Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2008, n. 10876

CASS
Sentenza
30 aprile 2008
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Sentenza
30 aprile 2008

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A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 822 cod. civ., l'appartenenza dei laghi al demanio pubblico prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 essendo sufficiente, per l'attribuzione della demanialità, l'accertamento in uno specchio d'acqua dei caratteri idrografici di un lago e non di uno stagno e non assumendo rilievo il mancato inserimento nell'elenco delle acque pubbliche, data la natura dichiarativa del relativo provvedimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2008, n. 10876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10876
Data del deposito : 30 aprile 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO US, SA IA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentati e difesi dagli avvocati ALLODI Giovanni, ROMANO DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
MINISTERO BENI AMBIENTALI E ATTIVITÀ CULTURALI (GIÀ MINISTERO PER I BENI AMBIENTALI E CULTURALI), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 150/05 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 29/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

uditi gli avvocati Domenico ROMANO, anche per delega dell'avvocato Giovanni ALLODI;
LETTERA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE LI ed EM SA, con atti in data 2 giugno 1991, vendevano alla società Country Club s.r.l. l'intero bacino del lago di Averno ed una fascia di terreno limitrofa con annessi fabbricati.
Con atto di citazione del 4 febbraio 1993, PE LI ed EM SA convenivano davanti al Tribunale di Napoli il Ministero dei beni culturali ed ambientali, il quale, in base alla L. n. 1089 del 1939, art. 31, aveva esercitato il suo diritto di prelazione sui beni oggetto di alienazione, soggetti a vincolo archeologico, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo della compravendita.
Il Ministero eccepiva di non essere tenuto al preteso pagamento per essere nullo il trasferimento, in quanto concernente res extra commercium, e specificamente beni che, sebbene non inclusi negli elenchi delle acque pubbliche, avevano "attitudine ad usi di pubblico generale interesse" e facevano, quindi, parte del demanio idrico. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 1995, si dichiarava incompetente in ordine all'accertamento della demanialità (idrica) dei beni, rientrante nella cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Napoli, e sospendeva il giudizio di pagamento.
Con atto notificato il 27 ottobre 1995 PE LI ed SA EM riassumevano il giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, chiedendo l'accertamento negativo della demanialità delle aree in questione.
Con sentenza del 18 settembre 2000, il Tribunale superiore delle acque pubbliche dichiarava demaniale, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 1, il lago d'Averno e una parte dell'adiacente terreno.
PE LI ed EM SA proponevano appello, che veniva rigettato, con sentenza del 29 novembre 2005, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che osservava:
la domanda di accertamento incidentale negativo circa la demanialità idrica del compendio lacustre doveva essere decisa facendo riferimento alla data dell'atto di vendita e, quindi, applicando la normativa di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 1, anteriore alle modificazioni apportate dalla L. n. 36 del 1994;

secondo la normativa applicabile ratione temporis, ai fini dell'inserimento dei laghi nel demanio pubblico erano rilevanti l'ampiezza dell'invaso e la relativa portata, la portata del bacino e la

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