Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1969, n. 1717

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Nell'ipotesi di appello contro sentenza non definitiva, il giudice di secondo grado deve limitare il suo esame alla materia che ha formato oggetto della decisione del primo giudice e non puo estenderlo alle questioni per le quali vi e stata riserva di decisione. ( Conf. 2152-66, massima n. 324203 2989-63).*

Per l'art. 188 cod.civ., al quale fa riferimento l'art. 46 n.4 della legge fallimentare ( RD 16 marzo 1942, n. 267), la esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I 'bisogni della famiglia' che ha un patrimonio dotale non possono essere limitati alle esigenze di prima necessita, ma sono in funzione della disponibilita della rendita dotale, nella cui ampiezza rientra ogni altra possibilita economica, che va, in linea gradata, dai bisogni biologici veri e propri a quelli di carattere sociale, correlativi al progresso civile ed allo sviluppo della economia nazionale. E, quindi, arbitraria la limitazione secondo la quale il debito per cui e legittima l'esecuzione sui frutti dotali dovrebbe avere un rapporto di inerenza diretta ed immediata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, perche tale debito deve, invece, porsi in relazione al rapporto giuridico dal quale e sorto e soltanto questo rapporto deve avere inerenza diretta ed immediata con i bisogni familiari. Pertanto, non soltanto i debiti contratti per l'amministrazione dei beni dotali, la quale si presume diretta esclusivamente alla soddisfazione delle necessita familiari, ma anche quelli contratti per il miglioramento di detti beni, al fine di ottenerne in futuro una maggiore produttivita, rientrano nell'ipotesi prevista dalla citata disposizione di legge, in quanto diretti al soddisfacimento delle future piu ampie esigenze della famiglia. ( V. 1412-41).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1969, n. 1717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1717
Data del deposito : 19 maggio 1969

Testo completo

Per l'art. 188 cod.civ., al quale fa riferimento l'art. 46 n.4 della legge fallimentare ( RD 16 marzo 1942, n. 267), la esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I 'bisogni della famiglia' che ha un patrimonio dotale non possono essere limitati alle esigenze di prima necessita, ma sono in funzione della disponibilita della rendita
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