Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 33415
Sentenza
19 maggio 2023
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19 maggio 2023
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Massime • 1
In tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo.
Sul provvedimento
Testo completo
33415 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 860 Sent. n. Presidente - Aldo Aceto UP 19/05/2023- RE Gentili R.G.N. 41347/2022 Vittorio Pazienza Alberto Galanti Relatore - Maria Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NN, nato a [...] il [...]; 1. 2. ON NG, nato a [...] il [...];
3. ON RD, nato a [...] il [...];
4. EL VE MA, nato a [...] il [...];
5. AT AR, nato ad [...] il [...];
6. IA AN, nato a [...] il [...];
7. AV NG, nato a [...] il [...];
8. AV AT, nato a [...] il [...];
9. CI CO, nato a [...] il [...]; 10. ON AE, nato a [...] il [...]; 11. RI LE, nata a [...] il [...]; 12. CO MA, nata a [...] il [...]; 13. ED DR, nato in [...] il [...]; 14. RO RE, nato a [...] il [...]; 15. KU DR, nato in [...] il [...], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di RO in data 30/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per EL VE MA, limitatamente alla confisca della somma di euro 11.580,00, con inammissibilità nel resto;
udito, per l'imputato IA AN, l'Avv. Oreste Palmieri del Foro di Latina, anche in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Lauretti, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato EL VE MA, l'Avv. Oreste Palmieri del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Forte del foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, udito, per gli imputati ON NG, CI CO, RI LE e CO MA l'Avv. Domenico Oropallo del Foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato AT AR, l'Avv. Chiara Fagiolo del Foro di Velletri, in sostituzione degli Avv. CO Fagiolo e Giampaolo Fagiolo, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato KU DR, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, anche sostituzione dell'avvocato Giulio Nevi del foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per gli imputati TR NN e ED DR, l'Avv. Aurelio Cannatelli, in sostituzione dell'Avv. Gianmarco Conca del Foro di Latina, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato RO RE, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Alessia Vita e dell'Avv. ES Marcheselli, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato ON RD, l'Avv. Aurelio Cannatelli del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Alessia Vita, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito, per l'imputato ON AE, l'Avv. Luca Pallotta del Foro di RO, in sostituzione dell'Avv. Danilo ROgnino del Foro di RO, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina in data 14/12/2020 nelle forme del rito abbreviato: - MA EL VE veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al capo A), commesso in concorso con RA ZI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si 2 è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti all'interno del carcere di Latina;
AR AT e AN IA venivano condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al Capo B), commesso in concorso con RA ZI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti all'interno del carcere di Latina;
NG AV e AT AV venivano condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione al Capo C), commesso in concorso con RA ZI (pubblico ufficiale in servizio presso la Casa Circondariale di Latina) per il quale si è proceduto separatamente, concernente degli episodi di corruzione avvenuti all'interno del carcere di Latina;
NN TR veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione in relazione a fatti di corruzione (Capo 63), falso ideologico (Capo 64, Capo 65, Capo 66, Capo 67, Capo 68, Capo 70), e truffa (Capo 69); NG ON veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 24.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capi 1) e 4), detenzione e porto di armi comuni da sparo (Capi 40 e 41) e ricettazione di armi da sparo (Capo 44), RD ON veniva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina, relativamente al Capo 2), Capo 5), Capo 6), Capo 7), Capo 8), Capo 9), Capo10), Capo 11), Capo 13), Capo 16), Capo 18), Capo 20), Capo 22), Capo 26), Capo 29), Capo 31), Capo 32), Capo 33), Capo 34), Capo 35), Capo 36), Capo 37), Capo 43), Capo 44), Capo 47-bis), Capo 49), Capo 50), Capo 55), Capo 57), Capo 59), Capo 63), Capo 64), Capo 65), Capo 71), Capo 72); ED DR veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capo 17, Capo 19, Capo 21, Capo 23, Capo 25, Capo 60); - ON AE veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 27.000 di multa per episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina commessi in concorso con ED DR (Capo 19, Capo 21, Capo 23, Capo 25); CO CI veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione per un fatto di corruzione nei confronti del TR, ispettore di Polizia Penitenziaria (Capo 63), e per un episodio di cessione di stupefacenti all'interno della Casa circondariale di Latina in concorso con lo stesso TR (Capo 64); LE RI veniva condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 3.200 di multa per due fatti di detenzione e porto d'armi comuni da sparo (Capi 39) e 41);
3 - MA CO veniva condannata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 22.000 di multa per tre episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capi 33, 35 e 50) e un fatto di detenzione e porto d'arma comune da sparo (Capo 39); DR KU veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa per tre episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina (Capo 27, Capo 28, Capo 30); RE RO veniva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa, riqualificato il fatto di cessione continuata di stupefacente del tipo cocaina (Capo 61) nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Con sentenza del 30/03/2022 la Corte di appello di RO, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RO: in accoglimento delle proposte di concordato avanzate da ON RD e TR NN, riduceva le pene agli stessi irrogate rispettivamente in anni sei di reclusione e 28.000 euro di multa e anni tre mesi sette di reclusione, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di gravame in quanto rinunciati;
esclusa la continuazione interna tra i reati loro ascritti, rideterminava la pena per MA EL VE, AR AT, AN IA, NG AV e AT AV in anni due e mesi otto di reclusione ciascuno;
riconosciuta per NG ON la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di RO del 02/07/2019, irrevocabile il 16/02/2021, rideterminava la pena complessivamente inflitta allo stesso in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa;
· concesse le attenuanti generiche ad RE RO, rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione e 2.889 euro di multa;
- confermava nel resto la sentenza di primo grado, rideterminando la pena pecuniaria per ED DR e ON AE e operando un nuovo calcolo per la continuazione della pena detentiva.
3. Avverso tale sentenza propongono, tramite i loro difensori di fiducia, ricorso per cassazione gli imputati NN TR, NG ON, RD ON, MA EL VE, AR AT, AN IA, NG AV, AT AV, CO CI, AE ON, LE RI, MA CO, DR ED, RE RO ed DR KU.
3.1. Il ricorso di NN TR 4 A Con l'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e chiede l'assoluzione per i fatti di cui è imputato per non aver commesso il fatto, almeno ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Evidenzia come giudici di appello non abbiano tenuto conto dei motivi impugnazione proposti e contesta l'affidabilità delle dichiarazioni del teste EN TT in quanto contraddittorie. Evidenzia come non vi sia mai stata alcuna indicazione oggettiva o soggettiva che fosse il TR l'agente di polizia penitenziaria cui il suddetto teste si riferiva e che a carico dell'imputato esistevano solamente indizi né gravi, né precisi, né concordanti. Analogamente non vi sono indizi in merito alla contestata corruzione, ciò che determina la nullità della sentenza di appello in quanto ha errato la valutazione del compendio probatorio.
3.2. Il ricorso di RD ON. Con l'unico motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 125, n. 3, del codice di procedura penale, 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in relazione all'articolo 606 comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale, per erronea applicazione della norma penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità. Evidenzia che il concordato avvenuto in appello non esclude che la Corte, posta di fronte a questioni di natura processuale che, qualora accolte, determinano il venir meno di qualsivoglia elemento di prova della colpevolezza dell'imputato, debba necessariamente in via preliminare pronunciarsi sulle stesse. In particolare, a fronte della denunciata nullità del decreto di intercettazione emesso il 4 aprile 2018 dal GIP presso il Tribunale di Latina, con conseguente inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche, i giudici avrebbero dovuto valutare tale eccezione prima di accogliere la richiesta di concordato, la quale non va a sanare i