Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11933

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Nel licenziamento per motivi disciplinari, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti (nella specie l'essersi allontanato quotidianamente dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., di comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11933
Data del deposito : 7 agosto 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEISA Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AN, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino n. 193, presso l'avv. Isidoro Toscano, e rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Augusto, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CASE DI CURA RIUNITE s.r.l., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari prof. Paolo Vitucci e dott. Raffaele Santoro, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso gli avv.ti Edoardo Ghera e Domenico Garofalo, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 170/01, depositata il 27 aprile 2001 (R.G. n. 1727/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;

Udito l'avv. Edoardo Ghera;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 27 aprile 2001 la Corte di appello di Bari ha riformato la decisione con la quale il Tribunale di quella città, accogliendo parzialmente la domanda proposta da AN AG nei confronti della sua ex datrice di lavoro Case di Cura Riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, disposto dalla società in data 17 ottobre 1994, per difetto della, immediatezza della contestazione degli addebiti.
Il giudice del gravame ha ritenuto, per quanto ancora interessa in questa sede, che, sebbene le mancanze ascritte al lavoratore - arbitrari allontanamenti dal posto di lavoro - si fossero ripetute in un lungo periodo (dal 21 novembre 1983 al 3 ottobre 1994), il provvedimento era stato adottato dal datore di lavoro, non appena venuto a conoscenza dei fatti, e che, comunque, determinante ai fini della tempestività della contestazione, era la protrazione della illecita condotta del lavoratore sino a poco tempo prima delle verifiche compiute dall'azienda per l'accertamento delle mancanze. La Corte di merito ha poi affermato la specificità della contestazione, in quanto i fatti addebitati, in relazione alle modalità di accadimento, erano ragionevolmente circostanziati, posto che avevano consentito al lavoratore di comprendere le accuse e di esercitare il diritto di difesa. Valutata quindi la fondatezza degli addebiti, la Corte barese ha concluso per la legittimità del recesso.
considerando la sanzione proporzionata agli addebiti ed in linea con le previsioni del ccnl del settore.
Avverso questa pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Assume l'errore in cui è incorso il giudice di appello nel ritenere la tempestività del licenziamento, e sostiene che mentre l'azienda non aveva fornito la prova della immediatezza della contestazione, il ricorrente aveva invece dimostrato con due lettere (del 29 settembre 1993 e del 4 ottobre 1993, l'una con la quale il responsabile amministrativo aveva comunicato alla direzione generale dell'azienda l'allontanamento dal posto di lavoro del AG, e l'altra di contestazione del medesimo fatto da parte della direzione generale) ignorate dal giudice del merito, come l'azienda fosse a conoscenza, almeno dall'ottobre 1993, delle violazioni commesse dal lavoratore. Critica inoltre la sentenza impugnata per avere, in modo contraddittorio, affermato, da un lato, la conoscenza da parte degli organi di controllo dell'azienda della illegittima condotta del lavoratore e, dall'altro lato, escluso che di tanto avessero cognizione i titolari della potestà disciplinare, malgrado i documenti innanzi specificati. Sostiene che la cadenza dei controlli, effettuati dalla società giornalmente o settimanalmente, a seconda delle strutture, cadenza risultante dalle dichiarazioni del teste LI, è in palese contrasto con la argomentazione che l'azienda aveva appreso delle

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