Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/10/2006, n. 22659
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In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio.
Sul provvedimento
Testo completo
22659/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Compensazione crediti nel SEZIONI UNITE CIVILI fallimento Soluzione di contrasto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7915/02 Presidente aggiunto CARBONEDott. Vincenzo Cron. 2265P Dott. Vittorio DUVA Presidente di sezione Rep. 5360 VITTORIA- Presidente di sezione Dott. Paolo Ud. 28/09/06 Dott. Ugo Consigliere VITRONE Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Consigliere Dott. Antonio MERONE SEGRETO © Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DI FONDI S.C.A.R.L., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in STUDIO CARBONI, ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo rappresentato e difeso dall'avvocato ERMETE SOTIS, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2006 contro 2084 FALLIMENTO DI NZ E ON CO S.N.C., in FALLIMENTO DEI SOCI persona del Curatore pro-tempore, E ON CO IN PROPRIO, DI NZ elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE CARLONI, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO BALSAMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 193/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Ermete SOTIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Banca Popolare di Fondi SOC. coop. r.l. impugna per cassazione la sentenza in data 22 gennaio 2001 del- la Corte di appello di Roma confermativa della sentenza del Tribunale di Latina che, in accoglimento della do- nei suoi confronti proposta dalla Curatela delmanda Fallimento di Vincenzo LO e CO RO s.n.c. e dei due soci in proprio, l'ha condannata a restituire alla Curatela la somma di euro 43.400,00, corrisponden- 2 te al valore di liquidazione di 350 certificati aziona- ri della Banca stessa in titolarità degli intimati (al- la data della deliberata loro esclusione, in quanto falliti, dalla compagine sociale) e che la Banca aveva trattenuto in compensazione, ex art. 56 L.F., del mag- gior credito da essa vantato nei confronti dei medesi- mi. Al ricorso resiste la Curatela. Con ordinanza interlocutoria n. 6006 del 18 marzo 2005, la Sezione I^ di questa Corte previamente re- spinte le eccezioni di estinzione del giudizio e (su- bordinata) di inammissibilità della impugnazione formu- lata dalla resistente ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione, che questi ha poi disposto, del ricorso alle Sezioni unite, per rav- visata difformità di decisioni in ordine alla questione risolta in senso negativo con la sentenza della Corte di merito e per tal profilo appunto censurata con i due connessi motivi dell'odierno ricorso (in termini, ri- spettivamente, di violazione di legge e di vizio di mo- tivazione) sulla retrodatabilità, о meno, al momento sottoscrizione di ciascuna quota azionaria, del della credito, per la correlativa liquidazione, del socio escluso in ragione del suo fallimento, al riferito ef- fetto di compensabilità del predetto credito del socio 3 con contrapposti suoi debiti verso la medesima società. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Precede l'esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dalla Curatela, di asserita intervenuta estinzione del giudizio o di inammissibilità, in subor- dine, della impugnazione, per erroneità sia della prima notifica del ricorso che della seconda sua notifica, rinnovata in prevenzione, in quanto entrambe effettua- te, nei confronti del procuratore domiciliatario del Fallimento della società e dei soci, "sempre in unica copia". Al riguardo va comunque confermatala delibazione preliminare di cui alla citata ordinanza n. 6006/05 appunto della infon- della Sezione semplice, nel senso datezza di tali eccezioni. Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giuri- sprudenziale di questa Corte, l'invalidità della noti- fica del ricorso per cassazione, eseguita mediante con- segna di un'unica copia al difensore domiciliatario di una pluralità di parti, comporta l'eventuale inammissi- bilità del ricorso solo in caso di mancata costituzione d soggetti intimati (cfr., ex multis,Sez. I, 17.7.2003, n. 11174, rv. 565176). Nel caso di specie la curatela del Fallimento sociale e dei soci in proprio ha ritual- mente, invece, resistito con controricorso, con ciò 4 quindi evidenziando l'assoluta irrilevanza delle moda- lità della notifica in ordine alla regolarità del con- traddittorio.
2. Può, quindi, passarsi all'esame della questione, oggetto di contrasto, sulla compensabilità, meno, in sede fallimentare del credito avente ad oggetto la li- quidazione della quota del socio di una società (nella specie, cooperativa), fallito o comunque escluso dalla compagine sociale dopo la declaratoria del suo falli- mento, con i contrapposti pregressi crediti della 50- cietà nei confronti del fallito medesimo, ai sensi dell'art. 56 L.F. (non attinto dal recente d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma organica della discipli- na delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conver- sione in legge del D.L. 14 marzo 2005, n. 35).
2.1. La riferita questione non coinvolge - ed assu- il principio consolidato nella me anzi in premessa -