Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18512
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La previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi "aliunde", cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'art. 164 c.p.c.), dall'atteggiamento della parte intimata , che identifichi essa le parti.
Allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione.
Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.
Sul provvedimento
Testo completo
18512/07 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Art. 282 cp.c SEZIONE TERZA CIVILE sentense ex eut.2832cc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 33139/06 Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI Cron..18512 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere - Dott. Raffaele FRASCA - Rel. Consigliere Rep. 6136 - Consigliere Ud. 04/06/07 Dott. Giulio LEVI contributo ha pronunciato la seguente unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: HE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA N. 208, presso lo studio dell'avvocato CARDARELLI IDA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro nella persona SRL, IDROGROSS CERAMICHE dell'Amministratore Unico sig. Alberto TT, IN RA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell'avvocato SABATINI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato MUZZIOLI PAOLO, 2007 giusta delega in atti;
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contro
RA IN, elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI SABATINI che unitamente all'Avvocato PAOLO MUZZIOLI, lo difende giusta delega in atti. - controricorrenti avverso la sentenza n. 19634/06 TRIBUNALE DI ROMA, emessa il 26/9/2006, depositata il 27/09/06;
rg. 54892/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Raffaele udienza del 04/06/07 dal FRASCA;
udito l'Avvocato ITALO CARDARELLI ( per delega avv. Ida Cardarelli );
udito l'Avvocato LUIGI SABATINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO $1. Con sentenza del 22 giugno 2005, il Tribunale di Roma, nella controversia pendente tra la SS MI s.r.l. e Ge.De.R.Plast s.r.l., attrici, e EL ER, convenuto ed attore in riconvenziona- le, nonché AN NI e GI TT, chiamati in causa, accogliendo la riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., condannava in solido la SS 2 R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) MI, il NI (quale fideiussore di quest'ultima) e l'TT al pagamento in favore del Lan- gher della somma di euro 671.393,96 a titolo di saldo del prezzo dovuto per la promessa di acquisto della quota pari al 43% del capitale sociale della Ge. Der. Plast, trasferendo alla SS MI det- ta quota di proprietà del ER (promettente vendito- re) e subordinando tale effetto traslativo al pagamento da parte della SS MI in favore del Lan- gher della suddetta somma. Inoltre, la sentenza accer- tava a carico del ER un debito a titolo risarcito- rio verso la Ge.Der. Plast. S.r.l. di euro 60.000.000 (somma poi corretta con procedura di correzione di er- rore materiale in euro 60.000), compensava le spese di lite tra tali parti e condannava in solido la SS ceramiche, il NI e l'TT alla rifusione al Lan- gher dei 4/5 delle spese di lite. Il ER iniziava esecuzioni forzate mobiliari e presso terzi nei confronti della SS MI e del NI e costoro proponevano opposizione all'esecuzione con ricorso depositato il 29 luglio 2005 (come si evince dal fascicolo d'ufficio), adducendo l'inesistenza di titolo esecutivo, la compensazione del credito per cui si procedeva con un controcredito della SS MI, ad essa ceduto dalla Ge.Der. Plast. 3 Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) e rappresentato da quello a quest'ultima riconosciuto dalla sentenza, e la manifesta eccessività delle somme, merci e crediti pignorati rispetto al credito per cui si procedeva. Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di - come emerge dal fascicolo d'ufficio sospendeva Roma l'esecuzione con decreto del 29 luglio 2005, nel quale fissava l'udienza di comparizione per il 16 settembre 2005;
revocava, quindi, la sospensione in tale udienza, nella quale nessuno era comparso, e, poi, la sospendeva nuovamente nell'udienza del 13 dicembre 2005. Frattanto la Corte d'Appello di Roma era stata in- vestita dell'appello della SS MI avverso la sentenza emessa in sede di cognizione dal Tribunale di Roma, con atto notificato al ER il 20 luglio 2005 (ed a quel che sembra una seconda volta il 2 ago- sto 2005) e recante istanza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. (si veda il documento 2 delle produzioni presenti nel fascicolo di parte del ER avanti al Tribunale giudice dell'esecuzione). Tale istanza veniva reiterata con ulteriore atto notificato il 4 agosto 2005 e la Corte d'Appello, con ordinanza del 31 agosto copia della quale pure si rinviene nel fascicolo2005 - d'ufficio - sospendeva l'esecutività della sentenza quanto al capo recante la condanna in solido della 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) SS, del NI e dell'Ernett. Con sentenza del 27 settembre 2006, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, acco- glieva l'opposizione e dichiarava nulla l'esecuzione, con gravame delle spese sul ER. $1.1. La motivazione della sentenza si basa sulle seguenti ragioni : non era fondato l'assunto dell'opponente che, in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte della Cor- te d'Appello, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto estinguere l'esecuzione, anziché sospenderla;
il ricor- so andava, invece, accolto con riferimento alla carenza del titolo esecutivo, in quanto la sentenza di esecu- zione dell'obbligo specifico era costitutiva e, quindi, non immediatamente esecutiva, "salve le statuizioni di condanna accessorie (ad esempio spese legali);
nella specie era "vero che vi [erano] statuizioni di condanna (al pagamento del prezzo in favore del creditore proce- dente), ma [era] altresì vero che queste stesse statui- zioni non [erano] a loro volta immediatamente esecuti- ve, in quanto non essendo fissato un termine per l'adempimento, [potevano] essere adempiute dopo il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. 1992, n. 11756)" ;
inoltre andava considerato che la SS "un credito ben maggiore portato in compensazio- aveva 5 Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) ne" §3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione EL ER, sulla base di sei motivi, no- tificandolo alla SS MI s.r.l. ed a AN NI. Entrambi gli intimati hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 282 e 474 c.p.c., 2932 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", censuran- dosi la decisione impugnata per avere ritenuto la sen- tenza posta a base dell'esecuzione forzata priva della forza di titolo esecutivo in quanto costitutiva, all'uopo invocandosi a proposito dell'efficacia esecu- tiva delle statuizioni condannatorie accessorie a sen- tenze costitutive il precedente di cui alla sentenza n. 1619 del 2005 di questa Corte in genere e, con specifi- Co riferimento all'azione all'azione ex art. 2932, le sentenze n. 3300 del 1998, n. 4981 del 1986 e 10454 del 2003 (nonché alcuni precedenti di merito) ed assumendo- si che con riguardo a detta azione la sentenza sarebbe titolo esecutivo allorquando detta domanda sia proposta dal promissario alienante. Si invoca, inoltre, il prin- Est. Cons. Raffaele Frascaཟ་ར་ 6 R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) cipio affermato da questa Corte nella sentenza n. 21367 del 2004 a proposito dell'esecutività del capo condan- natorio sulle spese accessorio alla sentenza di riget- to. Si deduce ancora che la natura esecutiva della sen- tenza sarebbe stata riconosciuta anche dal cancelliere del Tribunale di Roma, che avrebbe apposto la formula esecutiva, dal Presidente del Tribunale che avrebbe concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 482 c.p.c. in calce al precetto e dagli Ufficiali Giudiziari che avevano proceduto all'esecuzione. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dei principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2004, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Si censura, in fine, l'affermazione fatta dalla sentenza impugnata circa il fatto che le statuizioni condannatorie presenti nella sentenza ex art. 2932 c.c., posta a base dell'esecuzione, non sarebbero state immediatamente esecutive, in quanto, in assenza della fissazione di un termine per l'adempimento, potrebbero essere adempiute solo dopo il passaggio in giudicato 7 Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) della sentenza: in senso contrario si sottolinea che il precedente invocato dal Tribunale era, peraltro, rela- tivo, a fattispecie anteriore alla modificazione dell'art. 282, di cui alla 1. n. 353 del 1990. Si formula, quindi, il seguente quesito di diritto: se sia conforme all'ordinamento l'affermazione della non esecutività ex art. 282 c.p.c. dei capi di condanna al pagamento del prezzo contenuti nelle sentenze rese ai sensi dell'art. 2932 c.C., ove la domanda di esecu- zione in forma specifica e di condanna al pagamento del prezzo sia proposta dal promettente venditore>>. $1.1. Con un secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", sotto il profilo che, come già eccepito in appello dal ricorrente, anche a voler riconoscere la non esecutivi- tà della sentenza per i capi condannatori, tuttavia, non avendo l'SS MI ed il NI impugna- to i capi della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma dispositivi del trasferimento delle quote della Ge.Der. Plast., oramai si era formato il giudicato su di essi per acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Si lamenta che sulla relativa questione non vi era 8 Est. Cons. Raffaele Frascaaffacker R.G.N. 33139-06 (ud. 4.6.2007) stata pronuncia da parte del giudice d'appello e si formula il quesito di diritto sul se sia conforme all'ordinamento la dichiarazione di nullità della ese-