Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1965, n. 2119
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La legitimatio ad causam in senso proprio costituisce una condizione della trattazione di merito, si risolve cioe nel potere di ottenere dal giudice una decisione, favorevole o sfavorevole che sia, e, come tale, non puo essere confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico che Forma oggetto della controversia. A differenza della legittimazione, la titolarita del diritto attiene al merito della causa e non puo essere discussa in Cassazione, quando non sia stata all'uopo dedotta una specifica doglianza in grado di appello. ( V. 238/65, 271/65).*
Ai sensi della norma inderogabile dell'art.979 cod.civ. vigente,corrispondente all'art.515 cod.civ. 1865, la durata dell'usufrutto, non puo eccedere la vita dell'usufruttuario.*