Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2018, n. 15521
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta; ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del "quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Sul provvedimento
Testo completo
T T I R I D E T N E S E 13 GIU 2018 - I L L O B E T N E S E AULA 'B' 15521.18 - E N O I Z A R T S I G Oggetto E REPUBBLICA ITALINA R E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALINO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 12495/2013 Cron. 15521 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 06/03/2018 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - - Consigliere - PU Dott. AMLI TORRICE Consigliere - Dott. LA BLASUTTO Dott. ANNALISA DI PAN - Rel. Consigliere Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12495-2013 proposto da: ک ے NEGRI PA [...], CABIATI IN EN MA [...], DEVECCHI [...], LEGORA DELFINA [...], MUSSELLI ANDREA [...], PERACCHIO ALBERTO [...], BOCCHIO ROMANO [...], LAURIA RUGGERO [...], PESCE CLAUDIO 2018 [...], PAGELLA ROBERTO PGLRRT54S27A1820, 960 SCARPETTA STEFANO PIERO [...], MARCHINI MAURO [...], NEBIOLO PA [...], STRANEO SILVIA [...], VANNER ANDREA [...], FERRANDO FABRIZIO [...], BELLINI IRENE MA [...], [...], OC CA [...], ES UC ZO LUIGI elettivamente domiciliati in ROMA, [...], VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 631 presso lo studio MARIO CONTALDI, che li rappresenta e dell'avvocato unitamente all'avvocato TEODOSIO PAFUNDI, difende giuste deleghe in atti;
ricorrenti
contro
BE ME, IA RE, IA RN, NE IE, TT FR, TA NG MA, UL LE, AS IS, VI MA RA, AG MA IN, NA MA, DE MA OF, EP AN, BB OR,, CA NA, IA IN, SI PA, RA LE, NE SE, MA LI IN, RI AN, ME LI, AS EN, OC MI, AL RA, MA RA, HI MA IN, EB RO, IO RI, BE LA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MA IZZO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO ISNARDI e MA GORIA, giusta delega in atti;
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS AN E GI E LE, in persona del CESARE ARRIGO DI pro tempore, elettivamente Direttore Generale domiciliata in ROMA, PIAZZA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell'avvocato MA ROSARIA RUSSO VALENTINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 1100/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/11/2012 r.g.
1. n. 984/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAN;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RI COLLELUORI per delega verbale Avvocato MARIO CONTALDI;
udito l'Avvocato MA GORIA;
udito l'Avvocato EMANUELA CONSOLI per delega verbale MA ROSARIA RUSSO VALENTINI. RG 12495/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Torino ha respinto l'appello dell'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e BI e Cesare Arrigo di Alessandria avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che, in parziale accoglimento delle domande proposte da trenta dirigenti sanitari non medici in servizio presso l'Azienda, aveva accertato che il fondo per la retribuzione di risultato, ex art. 61 del CCNL 5.12.1996 per i dirigenti non medici del comparto sanità, doveva essere rideterminato, in quanto l'ente aveva illegittimamente decurtato dalla quota spettante alla dirigenza sanitaria l'importo destinato a retribuire il personale del ruolo Professionale Tecnico e Amministrativo. Il Tribunale aveva altresì provveduto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, a quantificare l'esatto ammontare del fondo ed aveva condannato l'Azienda al pagamento delle differenze retributive dovute agli attori nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha, in sintesi, osservato che nella vigenza del d.p.r. n. 384/1990, con il quale era stata prevista l'attivazione dell'istituto della "incentivazione alla produttività", il fondo a ciò destinato doveva essere ripartito fra la categoria A costituita dai medici;
la B nella quale confluivano i biologi, i chimici, i fisici, i farmacisti, gli psicologi e gli ingegneri;
la C relativa ai dipendenti del ruolo tecnico sanitario ed infermieristico ed infine la D, nella quale confluiva il restante personale. Il C.C.N.L. 5/12/1996, nel disciplinare la retribuzione di risultato, aveva previsto che il relativo fondo dovesse essere costituito dalla somma complessiva dei fondi di produttività ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo", sicché la quota dei dirigenti sanitari non medici doveva essere mantenuta distinta da quella dei dirigenti tecnici, i quali nella vigenza del d.p.r. costituivano il restante personale della fascia D. L'azienda, nel determinare l'ammontare del fondo per l'anno 1996, aveva fatto riferimento alla quota storica stabilita per la fascia B, destinata a quei dirigenti poi confluiti nel ruolo sanitario, ma aveva scorporato da detto importo il fondo per i dirigenti del ruolo PTA che, invece, nell'anno 1993 rientravano nella fascia D, con l'eccezione dei soli ingegneri. Così operando l'ente aveva violato le disposizioni contrattuali, perché le parti collettive avevano salvaguardato le diversità originarie, attraverso il richiamo alle quote storiche spettanti a ciascun ruolo, e, pur essendo consapevoli che gli ingegneri, ricompresi originariamente della fascia B erano confluiti in D, non avevano espressamente previsto, come sarebbe stato necessario, alcuna decurtazione della quota B.
3. Individuate le ragioni per le quali doveva ritenersi fondata la domanda proposta dagli attori, la Corte torinese ha ritenuto inammissibile l'intervento spiegato solo in grado di appello der 1 RG 12495/2013 dai dirigenti PTA, perché nella specie non si discuteva di un "monte complessivo da distribuire" bensì della sola esatta determinazione del fondo spettante ai dirigenti del ruolo sanitario. La Corte ha escluso che si fosse in presenza di un litisconsorzio necessario, configurabile solo a fronte di un rapporto plurisoggettivo unico o di una prestazione inscindibile, ed ha evidenziato che l'assenza in giudizio dei dirigenti PTA non avrebbe mai potuto comportare la pratica inutilità della sentenza. Ha aggiunto che l'intervento in appello è consentito solo ai terzi legittimati a proporre opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., e cioè ai terzi che possono far valere una pretesa autonoma e incompatibile con la situazione giuridica accertata in primo grado. Nel caso di specie, invece, non vi era alcuna incompatibilità, perché l'Azienda avrebbe dovuto rideterminare il fondo spettante agli intervenienti sulla base delle previsioni dell'art. 61 del CCNL,