Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/12/2021, n. 45012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/12/2021, n. 45012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45012
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AKINOLA OYEWUSI ALADE nato il 04/03/1955 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO A che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 marzo 2021, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 5 ottobre 2020, con la quale A O A era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di reclusione per il reato ex artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., per avere, nella dichiarazione sostitutiva valevole per la radiazione per esportazione del veicolo Jeep Cherokee targato CJ861EL presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista a Corsico, attestato falsamente la cessazione della circolazione del predetto veicolo per esportazione extra unione europea, mentre in data 3.4.2019 il veicolo risultava depositato in un terreno annesso all'abitazione dell'imputato in Urbania.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso L'Akinola con atto a firma dell'Avv. E A, deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base della sola circostanza che allegata alla domanda presentata al P.R.A. vi era la fotocopia del documento di identità dell'Akinola ed il veicolo era stato rinvenuto presso l'abitazione dello stesso, senza valutare quanto dedotto con l'atto di appello, ossia che non vi è prova che la firma fosse autentica, essendo stata la domanda presentata da un'agenzia, e che l'autocertificazione indicava la volontà di esportare il veicolo, non l'avvenuta esportazione, tanto che si prevedeva anche la possibilità di non esportarlo più per cause sopravvenute;
inoltre, l'autocertificazione attestava soltanto la cessata circolazione della vettura, che infatti fu reperita ferma e non circolante;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 483 c.p. ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha rilevato che in realtà la dichiarazione non fu resa ad un pubblico ufficiale, ma ad un'agenzia, e che il contenuto destinato a provare il vero non era mendace, atteso che se ne attestava la cessata circolazione, cessazione realmente avvenuta, atteso che il veicolo fu rinvenuto inservibile e non circolante;

2.3. con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131 bis c.p. e il vizio di motivazione per avere rigettato l'istanza di applicazione della causa di non punibilità sulla base della protrazione della condotta dal 2014 (data della dichiarazione) al 2019 (data del controllo e rinvenimento del veicolo), senza tener conto che l'auto in realtà non ha mai circolato in quel lasso temporale e che è stato poi effettivamente esportato;
inoltre, si rinviene un contraddizione in termini nella sentenza impugnata, laddove nega la particolare tenuità del fatto, ma concede le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena;

2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 53 L. n. 689/1981 ed vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, perché la Corte ha ritenuto illogicamente che la difesa non avesse specificato di quale sanzione sostitutiva chiedeva l'applicazione;
tale conclusione, oltre che illogica, perché palese era la richiesta, risulta giuridicamente infondata, in quanto non esiste alcuna limitazione giuridica al riguardo.

3. Il Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. T E, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
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