Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2018, n. 22371

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2018, n. 22371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22371
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2935-2014 proposto da: TOGNERI VERA, TOGNERI ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell'avvocato F I, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;

- ricorrenti -

contro

I S, quale legale rappresentante pro tempore della Società ACQUABORRA S.r.l., in persona del l" legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO

9, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 45/2013 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 15/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato G G, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F F, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG. 2935 del 2014 T (V e A) - - S blando Fatti di causa Con atto di citazione, notificato in data 14/1/2004, i Sig.ri T V e T A convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, la società Acquaborra s.r.I., al fine di sentire dichiarare, ai sensi dell'art. 1448 c.c., la rescissione del contratto 7.2.2003 ai rogiti Notaio Politi di Lucca, e di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e consequenziali, con espressa domanda e richiesta di risarcimento danni da liquidarsi, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., da compensarsi integralmente o parzialmente con le somme versate dalla società Acquaborra s.r.l. A sostegno di questa domanda gli attori assumevano che, con scrittura privata del 7.2.2003, gli stessi avevano promesso in vendita, per la quota di ciascuno, un compendio immobiliare sito in Lucca, fraz. Sant'Angelo in Campo, già sottoposto ad esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Lucca, con vendita fissata per il 10.2.2003. Nella citata scrittura privata era stato convenuto il prezzo di C 500.000,00 ed era stata prevista, tra l'altro, la facoltà dei promittenti venditori di indicare altro acquirente, che offrisse un corrispettivo non inferiore ad C 850.000,00, nel termine di sei mesi, con correlativo obbligo della società Acquaborra s.r.l. di alienare il compendio al nuovo acquirente, a meno che la società stessa non intendesse esercitare il diritto di prelazione sul bene versando il prezzo offerto, maggiorato della somma di C 5.000,00. Rilevava parte RG. 2935 del 2014 T (V e A) - - S blando attrice che, in data 1.8.2003, i sig.ri T esercitavano il diritto di riscatto previsto dalla suddetta scrittura privata, per poter riacquistare l'immobile ceduto al prezzo di C 900.000,00, ma che la società Acquaborra s.r.l. comunicava di voler mantenere, in via definitiva, la proprietà del bene, offrendo la somma di C 905.000,00, così esercitando il diritto di prelazione così come sopra delineato. Assumevano, pertanto, gli attori, di aver stipulato la scrittura privata del 7.2.2003 in ragione del conclamato stato di bisogno in cui versavano all'epoca dell'atto, e di aver, conseguentemente, diritto ad esercitare l'azione di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c., sussistendone tutti i presupposti Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società Acquaborra s.r.I., rilevando, in rito, la prescrizione dell'azione per essere stato l'atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza della società stessa oltre il termine - annuale - stabilito dall' art. 1449 c.c., e, nel merito, la infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attrice. La società convenuta chiedeva, altresì, seppure in via subordinata, di essere dichiarata proprietaria definitiva del compendio immobiliare, previo pagamento in favore degli attori, in tesi, della somma ritenuta di giustizia, e. in ulteriore ipotesi della differenza tra la somma ritenuta dovuta ex art. 1450 c.c. e il prezzo già corrisposto,
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