Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 07221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 07221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07221
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIGNANI SALVATORE nato a MARSALA il 01/02/1959 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F L, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva;
udite le conclusioni dell'avv. D T, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva condannato G S per il reato di cui agli artt. 81, 624-625, comma 1, n. 2, cod. pen. (commesso dal 27 marzo 2013 al 25 marzo 2018). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, con più azioni di esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava illegittimamente di energia elettrica per un ammontare complessivo di 9.084 kwh, con violenza sulle cose e con l'uso del mezzo fraudolento.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la sua responsabilità fin dal febbraio del 2008, quando, invece, egli aveva stipulato il contratto di fornitura per l'energia elettrica solo il 7 settembre 2009. Non vi sarebbe, inoltre, la prova di una manomissione delle componenti elettroniche del contatore e i giudici di merito non avrebbero valutato la circostanza che egli, per lunghi periodi, aveva dimorato in Francia.
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