulava appello principale Pietro P (con atto di citazione notificato anche ai condebitori), a seguito del quale Stefano P, nel costituirsi in giudizio (con comparsa del 29 dicembre 2011), avanzava appello incidentale, chiedendo, a sua volta, in riforma della sentenza del Tribunale, il rigetto delle domande del menzionato Fallimento nonché della domanda di manleva spiegata dal P nei suoi confronti. Nel giudizio di appello interveniva la L Investimenti s.r.l., quale assuntrice del concordato fallimentare di Addventure s.p.a. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato, con cui invocava la condanna del P e del P in solido, nei limiti della somma di euro 2.500.000,00, in ragione delle ulteriori condotte addebitate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e disattese dalla sentenza di primo grado. All'udienza (del 25 gennaio 2012, differita ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. al 26 gennaio 2012) fissata per la prima comparizione delle parti, si costituiva in giudizio anche C A C M, attraverso una comparsa “contenente di fatto” un'impugnazione incidentale (così qualificata dalla Corte di appello ed adesiva a quella dell'appellante principale P). Inoltre, lo stesso C A C M, con autonomo atto di citazione notificato a L Investimenti 3 di 50 Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 s.r.l. (costituitasi nel giudizio di appello, nella qualità di assuntore del Concordato fallimentare del Fallimento Addventure s.p.a.), impugnava la sentenza di primo grado sollecitando il rigetto delle pretese risarcitorie del Fallimento. La Corte d'appello di Milano, riunite le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, con sentenza n. 2346 del 2016 (depositata il 14 giugno 2016) , in accoglimento degli appelli proposti da Pietro P, C A C M e Stefano P, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che gli stessi nulla dovevano al predetto Fallimento per essere il relativo credito già estinto in conseguenza dell'intervenuto pagamento da parte degli originari coobbligati, nonché, conseguentemente, assorbita la domanda di manleva proposta dal P nei confronti del P. Con la medesima sentenza la Corte d'appello riteneva infondate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione proposta da C A C M, sollevate da L Investimenti s.r.l., in ragione del fatto che il suo interesse all'impugnazione sarebbe sorto dall'appello incidentale del coobbligato P. Al riguardo, nella sentenza della Corte d'appello si legge (alle pagg. 17-18) testualmente: «…Discende da quanto argomentato che Stefano P ha, comunque, impugnato tempestivamente la sentenza de qua. Benché analoghe conclusioni non si possano trarre nei confronti di C A C M posto che la sua costituzione nell'ambito dell'appello iscritto al N. R.G. 3322/2011 (ancorché allo stesso modo contenente di fatto impugnazione incidentale) è 4 di 50 Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 avvenuta direttamente all'udienza, quindi senza il rispetto dei termini di cui all'art. 334, comma 1, c.p.c., ritiene tuttavia la Corte che l'impugnazione notificata a L il 26/01/2012 possa valere quale impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334, comma 2, c.p.c. e sia perciò da ritenersi ammissibile. Ciò sul rilievo che l'impugnazione incidentale del coobbligato Stefano P (nel procedimento N. R.G. 3322/2011) ha determinato l'insorgere in capo a Carlo Aberto C M di nuovo ed autonomo interesse ad impugnare la sentenza nei confronti di L s.r.l., conseguendo ad essa la possibilità – in caso di accoglimento (anche) del gravame proposto da detto coobbligato - di vedere definitivamente perso il vincolo della solidarietà e di trovarsi perciò esposto, da solo e per l'intero, alla pesante condanna emessa dal tribunale (arg. ex Cass. S.U. 24627/2007)». MOTIVI DELLA DECISIONE 1.2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione L Investimenti s.r.l., quale assuntrice del Concordato fallimentare del Fallimento Addventure s.p.a., nei confronti del solo C A C M, censurandola, nella sostanza, per avere ritenuto ammissibile il relativo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base del percorso motivazionale poc'anzi riportato.
1.2.1. Con il primo motivo si denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 343, comma 2, e 100 c.p.c., deducendo che, essendo stato introdotto l'appello principale, proposto nei confronti della Curatela, dal P, C M 5 di 50 Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 avrebbe dovuto proporre il proprio gravame in via incidentale, nelle modalità previste dall'art. 343, comma 1, c.p.c. o notificando un atto introduttivo nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata;
l'appellato, non avendo rispettato questo termine, avrebbe dovuto essere considerato decaduto dalla possibilità di impugnare, non potendo trovare applicazione il comma 2 dell'art. 343 c.p.c., in quanto - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - nessun “nuovo e autonomo” interesse ad impugnare sarebbe sorto dall'impugnazione incidentale del P. Si sostiene che, d'altra parte, il precedente delle Sezioni unite n. 24627 del 2007 (evocato nella sentenza impugnata), che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva e adesiva del coobbligato, nel caso di impugnazione principale esperita dall'altro coobbligato avverso la sentenza di condanna in solido, sarebbe stato erroneamente posto a sostegno della conclusione di ammissibilità dell'appello del C M, in quanto da esso non potrebbe trarsi alcun argomento ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 343, comma 2, c.p.c. Si evidenzia che la citata pronuncia delle Sezioni unite, infatti, da un lato si riferirebbe a una diversa norma, l'art. 334 c.p.c., e, quindi, all'appello incidentale tardivo in senso stretto, e, dall'altro lato, risolvendo il contrasto sull'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva adesiva, individuerebbe proprio nell'impugnazione principale la fonte dell'interesse all'impugnazione. Si precisa che, nel caso di specie, invece, avrebbe dovuto escludersi che l'interesse all'impugnazione di C M, 6 di 50 Numero registro generale 23425/2016 Numero sezionale 58/2024 Numero di raccolta generale 8486/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 tesa ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per gli stessi motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione principale proposta dal P, e quindi adesiva alla principale, fosse sorto dall'impugnazione incidentale (anch'essa adesiva alla principale) del P «perché solo l'impugnazione principale segna, a tutto concedere, il discrimine tra la definitività dell'assetto stabilito in sentenza, che potrebbe essere accettata dalle parti soccombenti (di qui la ratio dell'art. 334 c.p.c.) e un possibile diverso assetto del rapporto, che può evidentemente essere anche di natura quantitativa». Si