Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2022, n. 44389
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Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POLIDORI FRANCESCO nato a BIELLA il 06/11/1991 LOFIEGO RACO MARCELLO nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale G D L, che ha chiesto la fissazione di nuova udienza in contraddittorio per l'esame della richiesta di riqualificazione nei reati di cui agli artt. 617-quinquies e 615-ter, , comma 2, n. 3, cod. pen., chiedendo in ogni caso, e previa riqualificazione della fattispecie di cui al capo B) come sopraindicato, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO BRACCIANI, per il ricorrente M L R, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha contestato la richiesta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente — riconoscendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena — la decisione del Tribunale di Biella, assunta all'esito di rito abbreviato, con la quale F P e M L R erano stati condannati — entrambi — per tentato furto aggravato di beni presenti nella vetrina di un esercizio commerciale e — il solo L — anche per furto aggravato del flusso telematico di una linea telefonica di un terzo, attuato collegando un cavo del box telefonico corrispondente all'utenza che serviva l'abitazione della persona offesa e navigando su internet grazie a detto collegamento abusivo 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione.
3. Il ricorso di L Raco — sottoscritto dal suo difensore di fiducia — si compone di un unico motivo, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente il reato di cui al capo b). La motivazione circa la riconducibilità della banda per navigare in internet al concetto di cosa mobile o di energia sarebbe stata giustificata dalla Corte di merito con un'argomentazione apparente, risoltasi in una petizione di principio. Sarebbe un controsenso considerare energia la connessione ad internet, che non funziona autonomamente, ma che necessita, a sua volta, di energia per funzionare. Ci si troverebbe — ritiene il ricorrente — di fronte ad un vuoto normativo.
4. Il ricorso presentato da F P a mezzo del proprio difensore consta anch'esso di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva. Quest'ultima era stata giustificata sulla sola base della gravità dei danni cagionati alla persona offesa, sulla cui quantificazione non vi è peraltro traccia in sentenza, né negli atti. La Corte di merito ha trascurato, di contro, una serie di indici positivi, quali il buon comportamento di P dopo il reato, quando era uscito spontaneamente dal locale teatro dei fatti e non aveva opposto resistenza alla perquisizione;
il buon comportamento processuale, manifestatosi con la scelta del rito abbreviato e con l'elezione di domicilio presso il difensore;
e la sua giovane età. Inoltre le tre condanne passate in giudicate sono limitate a fatti risalenti al 2010 e almeno due di esse potrebbero, qualora venisse formalizzata apposita richiesta al Giudice dell'esecuzione, essere oggetto del riconoscimento della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso di L Raco è fondato, sicché la sentenza impugnata, per quanto lo riguarda e limitatamente al reato di cui al capo b), va annullata con rinvio. Il ricorso di P è, invece, inammissibile.
1. L Raco contesta la riconduzione al concet:to di cosa mobile suscettibile di furto della banda internet, a cui egli ha potuto accedere mediante l'abusivo collegamento alla rete telefonica fissa di H
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale G D L, che ha chiesto la fissazione di nuova udienza in contraddittorio per l'esame della richiesta di riqualificazione nei reati di cui agli artt. 617-quinquies e 615-ter, , comma 2, n. 3, cod. pen., chiedendo in ogni caso, e previa riqualificazione della fattispecie di cui al capo B) come sopraindicato, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO BRACCIANI, per il ricorrente M L R, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha contestato la richiesta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente — riconoscendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena — la decisione del Tribunale di Biella, assunta all'esito di rito abbreviato, con la quale F P e M L R erano stati condannati — entrambi — per tentato furto aggravato di beni presenti nella vetrina di un esercizio commerciale e — il solo L — anche per furto aggravato del flusso telematico di una linea telefonica di un terzo, attuato collegando un cavo del box telefonico corrispondente all'utenza che serviva l'abitazione della persona offesa e navigando su internet grazie a detto collegamento abusivo 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione.
3. Il ricorso di L Raco — sottoscritto dal suo difensore di fiducia — si compone di un unico motivo, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente il reato di cui al capo b). La motivazione circa la riconducibilità della banda per navigare in internet al concetto di cosa mobile o di energia sarebbe stata giustificata dalla Corte di merito con un'argomentazione apparente, risoltasi in una petizione di principio. Sarebbe un controsenso considerare energia la connessione ad internet, che non funziona autonomamente, ma che necessita, a sua volta, di energia per funzionare. Ci si troverebbe — ritiene il ricorrente — di fronte ad un vuoto normativo.
4. Il ricorso presentato da F P a mezzo del proprio difensore consta anch'esso di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva. Quest'ultima era stata giustificata sulla sola base della gravità dei danni cagionati alla persona offesa, sulla cui quantificazione non vi è peraltro traccia in sentenza, né negli atti. La Corte di merito ha trascurato, di contro, una serie di indici positivi, quali il buon comportamento di P dopo il reato, quando era uscito spontaneamente dal locale teatro dei fatti e non aveva opposto resistenza alla perquisizione;
il buon comportamento processuale, manifestatosi con la scelta del rito abbreviato e con l'elezione di domicilio presso il difensore;
e la sua giovane età. Inoltre le tre condanne passate in giudicate sono limitate a fatti risalenti al 2010 e almeno due di esse potrebbero, qualora venisse formalizzata apposita richiesta al Giudice dell'esecuzione, essere oggetto del riconoscimento della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso di L Raco è fondato, sicché la sentenza impugnata, per quanto lo riguarda e limitatamente al reato di cui al capo b), va annullata con rinvio. Il ricorso di P è, invece, inammissibile.
1. L Raco contesta la riconduzione al concet:to di cosa mobile suscettibile di furto della banda internet, a cui egli ha potuto accedere mediante l'abusivo collegamento alla rete telefonica fissa di H
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