Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21533

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21533
Data del deposito : 20 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

20 A;0 20TR 2 1 5 3 3 / 1 9

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2215/2016 SEZIONE LAVORO cron as Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A M - Presidente - Ud. 15/05/2019 Dott. U B - Consigliere - PU Dott. G F - Consigliere - Dott. P G - Rel. Consigliere - Dott. R M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2215-2016 proposto da: ACEGAS APS AMGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

271, presso lo studio dell'avvocato C T, che la rappresenta e difende;
2019

- ricorrente -

1821

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA

29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M;

- controricorrente -

non chè

contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 634/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1383/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. P G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIGLIOTTI GIACOMO per delega verbale C T;
udito l'Avvocato A S. Rg n.2215/2016 Udienza de! 15.5.2019

FATTI DI CAUSA

1.11 Tribunale di Padova, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da Acegas- APS Amga s.p.a. riteneva fondata la pretesa contributiva azionata dall'Inps con n. 13 cartelle di pagamento notificate negli anni dal 2004 al 2010, limitatamente i contributi per CIG, CIGS e mobilità. Riteneva invece non dovuti i contributi relativi all'indennità di disoccupazione, dando atto del decreto del Ministero del lavoro del 20/3/2008 con cui la società veniva esonerata dall'obbligo del versamento a far data dal 29/12/2003 e, per il periodo antecedente, avendo accertato la sussistenza del requisito della stabilità di impiego sulla base dei CCNL applicati dalla società.

2. La Corte d'appello di Venezia, decidendo sull'appello principale proposto da Acegas- APS Amga s.p.a. e sull' appello incidentale 97 dell'Inps, riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese ed alla ritenuta applicabilità delle sanzioni in misura ridotta ai sensi del comma 10 dell'art. 116 n. 388/2000, che escludeva, confermandola nel resto.

3. Acegas- APS Amga s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'Inps, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380, comma 2°, cod.proc.civ.

5. La Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza ex art. 380 bis u.c. c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE P G, estensore Rg n.2215/2016 Udienza de115.5.2019 6. Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione dell'art. 3 del d.l.vo CpS 12 agosto 1947 n. 869, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 1270 del 1988, ha censurato la decisione della Corte d'appello per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo. Sostiene che la partecipazione maggioritaria di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere annoverata nell'ambito delle imprese industriali degli enti pubblici, anche municipalizzate, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art 3, dall'applicazione delle norme sull'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

7. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008, la società assume che con riguardo al periodo precedente al r gennaio 2009, ossia per tutti i contributi oggetto delle cartelle impugnate, la società non era tenuta al pagamento del contributo di mobilità, attesa la non soggezione né al contributo per disoccupazione involontaria (come accertato dal giudice del merito) né a quello per cassa integrazione guadagni (come preteso in questa sede);
in particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la contribuzione per mobilità si pone in modo non differenziato rispetto alla contribuzione CIG e CIGS, sottolineando come, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contribuzione per la mobilità non è dovuta quando non sia dovuta quella per la disoccupazione involontaria;
cita al riguardo alcuni precedenti (Cass. 8/4/2014, n. 8212, Cass. n. 11487, 11488/2015) in cui è stato affermato tale principio.

8. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della I. n. 388 del 2000, art. 116. La società in via subordinata lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo le obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o P G, estensore Rg n.2215/2016 Udienza dei 15.5.2019 amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, abbia riformato la sentenza di primo grado escludendo che la stessa possa in ogni caso beneficiare del trattamento sanzionatorio ridotto non avendo dato prova di rituale e tempestivo pagamento.
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