Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2011, n. 21878

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Con riguardo ad un contratto di appalto di opera pubblica, la deliberazione adottata dall'Amministrazione committente di rescissione del contratto, a norma degli artt. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e 27 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, ma al di fuori dei relativi presupposti di legge e oltre i limiti del regolamento applicabile (artt. 26 s. del r.d. 25 maggio 1895, n. 350), non può qualificarsi come provvedimento conclusivo di un procedimento di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 1063 del 1962, costituendo essa stessa inadempimento del rapporto contrattuale; ne consegue che la relativa azione proposta dall'appaltatore non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 47 del medesimo d.P.R. del 1962.

La sentenza della corte d'appello che dichiara la nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria, e conseguente carenza di "potestas iudicandi" in capo agli arbitri, non costituisce una pronuncia resa sulla competenza, ma decide una questione di merito; tale sentenza è pertanto impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, non già con il regolamento necessario di competenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2011, n. 21878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21878
Data del deposito : 21 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31354 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2005, proposto da:
COMUNE DI VOLTURARA APPULA (Foggia), in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Paisiello n. 55 presso l'avv. F G S, e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. M A;



- ricorrente -


contro
Ing. R L, titolare dell'omonima impresa edile, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via F.S. Nitti n. 11, nello studio dell'avv. P N, presso l'avv. C C del foro di Foggia, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


nonché
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore p.t., con sede in Roma alla Via Massimi n. 158;

- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 613/2005 del 20 maggio - 17 giugno 2005. Udita all'udienza del 21 giugno 2011 la relazione del Cons. Dr. F F e sentito il P.G. Dr. I P che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la citazione privata del 4 gennaio 1982, era aggiudicato alla impresa all'impresa dell'ing. Luigi R, dal Comune di Volturara Appula, l'appalto per la costruzione della locale casa mandamentale.
Era quindi stipulato tra l'ente locale e l'aggiudicataria, in data 14 aprile 1982, il relativo contratto, nel quale, tra l'altro, era assunto l'obbligo dall'appaltatore di redigere i calcoli di fondazione, attenendosi agli schemi e disegni del progetto predisposto dalla stazione appaltante.
Nel verbale di consegna dei lavori del 14 giugno 1982 l'appaltatore aveva apposto riserva in ordine al sistema di fondazioni proposto nel progetto del Comune di Volturara Appula assumendo la necessità di approvazione di variante di questo per la sismicità e franosità del terreno.
La direzione dei lavori, respinta la riserva, intimava di iniziare i lavori all'impresa che, anche in ragione della relazione di un esperto geologo, insisteva nella richiesta di modifica del progetto delle strutture di fondazione.
La stazione appaltante, dopo una missiva dell'ing. R che comunicava l'inizio dei lavori in data 1 settembre 1982, informava l'impresa della delibera di rescissione del contratto del 3 settembre 1982, nella quale si disponeva pure l'incameramento della garanzia assicurativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni per L. cinquanta milioni.
Nel dicembre 1982 l'ing. R notificava atto di accesso a giudizio arbitrale alla controparte affinché, dichiarata illegittima la delibera di rescissione dell'appalto, gli arbitri condannassero l'ente locale al risarcimento del danno per l'illegittimità del suo atto.
Data l'inapplicabilità della L. 17 dicembre 1981, n. 741, che prevedeva l'arbitrato obbligatorio in quanto l'invito alla gara del 12 dicembre 1981 era anteriore alla entrata in vigore di detta normativa, il comune si opponeva al giudizio arbitrale eccependo l'incompetenza degli arbitri.
Nel frattempo, con decreto del 14 dicembre 1982, il Comune di Volturara Appula ingiungeva alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. il pagamento della cauzione sopra indicata di L. 50.000.000 e a tale ingiunzione si opponeva l'ingiunta, chiamando in causa il R e deducendo l'insussistenza dell'inadempimento a base della pretesa dell'ente locale.
Nel giudizio arbitrale sorto dalla domanda del R, il collegio pronunciava lodo che, dichiarata illegittima la rescissione disposta dal comune, condannava quest'ultimo al risarcimento del danno in favore dell'impresa per la somma di L. 197.698.000 e accessori, affermando la sua competenza sulla domanda ai sensi della L. n. 741 del 1981, art. 16, competenza che era invece negata, a seguito
dell'impugnazione del lodo dall'ente locale, dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 6 ottobre 1986, che dichiarava nulla la decisione per difetto di potere degli arbitri, con pronuncia confermata da Cass. 1 giugno 1990 n. 5144, la quale espressamente ha escluso fosse necessario il regolamento di competenza nella fattispecie, nella quale mancava la potestas judicandi del collegio arbitrale investito della cognizione della causa non avendone i poteri, non essendo vigente l'arbitrato obbligatorio per legge alla data di indizione della gara.
Con successivo atto di citazione notificato il 10 febbraio 1992 il R conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucera il Comune di Volturara Appula, e ripetendo la domanda già proposta agli arbitri di disapplicare la delibera di rescissione perché illegittima e di condannare la stazione appaltante a pagargli L. 500.000.000 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del rapporto d'appalto.
Il comune convenuto eccepiva la decadenza dell'azione dinanzi al tribunale ordinario per tardività della riassunzione, avvenuta oltre i termini dell'art. 50 c.p.c. e la prescrizione delle avverse pretese con la inammissibilità della domanda per pregresso giudicato sulla stessa.
Riunita detta causa con quella di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. di R.G. 1261/82, il Tribunale di Lucera, sezione stralcio, dopo l'interruzione dei giudizi riuniti a seguito della dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice, dal difensore all'udienza del 10 giugno 1993 e la riassunzione dei processi riuniti, con sentenza del 26 aprile 2001, aveva dichiarato improseguibile l'opposizione a decreto ingiuntivo della Compagnia Tirrena di assicurazione, per essere stata questa posta nelle more del giudizio in liquidazione coatta e accolto le domande di svincolo della polizza e di risarcimento del danno del R, con condanna del comune in favore dell'attore a pagare all'impresa L. 175.66 8.000, oltre rivalutazione monetaria dal 16 ottobre 1982 al saldo e interessi compensativi nella misura del 4% annui, disponendo anche la rifusione delle spese a carico dell'ente locale.
Poiché la dichiarazione della liquidazione della società assicuratrice aveva dato luogo alla interruzione del giudizio relativo, e l'ente locale aveva eccepito il ritardo della riassunzione verificatasi solo nel 1994, il Tribunale di Lucera aveva respinto l'eccezione di estinzione della stazione appaltante, ritenendo tempestivamente riassunto il giudizio.
Il primo giudice aveva ritenuto infondata, per quanto rileva in questa sede, l'eccezione di tardività della proposta domanda risarcitoria che non era avvenuta in riassunzione del precedente giudizio arbitrale, ma costituiva una nuova causa ritualmente introdotta, negando poi la prescrizione decennale delle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale proposte dall'impresa contro la stazione appaltante.
Ritenuta legittima la richiesta di proroga dei termini di inizio dei lavori per la sorpresa geologica, che imponeva il rifacimento del progetto del tipo di fondazione dell'opera da realizzare (come del resto dimostrato dalla variante approvata dopo il nuovo appalto per la medesima opera), il primo giudice affermava la illegittimità della delibera di rescissione e liquidava i danni nella misura già fissata in sede arbitrale, cui aggiungeva il danno all'immagine dell'impresa R per altre L. 20.000.000.
Con l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucera il Comune ha insistito nella tempestiva eccezione di estinzione del processo iniziato da controparte nel 1992, dopo la conferma nel 1990 della dichiarata nullità del lodo del 1990 e, in subordine, per quella di inammissibilità, per mancanza dei presupposti e condizioni, dell'azione risarcitoria, negando la illiceità della rescissione da esso deliberata e riaffermando la improseguibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo della Compagnia Tirrena di assicurazione ormai in stato liquidatorio, con vittoria di spese e onorari. L'ing. R si è costituito in appello e ancora una volta ha chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, domandando, in via incidentale, la condanna del Comune di Volturara Appula a rimborsare i premi della polizza fideiussoria dall'impresa versati all'assicuratrice, con gli interessi, mentre la Compagnia Tirrena di assicurazione non si è costituita in secondo grado. Dopo il rinvio della causa all'udienza collegiale per il decesso del difensore dell'appellante Comune, la causa è stata di nuovo interrotta e riassunta dall'impresa.
Con sentenza del 17 giugno 2005, la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'appello principale del Comune di Volturara Appula e accolto l'appello incidentale e la domanda ai sensi dell'art. 345 c.p.c., del R, confermando la condanna del tribunale nei
confronti dell'ente locale a pagare all'impresa Euro 90.724,95, e aggiungendo a questa somma l'ulteriore svalutazione monetaria e gli interessi legali maturati nelle more del giudizio di appello, oltre che la somma i Euro 12.650,03 per i premi della polizza cauzionale pagati dal R;
il comune è stato inoltre condannato a pagare all'appaltatrice le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, notificato il 14 novembre 2005 e illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il Comune di Volturara Appula, con cinque motivi e il
R si è difeso con controricorso notificato il 19 e 20 dicembre 2005;
non ha resistito in questa sede la Compagnia di assicurazione Tirrena in l.c.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE

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