Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2014, n. 23262

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In caso di accordo tra debitore, creditore e garante del concordato fallimentare del primo, di cui il fideiussore del deitore abbia dichiarato di voler profittare, eccependo, in sede di opposizione al piano di riparto, la conseguente estinzione di ogni pretesa da parte dell'assegnatario, occorre valutare se si tratti di mera remissione parziale o di effettiva transazione ed, in quest'ultimo caso, se essa verta sulle obbligazioni originarie oppure sugli obblighi nascenti dalla sentenza di omologazione del concordato, ed, infine, se il coobbligato in solido abbia tempestivamente e correttamente esercitato la facoltà di cui all'art. 1304 cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2014, n. 23262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23262
Data del deposito : 31 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

CONTRIBUTO URINUATO 23262/ 14 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione a piano di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riparto. Concordato PRIMA SEZIONE CIVILE fallimentare del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: debitore. Transazione Presidente Dott. RENATO RORDORF del fallito. Fideiussore Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO del debitore. Dott. A DNE Consigliere Dichiarazione del Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere fideiussore di Consigliere profittareDott. M C della ha pronunciato la seguente transazione. Fattispecie. SENTENZA R.G.N. 21206/2007 sul ricorso 21206-2007 proposto da: on. 23262 Cron. IMMOBILIARE SAN MARCO S.R.L. DA PORCIA (P.I. Rep. 4012 00573930930), in persona del legale rappresentante Ud. 17/09/2014 pro tempore, N L, elettivamente domiciliati PU in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE

76, presso l'avvocato I (STUDIO DI NOTO), FRANCESCA rappresentati e difesi dall'avvocato

ALBERTO

2014 CASSINI, giusta procure in calce al ricorso;
1525 ricorrenti contro 1 ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratore speciale di BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. (incorporante CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DI VILLA GRAZIOLI, 15, presso l'avvocato B G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CASUCCI, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente contro UNICREDIT BANCA S.P.A., GIUSEPPE CONS; - intimati avversO la sentenza n. 222/2007 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/04/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. h 2 Svolgimento del processo Immobiliare San Marco proponeva opposizione al La s.r.1. piano di riparto redatto nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n.81/1982, promosso dalla s.p.a. Rolo Banca 1473 nei confronti dei debitori Cons Giuseppe e L Nella con l'intervento della creditrice Banca Popolare FriulAdria (all'epoca Banca Cooperativa Operaia di Torre), che disponeva l'attribuzione per intero della somma ricavata dalla vendita dell'immobile oggetto di esecuzione, dedotte le ragioni del creditore procedente, alla creditrice intervenuta, e che, secondo la ricorrente, non vantava alcun credito nei confronti dei debitori esecutati, per essere stata soddisfatta delle sue pretese ammontanti a poco più di 700 milioni di lire, con il versamento della somma di lire 821.141.627, tanto da aver rilasciato quietanza "a saldo e stralcio della posizione Cons per capitale interessi e spese." Precisava l'Immobiliare S. Marco, garante del concordato fallimentare del Cons, che era intervenuta una transazione tra quest'ultimo, per il tramite della stessa Immobiliare, e la FriulAdria, della quale la debitrice solidale L aveva dichiarato di volere profittare. L Nella, costituitasi a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, aderiva alle conclusioni accertasse che Friuladria non aveva più titolo a procedere h dell'opponente Immobiliare S. Marco, chiedendo che si 3 nei suoi confronti, essendo stata estinta ogni sua obbligazione con il versamento a stralcio della somma di 230 milioni di lire e per avere comunque profittato dell'avvenuta transazione, ex art. 1304 c.c. Il Tribunale accoglieva l'opposizione al piano di riparto, accertando l'assenza di crediti in capo alla creditrice Banca FriulAdria. La Corte d'appello, con sentenza del 7/3-5/5/2007, in dell'appello proposto da Intesa Gestione accoglimento Crediti s.p.a. quale procuratrice di Banca Popolare FriulAdria, ha rigettato l'opposizione dell' Immobiliare San Marco, riconoscendo dovuta all'appellante la somma destinatale nel progetto quale parziale pagamento del credito vantato verso la L, ed ha regolato le spese tra le parti. era stataLa Corte d'appello ha ritenuto che non correttamente interpretata dal Tribunale la missiva della banca appellante del 1998, da cui si evince che la stessa vantava verso la L, alla data del 12/3/1998, un credito di lire 257.341.436, conteggiato con riferimento al minor tasso d'interesse convenzionale sulle due linee di credito;
che il Tribunale aveva ricompreso anche le somme dovute dal fallito, senza tener conto degli interessi convenzionali per la L, e ritenuto conclusa una transazione in favore di persona neppure indicata nominativamente ○ rilevabile dai documenti, basandosi sull'errato presupposto del fatto dell'intervenuto pagamento, a sua volta presunto. La Corte, considerato il solo rapporto tra la Banca e L Nella (essendosi il rapporto tra l'Istituto di credito e l'altro debitore esecutato estinto a seguito del sia pur tardivo pagamento con una riduzione del totale indicato nella sentenza di omologa), che segue le sorti del condebitore garantito sino all'omologa, per poi divergere quanto agli interessi ed alla parte della somma capitale non restituita col concordato, che rimane a carico della garante, ha ritenuto il credito della Banca di gran lunga superiore a quanto richiesto nel 1998, calcolando "approssimativamente" gli interessi convenzionali nella soglia del tasso antiusura. Ha ritenuto, sulla base del coacervo documentale, l'assoluta estraneità alla transazione della L, che è contemplata solo nel doc. n.8 dell'appellata del 22/3/95, non si sa in cui appare la firma di questa per adesione, da chi vergata, ma che non fa alcun riferimento a detta parte e riguarda la cancellazione del sequestro conservativo iscritto sui beni del Cons. La Corte ha infine ritenuto la questione relativa alla comunione legale del bene venduto inammissibile perché, oltre che tardiva, avanzata da soggetto non legittimato, che agisce in proprio e non in sostituzione del Cons, h 5 rimasto contumace, e che quindi non ha inteso far valere detto profilo. Avverso detta pronuncia ricorrono l' Immobiliare San Marco e Nella L, con ricorso affidato a tre motivi. Si difende con controricorso la sola Banca Popolare FriulAdria, rappresentata dal procuratore speciale Italfondiario s.p.a., incorporante di Castello Gestione Crediti s.r.l., mandataria con rappresentanza di Banca Popolare Friuladria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. ha depositato memoria ex art.378 La controricorrente c.p.c. Motivi della decisione 1.1. Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono del non avere la Corte d'appello valutato se dell'accordo transattivo di cui la L non è stata diretta partecipe questa si sia intesa avvalere aderendovi ex art.1304 c.c., in quanto coobbligata in solido nei confronti della Banca, accanto al Cons ed all'Immobiliare S. Marco, garante del concordato fallimentare del Cons. Secondo la parte, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se vi fosse stata un'effettiva transazione ex parziale di art.1956 C.C. 0 una semplice remissione l'intero rapporto con la h investisse debito;
se questa О se fosse circoscritta ai soli Popolare FriulAdria se la L, quale coobligata in obblighi concordatari; 6 solido, avesse correttamente esercitato la facoltà di avvalersi della transazione ex art.1304 c.c. La parte fa valere anche il vizio di motivazione, omessa о comunque insufficiente, ed in chiusura del motivo articola due quesiti di diritto. 1.2. Col secondo motivo, i ricorrenti, in subordine, nel- caso in cui dovesse risultare che la ricorrente L abbia profittato della transazione limitata solo agli obblighi concordatari, denuncia vizio di motivazione, dolendosi della mancata ammissione della C.T.U., tempestivamente chiesta per verificare l'entità del credito nei confronti della garante, dedotte le percentuali concordatarie. 1.3. Col terzo mezzo, i ricorrenti si dolgono dei vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., sostenendo di avere interesse a far valere il regime di comunione legale tra i coniugi. respinta in limine 1' eccezione di 2.1.- Va del ricorso per carenza di inammissibilità hanno indicatoautosufficienza, atteso che i ricorrenti specificamente i documenti sui quali il ricorso si fonda, sied in particolare, quanto alla addotta transazione, h vedano i documenti citati, n.8 e n.9 del fascicolo della parte, versato in atti, così ottemperando al disposto di cui agli artt. 366 n.6 e 369, n.4 c.p.c. Quanto all'eccezione di genericità delle censure, la stessa va valutata in relazione ai singoli motivi. 7 Il primo motivo, inteso a far valere il vizio di cui nei limità di cui appena all'art. 360 n.

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