Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2023, n. 02501
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. HA HS SU, nato in [...] il [...] 2. HA HS IN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 7 febbraio 2019 del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità di SU HA HS e IN HA HS per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e il solo SU HA HS anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, unificati, quarto a SU HA HS, i più fatti di bancarotta fraudolenta in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, li aveva condannati alle pene di giustizia. In particolare, a SU HA HS si contesta di avere, in qualità di amministratore della Masters s.r.I., dichiarata fallita in data 15 luglio 2014, distratto le immobilizzazioni immateriali, tra le quali un aul:oveicolo, i crediti vantati dalla società verso clienti e fornitori, le rimanenze di magazzino e somme prelevate in favore dei soci. A IN HA HS si contesta di avere concorso con il fratello SU nella distrazione delle somme prelevate dal patrimonio della società, ricevendo una parte delle stesse.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso SU HA HS e IN HA HS, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente SU HA HS lamenta di essere stato processato in assenza del suo difensore. Egli aveva, come risulta dal verbale di identificazione del 11 luglio 2016, dichiarato domicilio presso la sua abitazione in Bologna, via Avesella 12 e gli era stato nominato quale difensore d'ufficio l'avvocato Daniele D'Urso;
successivamente, egli non aveva nominato alcun difensore di fiducia. Nel corso del giudizio era stato, invece, difeso dall'avv. Michele Preziosi, difensore di fiducia del solo coimputato IN HA HS. Il decreto di rinvio a giudizio era stato notificato a IN HA HS ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. in Caste! Maggiore, via Fratelli Rosselli n. 1, luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato;
stante la mancata consegna del plico a causa dell'irreperibilità del destinatario, era stato disposto che l'atto venisse notificato al suo difensore ai sensi dell'art. 161, cornma 4, cod. proc. pen., ma la notifica era avvenuta in data 9 maggio 2018 presso l'avv. Michele Preziosi che non era il difensore dell'imputato SU HA HS, difeso dal difensore di ufficio avv. Daniele D'Urso.
2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti lamentano la nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio, per essere questo stato pronunciato all'esito di un'udienza preliminare in occasione della quale essi erano rimasti privi di adeguata difesa, essendo stata celebrata in presenza di un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e che non conosceva gli atti processuali, non in grado di fornire una difesa tecnica equiparabile a quella del difensore di fiducia o di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. Peraltro, quanto all'imputato SU HA HS, al suo difensore di ufficio, avv. Daniele D'Urso, neppure era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.Risulta, quindi, violato l'art. 6, comma 3, lett. c), CEDU che riconosce all'imputato il diritto ad un difensore di sua scelta.
2.3. Con il terzo motivo entrambi i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per essersi proceduto in loro assenza nonostante essi non avessero effettiva conoscenza del processo a loro carico. Nel caso di specie l'accertamento sull'effettiva conoscenza da parte degli imputati del processo a loro carico era avvenuta per la prima volta all'udienza preliminare, in cui erano assenti sia gli imputati, che i loro difensori (e comunque al difensore dell'imputato SU HA HS neppure era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), e poi alla prima udienza dibattimentale, alla quale aveva partecipato il solo difensore di fiducia dell'imputato IN HA HS, il quale non aveva instaurato un effettivo rapporto professionale con il suo legale. Né, sostengono i ricorrenti, può avere rilievo la circ:ostanza che essi avessero dichiarato domicilio presso le rispettive abitazioni, poiché l'effettiva conoscenza doveva avere ad oggetto non il procedimento penale, ma la vocatio in ius, comprensiva dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui il processo sarebbe stato celebrato. Nel caso di specie, gli imputati erano stati dichiarati assenti in mancanza di una concreta verifica circa l'effettiva conoscenza da parte loro del processo ed in particolare della vocatio in ius. Dalla mancata partecipazione degli imputati all'udienza preliminare non poteva dedursi una rinuncia da parte loro a difendersi. Le dichiarazioni di domicilio rese dagli imputati erano caratterizzate da serietà, ma le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e poi del decreto di rinvio a giudizio erano avvenute in