Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/12/2018, n. 31270

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/12/2018, n. 31270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31270
Data del deposito : 4 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25520-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

F.LLI FUMAGALLI SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO. R.G. 25520/2011

RILEVATO CHE

1. F.11i Fumagalli s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'agenzia delle entrate 1'8 febbraio 2008, riportante l'iscrizione a ruolo, per complessivi euro 7.145,47, di "interessi di sospensione per il periodo dal 14.6.2003 all'8.5.2007, a seguito di revoca della sospensione nr. 2004P15239 del 12.3. 2004" e di "interessi di sospensione per il periodo dal 13.6.2006 al 27.4. 2007a seguito di revoca della sospensione numero 2006P23802 del 14.11. 2006. La contribuente sosteneva che l'atto impugnato non era sufficientemente motivato perché in esso non vi era cenno a quali cartelle erano state sospese, ai tipi di tributo, alle annualità ed al criterio di calcolo seguito per la quantificazione degli interessi;
inoltre una delle due sospensioni, ovvero quella contraddistinta dal numero 2004P15239, non le era mai stata notificata. L'agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, deduceva che una delle due sospensioni era stata disposta d'ufficio, a seguito di presentazione da parte della --m. società di un'istanza di condono, ed era stata revocata a causa del mancato pagamento di alcune delle rate previste, mentre l'altra era stata disposta con ordinanza della CTP di Lecco, dinanzi alla quale la contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, ed era stata poi revocata con la sentenza di rigetto del ricorso. Con sentenza del 10.11.2008 l'adita
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