Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2022, n. 03319

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2022, n. 03319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03319
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente sui ricorsi proposti da: AS NN nato a [...] il [...] BE AO nato a [...] il [...] RR EL LE nato a [...] il [...] UL AO nato a [...] il [...] HI AG nato a [...] il [...] LG RO nato a [...] il [...] IA MO nato a [...] il [...] AM IO nato a [...] il [...] RI FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH ;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Genova ha rigettato le istanze di ricusazione formulate -per quanto qui d'interesse - per conto di LO TI, HE NF IT, LO RA, ST AR, MA NI, MO EL, RI GA, AN LI e GI CA nei riguardi del giudice designato per l'udienza preliminare, d.ssa Paola GI, nell'ambito del procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e altro (proc. n. 7998/2018 R.G. G.I.P. GE), avente ad oggetto il crollo del ponte c.d. ND (nel quale i sunnominati rivestono la qualità di imputati). Le dette istanze erano state proposte sul rilievo che la d.ssa GI, chiamata a svolgere funzioni di giudice per le indagini preliminari in altro procedimento (il n. 14432/2019/21 R.G. G.I.P. GE, avente ad oggetto reati di frode nelle pubbliche forniture ed attentato alla sicurezza dei trasporti addebitati ai vertici della Società ASPI - Autostrade per l'Italia S.p.A., derivato da quello sopra citato e fondato su elementi probatori in parte comuni), aveva emesso ordinanza cautelare ed interdittiva nei riguardi di buona parte dei predetti odierni imputati, nella quale avrebbe espresso valutazioni e opinioni tali da configurare un'anticipazione di giudizio e da pregiudicarne l'imparzialità - così da legittimarne la ricusazione -, sia in termini complessivi, sia con riguardo a taluni dei suddetti imputati.

1.1. Nel percorso argomentativo dell'ordinanza si legge che le censure mosse alle dichiarazioni rese dalla d.ssa GI nel provvedimento cautelare, emesso il 5 novembre 2020 nel procedimento derivato, erano riferite, sul piano generale, a condotte criminose legate a una politica imprenditoriale della società ASPI volta alla massinnizzazione dei profitti mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie alla manutenzione della rete autostradale affidata in concessione, a scapito della sicurezza pubblica;
di qui emergeva - sempre secondo la motivazione del provvedimento emesso in allora dalla d.ssa GI - un quadro desolante deponente per l'insicurezza della rete autostradale sia con riferimento ai viadotti, sia con riferimento alle barriere di contenimento;
emergeva inoltre dalle intercettazioni la distribuzione di ingenti dividendi fra gli azionisti, frutto di una spregiudicata linea imprenditoriale. La Corte di merito, in proposito, ritiene che si trattasse di considerazioni del tutto generiche, finalizzate a spiegare le origini delle indagini e la ricostruzione storica del procedimento, di fatto prive di efficacia valutativa. Sottolinea inoltre la Corte distrettuale, sulla scorta di arresti giurisprudenziali di legittimità, che solo le dichiarazioni non giustificate da un nesso funzionale con la regiudicanda possono fondare l'istanza di ricusazione, ciò che - secondo la Corte territoriale - non avviene nel caso di specie. ., 1.2. Quanto poi alle valutazioni espresse dal G.i.p. nell'anzidetto provvedimento cautelare in ordine alla posizione di singoli imputati - volte essenzialmente a delinearne la personalità, definita a seconda dei casi "estremamente negativa", o "spregiudicata", o a evidenziarne talune condotte denotanti la consapevolezza di annmaloramenti dei cavi di decompressione degli stralli del viadotto EV -, la Corte ligure ribadisce che si trattava di apprezzamenti funzionali all'adozione del provvedimento cautelare nel separato procedimento e formulati limitatamente a quella fase, come tali non idonei a legittimare la ricusazione del giudicante. Sempre con riguardo alla consapevolezza di ammaloramenti degli stralli, la Corte evidenzia che il riferimento alle conversazioni rivelatrici di tale consapevolezza era funzionale a sottolineare il pericolo di inquinamento probatorio nel separato procedimento.

1.3. Infine, con riguardo al potenziale pregiudizio - lumeggiato da taluni imputati - che deriverebbe qualora lo stesso organo giudicante ricusato divenisse anche giudice della cognizione nel caso fosse investito del giudizio abbreviato, la Corte di merito richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'intervento del giudice in materia cautelare non integra un'anticipazione di giudizio nel caso egli assuma le vesti di organo giudicante nel rito abbreviato eventualmente prescelto;
con l'ulteriore osservazione che, se ciò é vero nell'ambito del medesimo procedimento, a maggior motivo lo é nel caso in cui le due distinte qualità vengano assunte dal giudice nell'ambito di procedimenti diversi.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, LO TI, HE NF IT, LO RA, ST AR, MA NI, MO EL, RI GA, AN LI e GI CA.

3. Il ricorso di LO TI consta di un unico motivo, preceduto da un'ampia premessa riassuntiva della vicenda. In esso si denunciano violazione dell'art. 37, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Richiamando il dictum della Sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 37 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - il deducente analizza i quattro punti in cui l'ordinanza impugnata é articolata.

3.1. Quanto al primo punto - riguardante l'incipit dell'ordinanza cautelare emessa nel diverso procedimento - l'esponente sottolinea che nel percorso argomentativo di detta ordinanza si esprimono valutazioni di merito, non dovute, sul procedimento originario, che peraltro - quanto in particolare alla massimizzazione dei profitti e alla sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale - trovano riscontro nel capo d'imputazione del procedimento - madre;
prosegue poi il deducente rilevando che la Corte di merito non nega il contenuto valutativo delle considerazioni a premessa del provvedimento cautelare, ma nega che si tratti di considerazioni indebite, in quanto occasionali: sul punto l'esponente esprime il proprio dissenso, in quanto si tratta di valutazioni espressive del convincimento del giudice e slegate dai contenuti successivi dell'ordinanza cautelare;
né vale la considerazione che l'inciso sulla gravità delle condotte sarebbe riconducibile alla suggestione del fatto notorio, di matrice mediatica, perché, se davvero é così, risulta evidente il condizionamento dell'organo giudicante tale da pregiudicarne l'imparzialità;
un ulteriore argomento a sostegno della tesi della ricusazione é rappresentato, secondo il deducente, dal ricorso dell'ordinanza cautelare all'espressione "accertate", riferita alle cause materiali che avevano determinato il crollo e alle dinamiche gestionali sottese, che costituiscono il cuore del processo sul crollo del viadotto EV;
né vale in senso contrario il fatto che tale espressione vada riferita a quanto accertato in allora attraverso le indagini di polizia giudiziaria, proprio perché l'uso del participio passato "accertate" offre un'idea di certezza degli elementi raccolti in sede investigativa, ai quali il G.i.p mostra di aderire. Inconferenti, al riguardo, sono ritenuti dal ricorrente i richiami ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, in quanto riferiti a situazioni e a valutazioni di tipo affatto diverso.

3.2. In secondo luogo, con riguardo alle valutazioni soggettive riferite a talune posizioni, il ricorrente obietta che i giudizi allora espressi non erano limitati ai fatti oggetto di scrutinio in quella sede. Ciò vale ad esempio per il riferimento - relativo al NF e al CA - alla spregiudicatezza e all'indifferenza che gli stessi avrebbero dimostrato verso il rispetto della normativa e verso le finalità di protezione della sicurezza pubblica, a vantaggio di logiche utilitaristiche;
richiama a tal fine la giurisprudenza anche apicale della Corte di legittimità laddove si osserva che la valutazione in altro procedimento, anche non penale, espressa dal giudice sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto costituisce causa legittimante la ricusazione, a nulla rilevando il carattere indebito di detta valutazione.

3.3. In terzo luogo, le considerazioni appena svolte valgono anche con riguardo alle valutazioni correlate alla (presunta) consapevolezza di taluni imputati dell'amnnalorannento dei cavi del EV: in ciò si legge evidentemente un'anticipazione di giudizio che - oltre ad essere indebita - non può dirsi limitata, come vorrebbe la Corte di merito, al profilo psicologico generale della vicenda, ma esonda palesemente da ogni paradigma valutativo strumentalmente collegato alla tematica cautelare.

3.4. Infine, quanto al potenziale pregiudizio all'imparzialità dell'organo giudicante in caso di giudizio abbreviato, il ricorrente contesta l'asserto della Corte di merito circa la compatibilità della pregressa valutazione cautelare con l'assunzione della veste di giudice della cognizione: rilevata l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali a tal fine riportati nel provvedimento impugnato, il deducente richiama la recente giurisprudenza apicale secondo la quale dev'essere necessariamente procrastinato il giudizio del giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, di tal che sarebbe inibita un'eventuale richiesta di riti alternativi.

4. I ricorsi presentati per conto di HE NF IT, LO RA, ST AR, MA NI, MO EL, articolati anch'essi in un unico motivo per ciascun ricorso (dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione), ricalcano

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