Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2477

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Massime1

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza - stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l'obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l'eventuale attraversamento di animali - a carico dell'ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2477
Data del deposito : 1 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 02477-20 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Responsabilità TERZA SEZIONE CIVILE ex art. 2051 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C.C. (danno Dott. SERGIO DI AMATO Presidente provocato dalla Dott. DANILO SESTINI Rel. Consigliere presenza di un bovino Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere sulla sede - stradale) Consigliere Dott. ENZO VINCENTI R.G.N. 10291/2015 Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere Cron.2477 ha pronunciato la seguente Rep. ②... ORDINANZA Ud. 16/11/2017 sul ricorso 10291-2015 proposto da: CC PI ΑΝ, PI GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VICOLO MONTE DEL GALLO N. 33 PIANO TERZO, presso lo studio dell'avvocato CLARISSA GANCI, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSALIA GANCI, FRANCESCO GANCI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti contro 2017 ' persona dell'institore Avv. GIAN AN SPA in 2217 elettivamente domiciliata in ROMA, CLAUDIO PICARDI, FERRARI 351 presso lo studio VIA GIUSEPPE dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e 1 difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente nonchè

contro

FONDIARIASAI ASSICURAZIONI SPA ;
intimata avverso la sentenza n. 358/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CARDINO, che ha chiesto il rigetto delALBERTO ricorso. 2

FATTI DI CAUSA

GI e AN IN convennero in giudizio l'AN - Ente Nazionale per le Strade per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro -avvenuto nella strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca- provocato dalla presenza di un bovino sulla carreggiata;
nel giudizio venne chiamata in causa la Fondiaria-SAI s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S. (essendo stato prospettato che alla determinazione del sinistro aveva concorso l'abbagliamento da parte di un veicolo rimasto non identificato). La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, ritenendo che non fosse configurabile la responsabilità dell'AN (sia ex art. 2051 cod. civ. che ex art. 2043 cod. civ.) e che non fosse stata fornita alcuna prova circa la presenza di un veicolo antagonista i cui fari avessero abbagliato il conducente della vettura occupata dagli attori. Gli IN hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'AN s.p.a.. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo (che deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1175 cod. civ., 14 C.d.S., 2 D. Lgs. n. 143/1994, 39 C.d.S e 95 del relativo Regolamento di Attuazione, 2 Cost. e 16 I. n. 2248/1865 All. F), i ricorrenti censurano la Corte per avere escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'AN: assumono che, quale soggetto chiamato ad esercitare i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario, l'AN era custode della strada;
che tale custodia comportava la necessità di adottare, a prescindere dall'esistenza di specifiche prescrizioni normative, «quelle misure che [fossero] effettivamente idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo», in relazione alle specifiche caratteristiche della strada;
che, in particolare, doveva essere prevista ed impedita la 3 possibilità di attraversamento di animali nei tratti che costeggiavano campi e, laddove era stata apposta una recinzione, doveva esserne curata la manutenzione;
concludono che la Corte non aveva considerato che l'AN, che ne era onerata, non aveva fornito la prova (liberatoria) del caso fortuito, non avendo dimostrato che l'animale fosse sbucato all'improvviso sulla sede stradale e che non vi fosse stata la possibilità di accertarne la presenza e di allontanarlo dalla carreggiata.

2. Il secondo motivo che ribadisce la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ. denuncia l'omesso esame o l'esame meramente apparente e il travisamento delle risultanze istruttorie circa un punto decisivo: i ricorrenti censurano la Corte per non avere ritenuto che, in relazione alla specifiche caratteristiche della strada, sussistesse l'obbligo di dotarla di recinzione, nonché per non avere adeguatamente motivato circa l'impossibilità di vigilanza e di tempestivo intervento per rimuovere l'animale e, altresì, per non avere riconosciuto la dovuta rilevanza al fatto che, in prossimità del luogo del sinistro, la strada presentava una rete in parte divelta;

3. Il terzo motivo censura la Corte (per «omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia») per non avere liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali e gli interessi compensativi spettanti ai ricorrenti.

4. L'ultimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per la mancata condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite.

5. La Corte ha motivato la decisione di rigetto rilevando (anche con testuale richiamo a quanto affermato dal primo giudice) che nessun obbligo gravava sull'AN, né per leggi, né per regolamenti >> di procedere alla recinzione di una semplice strada statale «e neppure alla sua vigilanza per l'eventuale attraversamento di animali»;
che di unmancanza intervento non era laascrivibile all'AN 4 straordinario tempestivo diretto ad allontanare l'animale dalla sede stradale» e che non poteva «rilevare la mancata apposizione di segnaletica di pericolo per

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