Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2018, n. 29395
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17174-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, L C, S P e L C;- ricorrente -contro M E, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;- con troricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 189/2017 del GIUDICE DI PACE di M S S. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/09/2018 dal Consigliere F G;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti. RILEVATO 1. che con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2016 E M ha convenuto in giudizio l'Inps e ne ha chiesto, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, la condanna al pagamento della somma di C 2.363,70 a titolo di differenze dovute in relazione alla perequazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni 2012 e 2013;2. che nel costituirsi in giudizio l'Inps ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la giurisdizione della Corte dei Conti;3. che con ricorso notificato il 5 luglio 2017 l'Inps ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti a questa Corte di Cassazione evidenziando che, come risulta dall'estratto contribuivo depositato e riprodotto nel corpo del ricorso, la Mascia ha svolto tutta la sua attività lavorativa alle dipendenze di un' Amministrazione statale - la Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze - e, dal dicembre 2008, è titolare di una pensione di vecchiaia liquidata dall'Inpdap, oggi erogata dall'Inps succeduto in tutti i rapporti attivi e ai Ric. 2017 n. 17174 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- passivi dell'Ente soppresso dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012;4. che E M si è costituita insistendo per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione;in particolare la ricorrente ha sostenuto che la richiesta avanzata con il suo atto di citazione non afferisce all'accertamento del trattamento pensionistico ma, piuttosto, alla corresponsione di somme maggiori dovute in virtù del ritardo e della parziale omissione di pagamento della perequazione della prestazione pensionistica;5. che ad avviso della Mascia, a norma dell'art. 7 comma 3 bis cod. proc. civ., modificato dalla legge n. 69 del 2009, rientrano nella giurisdizione del giudice di pace, senza alcun limite di valore, le controversie che hanno ad oggetto gli interessi e gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;sostiene che la perequazione del trattamento pensionistico deve essere qualificata come "interesse compensativo" da corrispondere sulla prestazione principale per ristabilire l'equilibrio economico del creditore, il pensionato, che ha versato in anticipo all'Inps i contributi previdenziali durante l'arco della vita lavorativa per beneficiare della prestazione solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile;sottolinea che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, è venuta meno la clausola di salvaguardia di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993 e sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie concernenti il rapporto pensionistico del personale il cui rapporto di lavoro trova fonte in contratti collettivi la cui competenza è stata poi trasferita al giudice di pace per quanto concerne specificatamente gli accessori della prestazione qual è, appunto, il trattamento perequativo, erogato per adeguare la prestazione al costo della vita e calcolato annualmente sulla base degli indici Istat, al momento della Ric. 2017 n. 17174 sez. SU - ud. 11-09-2018 -3- sua formazione e prima di divenire parte integrante della prestazione previdenziale;
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