Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2009, n. 1373
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In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
In materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto di non aver agito in vita in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3963/2005 proposto da:
DE MARIA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentata e difesa dall'avvocato L P;
- ricorrente -
contro
R C, R R, R M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 1, presso lo studio dell'avvocato R A & CAUSO ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato P P;
- controricorrenti -
e contro
R A, BNL SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2253/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/2008 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato L P, difensore cella ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S C, con delega depositata in udienza dell'Avvocato P P, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel dicembre 1985 decedeva il Cap. V R, vedovo da due anni di Giuseppina Carotenuto, ma risposatosi con D M Maria Rosaria. Aldo R, figlio di primo letto del Cap. R V., instaurava nel 1986 tre giudizi civili avverso la D M e otteneva la condanna della convenuta, per quanto ancora qui interessa, al pagamento di L. 120 milioni, quale quota di spettanza sulle risultanze attive e interessi del conto corrente già cointestato ai propri genitori presso la Banca Nazionale del Lavoro, pur essa condannata in via solidale.
La sentenza impugnata riferisce che Maria Rosaria D M agiva in via riconvenzionale rivendicando "i propri diritti sulla quota di eredità della prima moglie" trasferiti al marito V R, nonché quanto "di propria spettanza sulla successione del marito stesso al fine di accertare lesione di legittima in proprio danno con conseguente reintegrazione di asseriti simulati conferimenti" fatti ad Aldo R dai genitori.
Le domande della D M venivano respinte sia dal tribunale che dalla Corte d'appello di Napoli. Quest'ultima, con sentenza depositata il 2 luglio 2004, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Aldo R, gli riconosceva l'ulteriore somma di Euro 10.724,88, dovutagli sul predetto conto corrente per provenienza dalla prima successione, quella della madre, prima della divisione della giacenza tra gli eredi di V R.
La D M ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Essendo deceduto nelle more Aldo R, lo ha notificato il 5 febbraio 2005 ai di lui eredi Colomba Roncagli, R Marinella e Rita R, che hanno resistito con controricorso. BNL è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 540, 542, 545, 556, 557, 724 e 737 c.c., nonché con riguardo agli artt. 738, 741 e 742 cod. civ., espone censure relative a due aspetti delle domande della D M. Il primo profilo riguarda la violazione dei diritti di legittimarla da essa vantati e rimasti insoddisfatti a causa delle donazioni comunque fatte in vita dal de cuius al figlio R A. Sul punto la sentenza d'appello ha disatteso il gravame della D M, erroneamente adducendo che ella aveva "aspettativa alla quota legittima sul patrimonio del marito...solo con riferimento agli atti di liberalità posti in essere dal defunto dopo il matrimonio". Pertanto secondo la Corte Territoriale la ricorrente non poteva vantare alcunché in relazione "ai conferimenti fatti da R V in epoca anteriore alle seconde nozze".
I giudici d'appello hanno in tal modo violato il disposto degli articoli del codice civile che regolano la riduzione delle donazioni (artt. 553 e 556 cod. civ.) e la collazione di esse. La divisione ereditaria si opera infatti previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius mediante collazione, cioè conferimento nell'asse di tutto ciò che è stato donato (art. 724 c.c.) ai coeredi. A