Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11975
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALASCHI DINO nato a NETTUNO il 02/01/1970 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere F D P;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di P M che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 07/02/2022 il Tribunale di Roma, pronunziando sull' istanza di riesame proposta da D F, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 18 febbraio 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Velletri. I giudici del riesame ritenevano infondata l'eccezione di nullità per illegittima compromissione del diritto di difesa;
osservavano che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento risultava adeguatamente motivato quanto alla indicazione del fatto- reato ed alla individuazione delle esigenze probatorie e che a nulla rilevava la mancata presentazione della querela da parte della Quixa Assicurazioni S.p.A. a fronte della ipotizzata sussistenza del reato di cui all' art. 642 c.p. in danno di detta compagnia assicurativa.

2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 346 c.p.p. Assume che il decreto di sequestro doveva essere ritenuto nullo in ragione della mancata indicazione del difensore di fiducia, già inizialmente nominato nel corso dell'iniziale perquisizione e del conseguente sequestro in data 28 gennaio 2022, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso indagato in occasione della esecuzione del sequestro in data 24/02/2022, ammonito, aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcun difensore, operando tale meccanismo solo in ipotesi di assenza di un difensore di fiducia.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 369 c.p.p. Assume che il tribunale del riesame non aveva considerato che essendo i fatti che avevano dato luogo al sequestro in esame del tutto diversi da quelli originariamente contestati gli stessi avrebbero dovuto costituire oggetto di apposita informazione ex art. 369 c.p.p., non apparendo condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui trattavasi "delle medesime vicende".

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 253 c.p.p. Osserva che il tribunale del riesame nel disattendere la censura relativa alla nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione non si era conformato ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in particolare nelle pronunzie S.U. nn. 5876/2004 e 36072/2018. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. art. 346 c.p.p. assumendo che era erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano ritenuto irrilevante ai fini della verifica della legittimità dell'atto il difetto della condizione di procedibilità vertendosi in ipotesi di reato perseguibile a querela.
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