Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2010, n. 20354

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In tema di previdenza dei lavoratori autonomi, l'art. 4 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, sulla disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del relativo rapporto assicurativo (art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), nel caso in cui la contribuzione risulti inutilmente versata per la non corrispondenza ad alcun tipo di prestazione, è consentita la restituzione dei contributi all'assicurato, per la durata di un quinquennio a decorrere dal 1° aprile 1996, per i non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal 30 giugno, per i già pensionati o iscritti a tali forme pensionistiche, purché gli interessati, alle date predette, abbiano già compiuto i sessanta anni di età.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2010, n. 20354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20354
Data del deposito : 28 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B A, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall?avvocato F G, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, C A, C F, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 243/2006 della CORTE D?APPELLO di MILANO, depositata il 03/04/2006 R.G.N. 1620/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. P S;

udito l?Avvocato F G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Lavoro di Como, con sentenza n. 168/2004, confermava il decreto ingiuntivo emesso in data 29.03.2004 nei confronti dell?INPS ed a favore di Bordogna Antonio per l?importo di Euro 32.203,98, in restituzione di contributi versati da quest?ultimo alla gestione separata dei lavoratori autonomi nel periodo dicembre - marzo 2000 e non utilizzati.
Con ricorso in appello notificato al Bordogna in data 20 gennaio 2005 l?INPS impugnava la predetta sentenza, sostenendo preliminarmente che non vi erano le condizioni di ammissibilita? e validita? del procedimento monitorio e nel merito che l?assicurato non poteva chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione separata dei lavoratori autonomi nel periodo anzidetto in quanto cio? non era consentito dal D.M. n. 282 del 1996, art.

4. Il Bordogna si costituiva, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell?appello proposto dall?Istituto. La Corte d?Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in via monitoria. A sostegno della decisione osservava che, nella specie, non ricorreva alcuna delle due condizioni richieste dalla legge per la restituzione delle richieste somme e, cioe?, il conseguimento, da parte dell?assicurato, del sessantacinquesimo anno di eta? nel quinquennio successivo all?1 aprile 1996, e che l?assicurato avesse gia?
sessant?anni all?aprile 1996. Il Bordogna, infatti, nato nel 1937, aveva nell?aprile 2001, sessantaquattro anni e, l?1 aprile 1996, cinquantanove anni. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Antonio Bordogna con un unico motivo. Resiste l?INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l?unico mezzo d?impugnazione il ricorrente lamenta la violazione, da parte del Giudice di appello, del D.M. n. 282 del 1996, art. 4 in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2,