Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2007, n. 19014

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Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al "disputatum" e al "decisum" come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).

Ai fini del rimborso deIle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2007, n. 19014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19014
Data del deposito : 11 settembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

19014/07 EZENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOULL E FAI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tariffe forensi SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: valore della controver R.G.N. 28436/03 Presidente aggiunto Dott. Vincenzo CARBONE Cron.19014 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE Presidente di sezione Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 03/07/07 - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere 1 Dott. Emilio MALPICA Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere | Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI ES, domiciliata in ROMA, presso LA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, | ER rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO MOBILIA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2007 I.N.P.D.A.P.;
intimato 718 -1- avversO la sentenza n. 95/02 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 18/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato Fabrizio MOBILIA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del Domenico ricorso. -2- 28436/2003 r.g.n. OGGETTO: Tariffe forensi - Valore della ud.3 luglio 2007 controversia (composizione di contrasto di giurisprudenza) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ER NO, già dipendente di un ente locale, proponeva ricorso al Pretore di Messina per ottenere dall'INADEL l'adeguamento dell'indennità premio di fine servizio corrispostale in misura incompleta dall'ente a seguito dell'errata applicazione del divieto, previsto dall'art. 2 d.l. n. 12 del 1977, convertito nella 1. n. 91 del 1977, di riconoscere trattamenti retributivi più favorevoli, per effetto della scala mobile, di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975. L'INADEL resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore, con sentenza n. 1624 del 1986, accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e condannava l'ente previdenziale al pagamento della somma di lire 9.217.040, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché spese di lite. Tale decisione veniva appellata dall'INADEL che contestava che fossero dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dall'entrata in vigore del sopravvenuto d.l. 31 agosto 1987 n. 359, conv. in 1. 29 ottobre 1987 n. 440. Il giudizio proseguiva quindi, in grado d'appello, solo limitatamente alla rivalutazione e agli interessi monetari, ossia solo su una parte dell'originario petitum, avendo l'Istituto prestato acquiescenza quanto alla sorte del credito azionato dall'originaria ricorrente. ud. 3 luglio 2007 3 28436/2003 r.g.n. L'appello veniva accolto parzialmente dal Tribunale di Messina che, con sentenza n. 130 del 1989, dichiarava non dovuta la rivalutazione monetaria ai sensi Proponeva ricorso per cassazione la NO che contestava l'applicazione dell'art. 23 d.l. n. 359/87, cit.. retroattiva della norma sopra indicata sicché il giudizio proseguiva ulteriormente solo quanto alla debenza, o meno, della rivalutazione monetaria. Nelle more del giudizio di cassazione sopravveniva la sentenza n. 85 del 1994 della Corte costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale del cit. art. 23, quarto comma, d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in 1. 29 ottobre 1987 n. 440, nella parte in cui disponeva che le somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio non davano luogo a rivalutazione monetaria. Proprio richiamando tale sopravvenuta pronuncia, questa Corte accoglieva il ricorso della NO con sentenza n. 7765 del 1994, affermando che trovava piena applicazione per detto credito previdenziale (divenuto esigibile prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 412) la disciplina dell'art. 442 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale);
dal momento della sua talché il credito stesso deve essere quindi rivalutato maturazione. Quindi cassava la sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Patti.

2. In sede di rinvio – si tratta del primo giudizio di rinvio avente ad oggetto solo la debenza della rivalutazione monetaria - il Tribunale di Patti con sentenza del 16-25 ottobre 1995 confermava integralmente la sentenza del pretore di Messina che, nel riconoscere la sorte del credito azionato dall'originaria ricorrente, aveva condannato l'Istituto resistente al pagamento anche della rivalutazione monetaria (in aggiunta alla sorte, agli interessi ed alle spese di lite);
compensava le spese del giudizio di legittimità ud. 3 luglio 2007 4 28436/2003 r.g.n. e condannava l'INPDAP, subentrato all'INADEL ex art. 4 d.lgs. n. 479 del 1994, al pagamento delle spese del giudizio di rinvio.

3. Questa pronuncia veniva impugnata con ricorso per cassazione dalla NO che lamentava la violazione dei minimi tariffari, la mancata motivazione del rigetto delle richieste relative ai diritti di procuratore e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di appello davanti al Tribunale di Messina. Da questo momento il giudizio proseguiva ulteriormente solo per le spese di Con sentenza n. 616 del 22 gennaio 1999 questa Corte di cassazione, lite. nuovamente investita in questo giudizio, accoglieva il ricorso sotto un duplice profilo: per difetto di motivazione nella parte in cui il tribunale di Patti aveva disatteso la dettagliata nota delle spese di giudizio e per omessa pronuncia nella parte in cui non aveva comunque tenuto conto delle spese del giudizio d'appello che parimenti avrebbero dovuto essere liquidate. Cassava quindi la sentenza del tribunale di Patti e rinviava la causa davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. avente ad oggetto solo l'esatta 4. Nel secondo giudizio di rinvio determinazione delle spese di lite - 1'INPDAP chiedeva la conferma della liquidazione operata dal Tribunale di Patti e la compensazione delle spese del nuovo giudizio di Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 95 del 2002, ha rinvio. ritenuto: a) che il valore della causa, al fine della liquidazione dei diritti di procuratore, fosse da determinarsi in base non già al disputatum, bensì al decisum e su tale base ha liquidato le spese di lite relative al primo giudizio di rinvio svoltosi davanti al Tribunale di Patti ed avente ad oggetto la sola rivalutazione monetaria sul credito azionato con ud. 3 luglio 2007 5 28436/2003 r.g.n. l'originaria domanda nell'entità maturata dalla decorrenza prevista dalla sentenza del medesimo tribunale, rivalutazione che l'Istituto contestava essere dovuta;
b) ha invece ritenuto corrispondente a giustizia l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio d'appello svoltosi davanti al Tribunale di Messina in considerazione del fatto che la causa era stata decisa sulla base dell'intervento della Corte Costituzionale successivo alla pronuncia di primo grado;
c) ha poi escluso la spettanza dei diritti di procuratore per il successivo giudizio di cassazione e ha commisurato gli onorari a carico dell'Istituto in relazione al valore della controversia rapportato al decisum;
d) con lo stesso criterio (quello del decisum) ha liquidato, sempre a carico dell'Istituto, le spese del giudizio davanti a sé, avente ad oggetto solo le spese di lite.

5. Ricorre per cassazione la NO con un unico motivo di impugnazione. L'INPDAP non ha svolto difesa alcuna. Fissata la trattazione della causa, all'udienza del 31 gennaio 2006 la Sezione Lavoro di questa Corte ha emesso ordinanza di trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite su un rilevato contrasto di giurisprudenza in ordine ai criteri di determinazione del valore della controversia al fine dell'esatta applicazione delle tariffe forensi.. La causa è quindi stata nuovamente fissata innanzi a questa Corte a Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dei criteri per la determinazione del valore della controversia ai fini ud. 3 luglio 2007 28436/2003 r.g.n. 6 della liquidazione delle spese processuali, dolendosi altresì della violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 legge 13 giugno 1942 n. 794, nonché del decreto del Ministro della giustizia del 5 ottobre 1994 n. 585, recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, che stabiliva i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti ad avvocati e procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. In sostanza la NO lamenta che la determinazione del valore della causa sia stata di volta in volta effettuata in ragione della sola parte della domanda contestata in quel grado del giudizio o della somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa in quel grado;
ed afferma che tale criterio è in contrasto in particolare con quanto prescritto dall'art. 14 c.p.c. secondo cui il valore delle cause relative a somme di denaro si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore al momento iniziale della lite senza che esso possa subire riduzioni per la successiva delimitazione della materia del contendere. La censura riguarda esclusivamente le spese relative al primo giudizio di rinvio, avente ad oggetto la debenza della rivalutazione monetaria sul credito originariamente azionato, nonché al successivo giudizio di cassazione ed al secondo giudizio di rinvio, aventi entrambi ad oggetto la sola determinazione delle spese di lite.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Nella citata ordinanza pronunciata all'udienza del 31 gennaio 2006 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rilevato che la questione centrale posta dal ricorso riguarda la liquidazione delle spese in una causa iniziata dalla ricorrente, già

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