Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/11/2017, n. 26140

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/11/2017, n. 26140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26140
Data del deposito : 3 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

A). L'Agenzia delle Entrate, avendo verificato che nell'anno di imposta 2003 G.F. aveva acquistato una farmacia per il corrispettivo di Euro 1.270.000, a fronte di un reddito dichiarato per il medesimo anno di imposta di Euro 16.110, richiedeva al contribuente la compilazione di questionari e la trasmissione di documentazione. All'esito emetteva avviso di accertamento sintetico a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 con il quale rideterminava il reddito per l'anno 2003 in Euro 220.163 desunto dai seguenti elementi indicativi di capacità contributiva: a) spese per incrementi patrimoniali relativa all'acquisto della farmacia per il corrispettivo di Euro 1.270.000, importo ritenuto dall'ufficio validamente giustificato limitatamente ad Euro 520.000 (Euro 260.000 proveniente da mutuo ed Euro 260.000 da apertura di credito), mentre non era ritenuta giustificata la restante somma di Euro 750.000;
spesa di Euro 14.000 per acquisto di autovettura XXXX;
b) spese di mantenimento di altra autovettura e spese di pagamento del canone di locazione per l'abitazione principale. Sulla base dei medesimi presupposti impositivi, Agenzia delle Entrate emetteva altro avviso di accertamento a carico di G.F. con il quale accertava sinteticamente un maggior reddito di Euro 200.545 relativamente all'anno 2001.

Contro gli avvisi di accertamento G.F. proponeva distinti ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che, previa riunione, li accoglieva parzialmente con sentenza n. 89 del 2009, rideterminando i redditi in Euro 112.624 per l'anno 2001, ed in Euro 119.698 per l'anno 2003.

G.F. proponeva appello e l'Ufficio si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 17.6.2010 accoglieva parzialmente l'appello principale del contribuente, rideterminando in Euro 109.759 il reddito relativo all'anno 2003 e confermando nel resto;
dichiarava inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio.

Contro la sentenza di appello G.F. propone ricorso per cassazione (n. 5062/2011) sulla base di sei motivi. Depositata memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

B). Con riferimento all'anno di imposta 2002, l'Agenzia delle Entrate emetteva a carico di G.F. un avviso di accertamento sintetico a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 con il quale, sulla base dei medesimi presupposti impositivi, rideterminava il reddito in Euro 175.805.

Contro l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 107 del 2011, riducendo il reddito ad Euro 116.650.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 21.1.2013, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Il giudice di appello riteneva che G.F. avesse agito "semplicemente da interposta persona" poichè "dalla documentazione emerge il meccanismo di una operazione architettata per aggirare il divieto di possesso di più licenze di farmacie, allora esistente, nella quale il Sig. G. ha agito quale intermediario nell'interesse dei colleghi T. e B., a partire dalla scrittura privata del 11.4.2003, definita di associazione in partecipazione".

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (n. 8972/2013) sulla base di tre motivi.

G.F. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Deposita memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente si dispone la riunione, al presente ricorso (n. 5062/2011), del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate (n. 8972/2013), trattandosi di cause connesse a norma dell'art. 274 cod. proc. civ..

A)Ricorso del contribuente n. 5062/2011.



1.Primo motivo: "violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l'inapplicabilità al caso in esame del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2 che prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di informare il contribuente delle ragioni e dell'oggetto della verifica e del diritto di avvalersi di un professionista.

Il motivo è infondato. La L. n. 212 del 2000, art. 12 è

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