Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2018, n. 48360

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2018, n. 48360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48360
Data del deposito : 23 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R MA nato a AQUILONIA il 27/02/1962 parte offesa nel procedimento TARTAGLIA SILVIA nato a AQUILONIA il 23/10/1957 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 16/11/2016 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO STEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa E C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con decreto emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento n. 6046/15 iscritto contro ignoti per il reato di cui all'art. 580 cod. pen. per infondatezza della notizia di reato.

2. Il procedimento concerne la morte di T D, trovato cadavere il 22 dicembre 2015 presso lo scalo ferroviario di Aquilonia. L'archiviazione è stata disposta per mancanza di elementi idonei ad ipotizzare una responsabilità di terzi.

3. Ricorrono R M e T S (rispettivamente, moglie e sorella del defunto) deducendo: a) la violazione degli artt. 408/comma 3 bis, 410 comma 3, 409 commi 2 e 3, 127 e 178 comma 1 cod. proc. pen., per essere stato messo il decreto di archiviazione prima dello spirare dei venti giorni previsto dall'art. 408, comma 3/bis, nella versione precedente alla modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per i delitti commessi con violenza alla persona;
b) la violazione del contraddittorio, perché l'opposizione alla richiesta di archiviazione - tempestivamente depositata - non è stata minimamente valutata;
c) violazione dell'art. 125 cod, proc. pen., per essere stato emesso un provvedimento privo di motivazione.
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