Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2013, n. 2660

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La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2013, n. 2660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2660
Data del deposito : 5 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13194-2007 proposto da:
LO NA [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI MARIA CONCETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati CASTELLO ERNESTO, DI TUORO MARIO giusta delega in atti;

- ricorrenti -

e contro
COMUNE DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 731/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2006, R.G.N. 3158/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 731, depositata in data 8 marzo 2006, la Corte di appello di Napoli - confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale - ha respinto la domanda proposta da IG RI contro il Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsale il 23 febbraio 2000 nel parco Conocal, in Napoli, allorché ha inciampato in un cordolo, lasciato in luogo dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre.
Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso in esame l'art.2051 cod. civ.. La Corte di appello ha modificato la motivazione sul punto, ritenendo la norma applicabile, ma ha rigettato la domanda per non essere stata fornita dalla danneggiata la prova del nesso causale fra la situazione dei luoghi e l'incidente occorsole.
La IG propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2051 cod. civ., la ricorrente richiama i

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