Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 47340

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 47340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47340
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R F B nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 03/02/1966 parte civile: R A RUSSO SABATINO avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato P A del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile R A, che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta;
- avvocato A G del foro di NAPOLI, in difesa della parte civile RUSSO SABATINO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta;
- avvocato P G del foro di NAPOLI, in difesa di R F B, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 luglio 2012, ha confermato la declaratoria di responsabilità di F B R per i reati di tentato omicidio aggravato della sorella A R (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo a) e di tentato omicidio aggravato del cognato S R (artt. 56, 575, 577, secondo comma, cod. pen. - capo b), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha ridotto il trattamento sanzionatorio ad anni otto di reclusione, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai restanti reati di lesioni aggravate ai danni di A R (capo c) e di detenzione e porto illegali della pistola Bernardelli cal. 7,65, con matricola abrasa (capi d, e, f), utilizzata, insieme ad altre due pistole regolarmente denunciate (Beretta cal. 7.65;
revolver cal. P38) per commettere i due tentativi di omicidio e le lesioni posti in essere in data 15 gennaio 2008;
con condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile S R e A R da liquidarsi in separato giudizio.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, del sequestro di tre pistole in possesso dell'imputato, dei rilievi tecnici e degli accertamenti balistici nonché dei certificati medici relativi alle lesioni subite. In particolare, l'imputato, a seguito dei dissidi intercorsi coi famigliari per la gestione dell'azienda, si precipitava con il proprio veicolo nel piazzale interno dell'azienda di famiglia, portando al seguito tre pistole;
ivi giunto, l'imputato iniziava ad esplodere all'indirizzo della sorella e del cognato, che si trovavano all'interno degli uffici, numerosi colpi di pistola utilizzando l'arma Bernardelli cal. 7.65, con matricola abrasa, e l'arma Beretta cal. 7.65, per poi fare ingresso nell'ufficio mettendo in fuga S R, mentre la sorella si nascondeva sotto la scrivania. Uscito dall'ufficio, l'imputato si poneva all'inseguimento del cognato, sparando nuovamente al suo indirizzo, tanto da colpirlo al gluteo;
il cognato, utilizzando un'arma clandestina illegittimamente detenuta (Beretta mod. 81, cal. 7,65) metteva a segno un colpo al corpo dell'imputato e riusciva a darsi alla fuga;
A R, accorrendo in aiuto del marito, raggiungeva l'imputato e veniva ripetutamente colpita al capo con il calcio della pistola e poi malmenata.

2. Ricorre F B R, a mezzo del difensore avv. G P, che chiede l'annullamento della sentenza e delle ordinanze in data 2 luglio 2021 e 5 novembre 2021, che avevano rigettato le istanze di rinnovazione istruttoria in appello, sviluppando tre motivi di ricorso: 1) nullità dell'ordinanza 2 luglio 2021 per violazione di legge;
2) nullità della sentenza per difetto di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen.;
3) nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione. Va premesso che il ricorso, caratterizzato da una premessa di sette pagine, indica le sopra riportate tre "richieste e motivi" (pag. 8), ma poi espone (pag. 22) un ulteriore motivo, numerato con il n.2, relativo alla nullità delle ordinanze di rigetto del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, per poi illustrare (pag. 28) il motivo n.

3. A pag. 46, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, il ricorso sviluppa un motivo, numerato n. 4, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della provocazione. A pag. 52, infine, il ricorso, senza che l'epigrafe riporti alcuna indicazione in proposito, sviluppa due motivi, numerati n. 5 e n. 6, con i quali si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge, rispettivamente, per mancata indicazione del meccanismo di determinazione della pena, e per l'illegalità della pena derivante dalla mancata riduzione di essa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le denunce di nullità per come ricostruibili alla luce dell'affastellata e caotica rubricazione.

2.1. Il primo motivo, che si riferisce all'ordinanza del 2 luglio 2021, denuncia la nullità di detto provvedimento che aveva rigettato la rinnovazione istruttoria per assumere una prova sopravvenuta ritenuta decisiva;
in particolare la difesa deduce l'erroneità della decisione di non procedere: - all'esame dei collaboratori Vassallo e Pirozzi, nonostante il primo avesse riferito di interessi della criminalità organizzata nella gestione dell'impresa dei Russo e dei cattivi rapporti tra i due cognati, ciò a conforto della spontanea dichiarazione dell'imputato sulle medesime circostanze e sul clima di intimidazione cui era sottoposto proprio per farlo recedere dall'impresa famigliare senza ricevere alcun compenso;- all'acquisizione dell'intercettazione ambientale del 12 gennaio 2020, effettuata in altro procedimento, nonostante fosse dimostrativa dell'interesse camorristico sull'impresa dei Russo e, in particolare, della spedizione punitiva che Feliciano Mallardo, capo dell'omonimo clan, aveva commissionato ai danni dell'imputato che non voleva sottostare alle pretese del crimine organizzato, circostanza concernente proprio il contesto entro il quale si è svolta la vicenda per cui si procede. Del resto, l'intercettazione, che fornisce conferma di quanto riferito dall'imputato in data 5 novembre 2021, determina una modificazione della contestazione che avrebbe dovuto condurre, come richiesto nelle conclusioni del giudizio di appello, all'applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.;
- all'esame dell'imputato: ciò ha limitato ingiustamente la valenza probatoria della prospettazione difensiva che è stata attribuita alle sole dichiarazioni spontanee rese in grado di appello, senza la possibilità di svolgere un vero e proprio interrogatorio;
- all'acquisizione di sentenze e di altri provvedimenti giudiziari che risultano invece utile a descrivere l'infima personalità delle persone offese e del teste Cante (condannato in primo grado per estorsione ai danni dell'imputato);
- all'esame tecnico peritale dell'ogiva di proiettile rinvenuta dall'imputato all'interno della portiera del proprio veicolo Smart, restituitogli soltanto in data 24 marzo 2021, che è idonea a corroborare la versione difensiva, risultando incomprensibile addebitare all'imputato un presunto difetto di genuinità della prova solo perché tardivamente rinvenuta, mentre gli operanti avrebbero dovuto esaminare attentamente il veicolo e non accontentarsi di affermare, in modo contraddittorio rispetto ai primi accertamenti e apodittico con riguardo alle obiettive risultanze, che sulla portiera era presente unicamente il segno di impatto di proiettile che non aveva perforato la lamiera.

2.2. Il secondo motivo, che si riferisce alle ordinanze del 2 luglio 2021 e del 5 novembre 2021, denuncia la nullità perché il rigetto della richiesta di perizia sull'ogiva rinvenuta è erroneamente fondata sulla circostanza che la repertazione da parte dell'imputato e dell'ausiliario sarebbe avvenuta con modalità scorrette, mentre la difesa ha filmato tutte le attività compiute dal tecnico di fiducia, tanto che ha richiesto alla Corte di appello di procedere all'esame peritale per le attività irripetibili. Tale attività peritale è decisiva per accertare chi per primo aprì il fuoco: S R, come da sempre sostiene l'imputato, o quest'ultimo, come sostengono le persone offese;
ciò, del resto, avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla genuinità ed affidabilità, sempre contestata dalla difesa, degli accertamenti compiuti dalla polizia sul luogo dei fatti che sono caratterizzati dalla modificazione dello stato dei luoghi.

2.3. Il terzo motivo denuncia la nullità per mancata assunzione di una prova decisiva e la carenza della motivazione. Il giudice di secondo grado, pur affermando l'attendibilità, correttezza e professionalità della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, ha però giustamente creduto all'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche per la collaborazione offerta fin dal momento in cui si è costituito spontaneamente e ha consegnato le tre pistole sequestrate, mentre la polizia aveva dato atto di essersi recata autonomamente al nosocomio, ivi rinvenendo l'imputato ferito e sequestrando le armi che lo stesso aveva celato sotto il letto di degenza. Risulta, quindi, che secondo la Corte di appello gli operanti affermarono il falso, sicché è contraddittorio il giudizio di affidabilità delle attività d'indagine svolte dalla polizia giudiziaria che, tra l'altro, ha erroneamente e tardivamente effettuato i rilievi, lasciando l'immobile nella disponibilità delle persone offese che lo hanno modificato (stuccatura dei fori di proiettile;
sostituzione delle vetrate distrutte dai colpi di pistola;
ecc.). L'illogicità della decisione emerge palese con riguardo alla detenzione delle pistole perché risulta unicamente che esse furono
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