Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 28271

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 28271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28271
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 7077-2015 proposto da: VILLAMENA DI COVINO RAFFAELLA & C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell'avvocato E N, rappresentato e difeso dall'avvocato N B;

- ricorrente -

2019 contro 1739 ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ABRUZZI

3, presso lo studio dell'avvocato M Z, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FERRARA, GIUSEPPE LIBRATTI;
- con troricorrente - nonché

contro

E S ETRICO SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato C M, con delega depositata in udienza dell'Avvocato N B, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di quanto esposto;
udito l'Avvocato Z M difensore del resistente che si è riportato ed ha insistito sulle conclusioni in atti.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Villamena s.a.s. di Covino Raffaella & C. esponeva che sul terreno di sua proprietà, interessato da lavori di costruzione di un parcheggio a servizio delle strutture con le quali esercitava la sua attività ricettiva, c'era un palo, strumentale all'esercizio di una servitù di elettrodotto di cui era titolare l'Enel, che limitava la circolazione di veicoli;
che per tale ragione aveva chiesto lo spostamento della servitù;
che l'Enel aveva aderito a tale richiesta, a condizione che le spese dello spostamento del palo fossero sostenute dalla richiedente. Ciò posto chiamava in giudizio Enel Distribuzione e Enel Servizio Elettrico, deducendo che, in applicazione dell'art. 122, comma 4, del r.d. 1775 del 1933, il proprietario del fondo gravato non solo può eseguirvi qualunque innovazione, costruzione o impianto, ma salvo patto contrario non è tenuto a rimborso o indennizzi nei confronti dell'altro, che, in conseguenza di tale innovazione, si veda costretto a rimuovere o collocare diversamente condutture ed appoggi. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza. La corte riconosceva che la disposizione dell'art. 122, comma 4, del r.d. 1775 del 1933 riguarda la sola servitù coattiva, mentre nel caso in esame, la servitù era stata acquistata per usucapione. Secondo la corte di merito la servitù costituita per usucapione, seppure corrispondente nei suoi presupposti e nel suo contenuto a una servitù coattiva, non può ritenersi tale ai fini dell'applicazione della disciplina propria di questa. Per la cassazione della sentenza Villamena s.a.s. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. Enel Distribuzione S.p.A. ha resistito con controricorso. Enel Servizio Elettrico S.p.A. è rimasta intimata Le parti costituite hanno depositato memoria. La causa, chiamata in un primo tempo per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 122 del r.d. 1175 del 1933, 1068 cc e 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Si censura la sentenza perché la corte d'appello non ha fatto applicazione del
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