Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/10/2020, n. 22563

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/10/2020, n. 22563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22563
Data del deposito : 16 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5836-2016 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

T G, T A, G A, I A, D'ANIELLO EDOARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GREGORIO VII

474, presso lo studio dell'avvocato F S, rappresentati e difesi dall'avvocato E E C;

- controricorrenti -

non chè

contro

COPPOLA ORTENSIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 3610/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2020 dal Consigliere C B MHE IS. R.G. 5836/2016

PREMESSO CHE

1. Con atto di citazione del 27 aprile 2011,A T, Eduardo D'Aniello, A I, G T, A G e O C convenivano in giudizio l'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) e la Scip s.r.l. al fine di ottenerne, ai sensi del d.l. n. 41/2004, il rimborso del maggior prezzo pagato in occasione del trasferimento di unità immobiliari, facenti parte del patrimonio dell'ente, atteso che il corrispettivo versato risultava di importo maggiore in ragione del ritardo con il quale era stata effettuata la stima dei beni oggetto di vendita e si erano perfezionati i relativi atti di acquisto. Il Tribunale di Napoli, preliminarmente escluso che l'accordo sottoscritto il 7 maggio 2003 con le rappresentanze dei sindacati degli inquilini potesse considerarsi una transazione sui medesimi fatti oggetto della controversia, con sentenza n. 8138/2014 accoglieva le domande degli attori, riconoscendo a ciascuno di essi una somma compresa tra i 5.071,44 e i 13.272,38 euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello, quale successore ex lege dell'Inpdap, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), lamentando che il Tribunale aveva trascurato l'eccezione di difetto di giurisdizione, aveva erroneamente interpretato gli accordi transattivi conclusi con alcuni degli appellati, l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'atto di rinunzia di D'Aniello e l'omessa pronuncia sull'eccezione di adempimento e di ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 16 settembre 2015, n. 3610, ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Inps. Resistono con controricorso A T, Eduardo D'Aniello, A I, G T e A G. L'intimata O C non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c., anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 9692/2013: la controversia spetterebbe alla cognizione del giudice amministrativo in quanto non si verterebbe in tema di diritto soggettivo al rimborso da parte degli acquirenti, bensì di interesse legittimo al corretto svolgimento dell'attività dell'ente gestore. Il motivo è infondato. Come hanno precisato le sezioni unite nel decidere un'analoga fattispecie (Cass., sez. un., n. 3728/2016), gli attori hanno acquistato, a seguito del procedimento di cartolarizzazione, immobili dall'Inpdap versando il prezzo proposto conseguente all'accordo del maggio 2003, e la controversia in esame - volta a stabilire se la sopravvenuta riduzione del prezzo intervenuta per via legislativa ex d.l. 41/2004 costituisca una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù dell'accordo del 2003 e sia applicabile nel caso di specie - non coinvolge alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, così che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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