Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2023, n. 16750
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Testo completo
pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24911/2016R.G. proposto da: AMITRANO FRANCESCO (C.F. MTRFNC49A28D702H), rappresentato e difeso dall’Avv. GIUDITTA MERONE (C.F. MRNGTT74L70 F839T) e dall’Avv. MICHELE DI FIORE (C.F. FRMHL58D08F839Z) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via di Banco di S. Spirito, 42 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: revocazione sentenzadella Corte di Cassazione – definizione agevolata - inammissibilità N.24911/16 R.G. Est. F. D’A Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – per la revocazione della sentenza n. 59 81 /20 1 6 della Corte di Cassazione, depositata in data 25 marzo 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A CNICCOLA, che non si è opposto alla sospensione ex art. 5 l. n. 130/2022 e in subordine ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udita per il ricorrente l’Avv. GIUDITTA MERONE, che ha concluso per la sospensione del giudizio e, insubordine, per l’accoglimento del ricorso;udita per il controricorrente l’Avv. ALESSIA URBANI NERI dell’Avvocatura Generale dello Stato, che non si è opposta alla sospensione e in subordine ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza qui impugnata , questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AMITRANO FRANCESCO avverso la sentenza della CTR della Campania n. 43/2010, depositata in data 17 febbraio 2010, con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento del periodo di imposta 2002. 2. L’avviso originario traeva origine, come risulta dalla sentenza impugnata, da un PVC, con il quale si contestava l’omessa dichiarazione N.24911/16 R.G. Est. F. D’A e contabilizzazione di ricavi da attività di impresa nell’ambito di una struttura immobiliare, qualificata dall’Ufficio come complesso turistico e sito sull’isola di Ischia, recante l’insegna «Agriturismo La Grotta». Il giudice di appello aveva ritenuto – come risulta dalla sentenza impugnata - che all’interno della struttura immobiliare, composta da diverse stanze al piano terra e al primo piano, tutte arredate e munite di servizi igienici indipendenti, si svolgesse una attività commerciale di tipo alberghiero, ricavandosi tale conclusione da alcuni elementi indiziari, ritenuti di pregnanza indiziaria, quali dichiarazioni di terzi e livello di consumi sostenuti all’interno del complesso immobiliare. 3. Con la sentenza qui impugnata, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 4. Propone ricorso per revocazione il contribuente, affidato a due motivi, ulteriormenteillustrato da memoria. Resiste con controricorso l’Ufficio. Uno dei due difensori del ricorrente ha rinunciato al mandato. E’ stata depositata tempestiva istanza di discussione orale. E’ stata depositata, inoltre, istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130. 5. Il ricorrente ha, successivamente all’udienza di discussione, depositato memoria con cui ha formulato istanza di trattazione, dando atto di non essersi più avvalso della definizione agevolata di cui alla l. n. 130/2022.
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