Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2015, n. 2360
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 5
Il rilascio del nulla osta di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, da parte dell'autorità marittima competente rispetto ai marittimi imbarcati su navi straniere fonda una presunzione di non contrarietà del trattamento economico pattuito con i principi contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali, sicché incombe sul lavoratore, che ne affermi la sussistenza, dedurre e fornire la prova contraria.
Relativamente ai marittimi imbarcati su navi straniere, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico, non derogabile dalla legge o da atti di uno Stato straniero, che imponga il rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, purché, in base ad una valutazione globale del trattamento riconosciuto al lavoratore, venga assicurata allo stesso una retribuzione sufficiente e proporzionata, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale e non può estendersi alle obbligazioni che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo si estendesse al licenziamento - la cui impugnazione costituiva l'oggetto del giudizio - in quanto intimato direttamente dall'armatore).
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, che va escluso nell'ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'impugnazione del licenziamento proposta nei confronti dell'armatore e del cessionario ex art. 2112 cod. civ. da parte di comandante di nave battente bandiera straniera e stabilmente ormeggiata all'estero, attesa la palese estraneità del raccomandatario italiano, pur evocato in giudizio, senza che assumesse rilievo, a tal fine, la proposizione di ulteriori domande, inerenti pretese retributive, fondate su diversa "causa petendi").
Al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", sicché, ove sia invocata l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., non può prescindersi dalla connessione esistente fra le posizioni del cedente e del cessionario.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9557-2012 proposto da:
D'ALTERIO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato M L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CHEVRON NIGERIA LIMITED (già TEXACO OVERSEAS - NIGERIA -PETROLEUM COMPANY UNLIMITED), CHEVRON SHIPPING COMPANY LLC (già CHEVRON TEXACO SHIPPING LLC), GASTALDI & C. S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato N G, che le rappresenta e difende per procura speciali in atti e per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
D'ALTERIO GENNARO, elettivamente domiciliato e difeso come sopra;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 893/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato Guido NINNI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso principale e assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova respinse le domande svolte da D'A Gennaro nei confronti della Texaco Overseas Petroleum Company Unlimited (ora Chevron Nigeria Limited e qui di seguito, per brevità, indicata anche come T), della Chevron Shipping Company LLC (già Chevron Texaco Shipping LLC e qui di seguito, per brevità, indicata anche come Csc) e della G & C. spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come G) e dirette a impugnare, nei confronti delle convenute, il recesso dal rapporto di lavoro, all'esito di una serie di contratti a termine stipulati, tramite la raccomandataria G, a partire dall'aprile 1996 e sino all'ottobre 2003;
il ricorrente aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nonché la condanna delle convenute al pagamento di differenze retributive risultanti dall'applicazione del CCNL italiano.
La pronuncia sul merito della controversia fece seguito a una prima sentenza non definitiva, con cui il Tribunale riconobbe la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e dichiarò la nullità del ricorso nei confronti della G, per la mancanza degli elementi essenziali in fatto e diritto idonei su cui si fondava la relativa domanda;
il ricorrente propose quindi un nuovo ricorso nei confronti della G, riunito alla prima causa, nel frattempo sospesa per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione e poi riassunta. Infine, con la sentenza definitiva, il primo Giudice dichiarò l'infondatezza della domanda nei confronti della G, in quanto nessuna delle violazioni di legge dedotte dal ricorrente era tale da investire la responsabilità del raccomandatario marittimo;
il difetto di legittimazione passiva del Csc, in quanto dai documenti prodotti era risultato che tale Società non era la cessionaria, ne' la nuova titolare della gestione della nave Oloibiri, battente bandiera Nigeriana, a bordo della quale aveva prestato servizio, come comandante, il D'A, e la cui titolarità era di un'altra società, la Chevron Manning Services Limited, di cui la Csc era solo l'agente;
esclusa l'applicabilità della legge nigeriana, che non prevede il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma solo contratti ad ingaggio, e riconosciuta l'esistenza di un unico contratto a tempo indeterminato, ritenne la legittimità del licenziamento, non essendovi stata nessuna cessione di azienda, ne' simulata, ne' reale, in quanto si era trattato dell'assegnazione della gestione della nave ad un'altra Società, disposta, non in base a un accordo diretto tra cedente e cessionario, ma dal Governo nigeriano, proprietario della nave stessa (la quale era utilizzata quale serbatoio galleggiante nel porto di Warri, per servire tutti gli utenti del porto e non solo le navi della T), a seguito della decisione della T di dismetterne il management;
respinse altresì la domanda concernente le pretese differenze retributive, ritenendo un difetto di allegazione circa le ragioni di applicabilità della contrattazione collettiva invocata, in assenza di rinvii nei contratti di ingaggio, che richiamavano solo la legislazione nigeriana e tenuto altresì conto che, nelle condizioni di arruolamento, era prevista una retribuzione omnicomprensiva, ritenuta congrua dalle Autorità marittime che avevano concesso il nulla osta all'imbarco.
Con sentenza del 4-13.10.2011, la Corte d'Appello di Genova, pronunciando sul gravame principale del lavoratore e su quello incidentale delle Società, in parziale riforma della sentenza di prime cure, confermata nel resto, dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Csc, ritenendo quanto segue: - la CSC era l'unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda di reintegrazione e risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 in quanto, in tesi dell'appellante,
sarebbe la cessionaria dell'azienda e quindi l'attuale titolare del rapporto di lavoro;
- nella fattispecie, salvo quanto ulteriormente precisato, non era applicabile la Convenzione di Bruxelles del 1968, resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, in quanto tale Convenzione si riferisce alle controversie nei confronti di convenuti residenti in uno degli Stati contraenti e vale quindi esclusivamente nell'ambito dell'Unione Europea, mentre nella fattispecie in esame la domanda era stata proposta nei confronti di soggetti di nazionalità nigeriana (la T) e statunitense (la Csc);
- in relazione all'invocata disposizione di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3 secondo cui sussiste la giurisdizione italiana quando il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c., doveva considerarsi che il ruolo di raccomandatario marittimo svolto nella vicenda dalla G, Società avente sede in Italia, anche a volere equiparare il potere di rappresentanza previsto dall'art. 288 cod. nav. a quello previsto dall'art. 77 c.p.c., poteva valere a radicare la giurisdizione solo nei confronti del soggetto per il quale la G aveva svolto detto ruolo, cioè nei confronti della T, che aveva stipulato, tramite il predetto raccomandatario, le convenzioni di imbarco con il D'A, ma non nei confronti di terzi, quale, rispetto alle convenzioni di imbarco, doveva considerarsi la Csc, che, come cessionaria del ramo d'azienda, sarebbe subentrata nel rapporto, ma non nel contratto di lavoro;
- ne' poteva farsi riferimento all'art. 3, par. 2, della predetta legge, che afferma la giurisdizione italiana anche nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno degli Stati contraenti quando sussista uno dei criteri di collegamento previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2 della Convenzione di Bruxelles, poiché, nella materia del diritto dei lavoro, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5 di tale Convenzione è costituito dal luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività e, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo Paese, quello del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto, ipotesi che nella fattispecie non ricorrevano;
- non valeva ad estendere alla Csc la giurisdizione del giudice italiano il fatto che la domanda nei suoi confronti fosse stata presentata nello stesso giudizio in cui l'attore aveva svolto anche una domanda nei confronti di soggetti per i quali la giurisdizione sussisteva (G e T), poiché non vi era alcuna connessione tra le domande aventi ad oggetto il licenziamento illegittimo e le sue conseguenze e quella avente ad oggetto le rivendicate differenze retributive;
- per quanto riguardava la domanda avente ad oggetto le differenze retributive, svolta dal D'A anche nei confronti della G e della T, andava confermata la pronuncia di prime cure, non risultando neppure dedotto a quale titolo l'appellante pretendeva l'applicazione del CCNL italiano, dal momento che non era contestato che le convenzioni di ingaggio che lo riguardano richiamavano la legislazione nigeriana e prevedevano una retribuzione omnicomprensiva, ritenuta congrua dal raccomandatario, rispetto alla quale l'appellante non aveva dedotto nessuna specifica contrarietà ai minimi garantiti dai principi fondamentali contenuti nel CCNL. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, D'A Gennaro ha proposto ricorso per cassazione fondato su dieci motivi. Le intimate Chevron Nigeria Limited, Chevron Shipping Company LLC e G & C. spa hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
1.1 Sempre in via preliminare, va rilevato che, come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha motivato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Csc per quanto riguardava le domande aventi ad oggetto il licenziamento, mentre ha rigettato nel merito le doglianze relative alla domanda avente ad oggetto le pretese differenze retributive;
in dispositivo ha tuttavia genericamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Csc, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In linea generale deve però escludersi l'inconciliabilità assoluta tra motivazione e dispositivo qualora i dubbi sulla effettiva portata precettiva di quest'ultimo, derivanti, in presenza di una pluralità di domande, da una carenza di specificazione in ordine a quella a cui la statuizione si riferisce, siano agevolmente risolvibili alla luce dell'inequivoco contenuto della motivazione (cfr, per arg., Cass., n. 10637/2007);
in tali ipotesi, quindi, anche nel rito del lavoro, non potendo ravvisarsi nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, l'ambito di effettivo riferimento delle statuizioni contenute in quest'ultimo deve essere determinato alla luce del contenuto della parte motiva;
nel caso di specie, pertanto, deve senz'altro ritenersi che la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Csc vada riferita unicamente alle domande relative al dedotto illegittimo licenziamento.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione del L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, e degli artt. 5 e 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, anche in riferimento agli artt. 386 e 33 c.p.c., solleva questione di