Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2020, n. 28387
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Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27470-2014 proposto da: GIANONCELLI PRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE- GLI
SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRET- TI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
M S G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA
28, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO HECTOR POR- ZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERICA PA- GANONI;
AGENZIA DELLE ENTRATE (successore ex lege dell'AGENZIA DEL TERRITORIO), in persona del Direttore Generale pro tempore, per legge domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonché
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ GIANONCELLI FRANCO PEPPINO E BRUNO S.N.C., FALLIMENTO GIANONCELLI FRANCO, FALLIMENTO GIANONCELLI PEPPINO, FALLIMENTO GIANONCELLI BRUNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 161/2014 del TRIBUNALE di SONDRIO, depo- sitata il 19/05/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Presidente F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso con e- nunciazione del principio di diritto come da requisitoria in atti;
udito l'Avvocato L M per delega dell'avvocato E P.
Fatti di causa
1. P G, esecutata in procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Sondrio, ha chiesto, affidandosi a ricorso articolato su quindici motivi, la cassazione della sentenza n. 161 del 19/05/2014 di quel tribunale, con cui furono rigettate tutte le sue opposizioni, già riunite, proposte ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. contro la procedente curatela dei Fallimenti della società «Gia- Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- noncelli Franco, P e Bruno s.n.c.» e dei tre soci in proprio, per l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella vendita senza incanto, impugnato con ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. rigetta- to dal giudice dell'esecuzione, nonché contro il Fallimento della socie- tà, l'aggiudicatario S G M e l'Agenzia del Territorio, per l'illegittimità del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile staggito.
2. La qui gravata sentenza respinse ogni contestazione, tra cui quella sulla ritualità del trattenimento della causa in decisione e quel- le sulla completezza delle informazioni somministrate dall'ufficio ai fini della vendita e riportate poi nel decreto di trasferimento, disattese pure le doglianze sulla ritualità della vendita - delegata a professioni- sta - sia per i vizi della pregressa procedura fallimentare, sia in sé considerata, come pure tutte quelle a vario titolo mosse sulla titolari- tà, l'esatta delimitazione e le varie vicende del diritto staggito.
3. Tra le altre pure rigettate, le doglianze sul difetto di esecutività del decreto di trasferimento furono respinte per essere questo stato reputato costituire, ai sensi del comma 3 dell'art. 586 cod. proc. civ., titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del G.E. (nel caso di specie rifiutato);
e, quanto alle lamentate irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari per non avere il Conservatore veri- ficato se il decreto di trasferimento fosse stato notificato all'esecutata ai fini del decorso dei termini per l'opposizione, il tribunale rilevò che, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., il Conservatore era obbligato a ese- guire la trascrizione del decreto senza effettuare verifiche sulla sua notifica e sull'efficacia esecutiva, essendone questo munito ex lege.
4. Al ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso l'Agenzia del Territorio e S G M (questi depositando anche memoria), mentre la curatela dei Fallimenti intimati non ha svolto difese. Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- 5. All'esito della pubblica udienza del 06/12/2019 la prima sezione di questa Corte ha pronunciato ordinanza interlocutoria - n. 3096 del 10/02/2020 - con cui, dopo la disamina di tutti i motivi, ha rimesso al Primo Presidente la richiesta del Pubblico Ministero di pronuncia di principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., nel senso della trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemen- te dal decorso dei termini per proporre l'opposizione ai sensi dell'art.617 cod. proc. civ.. 6. Il Primo Presidente, sull'evidente presupposto della particolare importanza della questione sottesa, ha disposto che la Corte si pro- nunciasse a sezioni unite: ed il ricorso è stato trattato alla successiva udienza pubblica di discussione del 17/11/2020. Ragioni della decisione A) La definizione dei quindici motivi di ricorso.
1. Va premesso che l'ordinanza interlocutoria non può intendersi aver definito i quindici motivi di ricorso con la rimessione a queste Sezioni Unite: la disciplina della rimessione alle Sezioni Unite implica la totale devoluzione ad esse del thema decidendum unitariamente e complessivamente considerato all'esito della positiva delibazione, in piena discrezionalità e con provvedimento insindacabile, del Primo Presidente;
né è previsto nel giudizio di legittimità l'istituto della sen- tenza (o dell'ordinanza) parziale o non definitiva, in grado cioè di de- finire solo alcuni dei motivi o delle questioni devolute alla Corte, tran- ne il solo caso previsto dall'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., inverso ri- spetto a quello per cui è causa, di facoltà delle Sezioni Unite di rimettere alla sezione semplice i motivi di ricorso non riconducibili alle loro specifi- che attribuzioni.
2. Ne discende che gli argomenti svolti dalla sezione semplice sui motivi di ricorso, una volta che quella decida di investire le Sezioni Unite, non possono pregiudicare la decisione, ma fungono soltanto da Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- illustrazione dei presupposti della rimessione e, in quanto tali, non sono idonei ad averne definito alcuno: ciò che ne impone allora la di- samina in questa sede, benché si possa giungere a conclusioni in so- stanza corrispondenti a quelle attinte dall'ordinanza di rinnessione.
3. Il primo motivo (di «violazione o falsa applicazione ... dell'art.158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice», per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello di- nanzi al quale erano state precisate le conclusioni e depositate com- parse conclusionali e repliche) è infondato, perché le parti avevano già fruito dei termini per deposito di conclusionali e repliche ed erano state precisate le conclusioni anche dinanzi al magistrato che ha poi deciso la causa: pertanto, non risulta violato il principio della neces- saria identità tra questo e quello davanti al quale sono formulate le conclusioni (Cass. 23/03/2005 n. 6269;
Cass. 14/12/2007 n. 26327;
Cass. 27/05/2009 n. 12352;
Cass. 06/07/2010 n. 15879;
da ultimo, v. Cass. ord. 10/07/2019 n. 18574), mentre in ogni caso la trattazione dell'affare ad opera di un giudice diverso da quello individuato secon- do le tabelle integra una mera irregolarità di carattere interno (Cass.25/01/2017 n. 1912;
Cass. 24/07/2012 n. 12912;
Cass. 30/03/2010 n. 7622;
Cass. 14/12/2007 n. 26327).
4. Il secondo motivo (di «violazione o falsa interpretazione ... de- gli artt. 118, 120, 43 L.F. e dell'art. 299 c.c.», per avere il tribunale respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio G B, tornato in bonis a seguito di revoca del suo fallimento, in quanto litisconsorte necessario) ed il terzo (di «vio- lazione o falsa applicazione ... dell'art. 96 c.p.c. in merito alla carenza di legittimazione passiva e di interesse del curatore dei fallimenti nel- la causa n. 1258/10» sebbene la stessa ricorrente gli avesse notifica- to l'atto di citazione, in quanto «parte nel giudizio ex art. 591 bis a- vanti il G.E.» - per avere egli ivi svolto «azioni difensive nell'esclusivo interesse del signor M S G e dell'Agenzia del Territo- Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -5- rio») sono del pari infondati: effettivamente nelle opposizioni agli atti esecutivi sono parti soltanto tutti i soggetti del processo esecutivo, tra i quali, se iniziato da una curatela, non rientra il fallito tornato in bonis per il solo fatto della chiusura della procedura concorsuale, ri- chiedendosi, come ogni altro interventore, una sua personale ragione di credito nei confronti dell'esecutato.
5. Neppure il quarto motivo (di «violazione o falsa applicazione ... dell'art. 490 c.p.c. e della legge 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa», per avere il tribunale dichiarato inammissibile, in quanto nuova, «l'eccezione di omessa informazione in ordine alla pendenza di cause connesse al pignoramento immobiliare» e per a- verne comunque dichiarato l'infondatezza, quando invece «gli avvisi di vendita ai sensi dell'art. 490 c.p.c. devono contenere, a pena di nullità, tutti i dati che possono interessare il pubblico, ivi compresa quindi l'informazione che il pignoramento immobiliare è stato attivato in presenza di sentenze solo provvisoriamente esecutive») è fondato: quanto al profilo in rito, poiché non è consentito, nelle opposizioni e- secutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719;
Cass. 03/09/2019, n. 21996;
Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981;
Cass. 07/08/2013, n. 18761;
Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;
quanto a quello di me- rito, non applicandosi agli atti del processo civile la disciplina sulla trasparenza amministrativa ma il diverso regime loro proprio, il quale non prevede, in estrinsecazione di una tutt'altro che innplausibile va- lutazione del legislatore di
SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRET- TI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
M S G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA
28, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO HECTOR POR- ZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERICA PA- GANONI;
AGENZIA DELLE ENTRATE (successore ex lege dell'AGENZIA DEL TERRITORIO), in persona del Direttore Generale pro tempore, per legge domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonché
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ GIANONCELLI FRANCO PEPPINO E BRUNO S.N.C., FALLIMENTO GIANONCELLI FRANCO, FALLIMENTO GIANONCELLI PEPPINO, FALLIMENTO GIANONCELLI BRUNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 161/2014 del TRIBUNALE di SONDRIO, depo- sitata il 19/05/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Presidente F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso con e- nunciazione del principio di diritto come da requisitoria in atti;
udito l'Avvocato L M per delega dell'avvocato E P.
Fatti di causa
1. P G, esecutata in procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Sondrio, ha chiesto, affidandosi a ricorso articolato su quindici motivi, la cassazione della sentenza n. 161 del 19/05/2014 di quel tribunale, con cui furono rigettate tutte le sue opposizioni, già riunite, proposte ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. contro la procedente curatela dei Fallimenti della società «Gia- Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- noncelli Franco, P e Bruno s.n.c.» e dei tre soci in proprio, per l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella vendita senza incanto, impugnato con ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. rigetta- to dal giudice dell'esecuzione, nonché contro il Fallimento della socie- tà, l'aggiudicatario S G M e l'Agenzia del Territorio, per l'illegittimità del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile staggito.
2. La qui gravata sentenza respinse ogni contestazione, tra cui quella sulla ritualità del trattenimento della causa in decisione e quel- le sulla completezza delle informazioni somministrate dall'ufficio ai fini della vendita e riportate poi nel decreto di trasferimento, disattese pure le doglianze sulla ritualità della vendita - delegata a professioni- sta - sia per i vizi della pregressa procedura fallimentare, sia in sé considerata, come pure tutte quelle a vario titolo mosse sulla titolari- tà, l'esatta delimitazione e le varie vicende del diritto staggito.
3. Tra le altre pure rigettate, le doglianze sul difetto di esecutività del decreto di trasferimento furono respinte per essere questo stato reputato costituire, ai sensi del comma 3 dell'art. 586 cod. proc. civ., titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del G.E. (nel caso di specie rifiutato);
e, quanto alle lamentate irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari per non avere il Conservatore veri- ficato se il decreto di trasferimento fosse stato notificato all'esecutata ai fini del decorso dei termini per l'opposizione, il tribunale rilevò che, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., il Conservatore era obbligato a ese- guire la trascrizione del decreto senza effettuare verifiche sulla sua notifica e sull'efficacia esecutiva, essendone questo munito ex lege.
4. Al ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso l'Agenzia del Territorio e S G M (questi depositando anche memoria), mentre la curatela dei Fallimenti intimati non ha svolto difese. Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- 5. All'esito della pubblica udienza del 06/12/2019 la prima sezione di questa Corte ha pronunciato ordinanza interlocutoria - n. 3096 del 10/02/2020 - con cui, dopo la disamina di tutti i motivi, ha rimesso al Primo Presidente la richiesta del Pubblico Ministero di pronuncia di principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., nel senso della trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemen- te dal decorso dei termini per proporre l'opposizione ai sensi dell'art.617 cod. proc. civ.. 6. Il Primo Presidente, sull'evidente presupposto della particolare importanza della questione sottesa, ha disposto che la Corte si pro- nunciasse a sezioni unite: ed il ricorso è stato trattato alla successiva udienza pubblica di discussione del 17/11/2020. Ragioni della decisione A) La definizione dei quindici motivi di ricorso.
1. Va premesso che l'ordinanza interlocutoria non può intendersi aver definito i quindici motivi di ricorso con la rimessione a queste Sezioni Unite: la disciplina della rimessione alle Sezioni Unite implica la totale devoluzione ad esse del thema decidendum unitariamente e complessivamente considerato all'esito della positiva delibazione, in piena discrezionalità e con provvedimento insindacabile, del Primo Presidente;
né è previsto nel giudizio di legittimità l'istituto della sen- tenza (o dell'ordinanza) parziale o non definitiva, in grado cioè di de- finire solo alcuni dei motivi o delle questioni devolute alla Corte, tran- ne il solo caso previsto dall'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., inverso ri- spetto a quello per cui è causa, di facoltà delle Sezioni Unite di rimettere alla sezione semplice i motivi di ricorso non riconducibili alle loro specifi- che attribuzioni.
2. Ne discende che gli argomenti svolti dalla sezione semplice sui motivi di ricorso, una volta che quella decida di investire le Sezioni Unite, non possono pregiudicare la decisione, ma fungono soltanto da Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- illustrazione dei presupposti della rimessione e, in quanto tali, non sono idonei ad averne definito alcuno: ciò che ne impone allora la di- samina in questa sede, benché si possa giungere a conclusioni in so- stanza corrispondenti a quelle attinte dall'ordinanza di rinnessione.
3. Il primo motivo (di «violazione o falsa applicazione ... dell'art.158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice», per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello di- nanzi al quale erano state precisate le conclusioni e depositate com- parse conclusionali e repliche) è infondato, perché le parti avevano già fruito dei termini per deposito di conclusionali e repliche ed erano state precisate le conclusioni anche dinanzi al magistrato che ha poi deciso la causa: pertanto, non risulta violato il principio della neces- saria identità tra questo e quello davanti al quale sono formulate le conclusioni (Cass. 23/03/2005 n. 6269;
Cass. 14/12/2007 n. 26327;
Cass. 27/05/2009 n. 12352;
Cass. 06/07/2010 n. 15879;
da ultimo, v. Cass. ord. 10/07/2019 n. 18574), mentre in ogni caso la trattazione dell'affare ad opera di un giudice diverso da quello individuato secon- do le tabelle integra una mera irregolarità di carattere interno (Cass.25/01/2017 n. 1912;
Cass. 24/07/2012 n. 12912;
Cass. 30/03/2010 n. 7622;
Cass. 14/12/2007 n. 26327).
4. Il secondo motivo (di «violazione o falsa interpretazione ... de- gli artt. 118, 120, 43 L.F. e dell'art. 299 c.c.», per avere il tribunale respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio G B, tornato in bonis a seguito di revoca del suo fallimento, in quanto litisconsorte necessario) ed il terzo (di «vio- lazione o falsa applicazione ... dell'art. 96 c.p.c. in merito alla carenza di legittimazione passiva e di interesse del curatore dei fallimenti nel- la causa n. 1258/10» sebbene la stessa ricorrente gli avesse notifica- to l'atto di citazione, in quanto «parte nel giudizio ex art. 591 bis a- vanti il G.E.» - per avere egli ivi svolto «azioni difensive nell'esclusivo interesse del signor M S G e dell'Agenzia del Territo- Ric. 2014 n. 27470 sez. SU - ud. 17-11-2020 -5- rio») sono del pari infondati: effettivamente nelle opposizioni agli atti esecutivi sono parti soltanto tutti i soggetti del processo esecutivo, tra i quali, se iniziato da una curatela, non rientra il fallito tornato in bonis per il solo fatto della chiusura della procedura concorsuale, ri- chiedendosi, come ogni altro interventore, una sua personale ragione di credito nei confronti dell'esecutato.
5. Neppure il quarto motivo (di «violazione o falsa applicazione ... dell'art. 490 c.p.c. e della legge 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa», per avere il tribunale dichiarato inammissibile, in quanto nuova, «l'eccezione di omessa informazione in ordine alla pendenza di cause connesse al pignoramento immobiliare» e per a- verne comunque dichiarato l'infondatezza, quando invece «gli avvisi di vendita ai sensi dell'art. 490 c.p.c. devono contenere, a pena di nullità, tutti i dati che possono interessare il pubblico, ivi compresa quindi l'informazione che il pignoramento immobiliare è stato attivato in presenza di sentenze solo provvisoriamente esecutive») è fondato: quanto al profilo in rito, poiché non è consentito, nelle opposizioni e- secutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719;
Cass. 03/09/2019, n. 21996;
Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981;
Cass. 07/08/2013, n. 18761;
Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;
quanto a quello di me- rito, non applicandosi agli atti del processo civile la disciplina sulla trasparenza amministrativa ma il diverso regime loro proprio, il quale non prevede, in estrinsecazione di una tutt'altro che innplausibile va- lutazione del legislatore di
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