Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22039

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22039
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI DE nato il [...] ZI AR nato il [...] TI RI nato a [...] il 02110/1992 IN IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi l'Avvocato GIACOMO IARIA in difesa di IU IN nonché in sostituzione del difensore di DE ZI, l'Avvocato FRANCESCO CALABRESE in sostituzione del difensore di RI TI nonché l'avvocato FABIO AUGUSTO TUSCANO in difesa di AR ZI i quali hanno insistito per l' accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con :sentenza in data 9 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del 14 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di UA ZA, DE ZA, EP NO e BR FO confermava l' affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti di estorsione aggravata di cui al capo A) (imputati UA ZA, DE ZA e BR FO), lesioni aggravate di cui al capo B) (imputati UA ZA e BR FO) e tentata estorsione aggravata di cui al capo D) (imputato EP NO) e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di DE ZA, previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 114 c.p. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed a carico di EP NO, previa esclusione della contestata recidiva.

1.1. I giudici di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrato che gli imputati avevano posto in essere condotte estorsive nei confronti di El LA AB, venditore ambulante di calzature, (il solo CH in forma di tentativo) al fine di costringere il predetto a non svolgere detta attività commerciale nei mercati di Piazza del Popolo e Largo Botteghelle in Reggio Calabria, cagionandogli anche delle lesioni.

2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per cassazione i suddetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. BR FO formula cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629 e 513-bis cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente, lamenta che, pur vedendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, entrambi i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie e, segnatamente, nella omessa adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa El LA AB, non considerando che quest' ultimo non era soggetto in regola con il permesso di soggiorno e titolare di licenza per attività di vendita all' interno dei mercati in Reggio Calabria sicchè nella percezione del ricorrente e dei coimputati la suindicata persona offesa non aveva alcuna autorizzazione ad occupare uno specifico posto nei mercati rionali. Rileva che appariva evidente che i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente il propalato della p.o., omettendo di prendere in considerazione l'aspetto decisivo relativo ai rapporti personali fra le parti e le circostanze che avevano indotto l'una parte ad accusare l'altra. Osserva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, secondo quanto era dato desumere dalle complessive emergenze processuali, i motivi di malanimo fra le parti erano da ricondurre alla denunzia sporta dall' El LA nei confronti dei soggetti che riteneva responsabili del furto verificatosi all' interno del proprio appartamento. Evidenzia che, in modo gravemente illogico e contraddittorio, la sentenza impugnata, pur dando atto dell'episodio della denunzia, ne aveva depotenziato la valenza non prendendolo in considerazione ai fini del decidere, specie con riferimento alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo. Deduce che era grossolano l'errore in cui erano incorsi sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello nel ritenere che finalità esclusiva della condotta contestata era quella di escludere la persona offesa dai mercati rionali, conclusione questa apodittica e smentita dalle complessive emergenze probatorie. Rileva, ancora, che la Corte di appello, parcellizzando la lettura delle dichiarazioni della vittima, aveva omesso di valutare il profilo relativo all' insussistenza di un ingiusto profitto in capo agli imputati, non valutando che non vi era prova che gli stessi svolgessero attività commerciale nel medesimo settore merceologico di El LA AB. Osserva che, in difetto della prova di un ingiusto profitto, appariva evidente l'errata qualificazione giuridica dei fatti in quanto in ipotesi doveva ritenersi configurabile l'ipotesi di cui all' art. 513-bis c.p. siccome riconnessa non già ad un profitto ingiusto ma ai proventi di attività commerciali di natura certamente lecita - in quando gli imputati erano muniti di regolare licenza - condizionata mediante la perpetrazione di una condotta di natura illecita. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. o) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629, 610, 393 cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Rileva che del tutto priva di fondamento era la tesi secondo cui l'imputato intendeva escludere un concorrente e che esclusa la responsabilità per il reato di cui al capo C) (art. 513- bis c.p.) la condotta andava, semmai, riqualificata quale ipotesi di tentata violenza privata. Evidenzia, ancora, che l'imputato aveva agito, sia pure in modo aggressivo, per tutelare la propria posizione di liceità rispetto ad un concorrente che non operava nel rispetto delle regole non potendosi, quindi, certamente configurare una condotta qualificabile come estorsione ex art.629 c.p. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma :3 cod. proc. pen., 56, 81, 110, 629, 610, 393 cod. pen., 7 L. 203/1991 e :

1.11 Cost. in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Assume che, sul punto, la motivazione era gravemente carente e che i giudici di merito non avevano considerato che non era emersa prova dell' estrinsecazione di metodologie tipiche dell'associazione mafiosa e che, in ogni caso, dal propalato della persona offesa non era risultato che lo stesso avesse avuto la percezione che il FO fosse vicino ad ambienti delinquenziali di matrice mafiosa.Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della recidiva contestata. Lamenta che la motivazione era del tutto assente in ordine alla configurabilità della recidiva essendosi la Corte di appello limitata a richiamare i precedenti penali senza alcun ulteriore approfondimento valutativo. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 62 bis cod. pen., e 111 Cost. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché vizio di motivazione su tale punto. Rileva che la Corte di appello, nel rigettare lo specifico motivo di censura, si era limitata a richiamare mere clausole di stile.

2.2. DE ZA, con un unico motivo, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 521, 522, 546 comma 3 cod. proc. pen., 56,81,110 e 610 cod. pen. e 111 Cost. in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. La difesa del ricorrente, nel formulare una censura in parte sovrapponibile a quella proposta dal coimputato FO, lamenta che, pur vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, entrambi i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie e segnatamente nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che la p.o., El LA AB, non era soggetto in regola con il permesso di soggiorno e titolare di licenza per attività di vendita all' interno dei mercati in Reggio Calabria sicchè nella percezione del ricorrente e dei coimputati la p.o. non aveva alcuna autorizzazione ad occupare uno specifico posto nei mercati rionali. Rileva che risultava in modo palese che i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente il propalato della vittima, omettendo di prendere in considerazione l'aspetto decisivo relativo ai rapporti personali fra le parti e le circostanze che avevano indotto l'una parte ad accusare l'altra.

2.3. UA ZA formula quattro motivi. Con il primo motivo, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3, 192 comma 3, 530 comma 2 cod. proc. pen., 81,110 e 629 in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione. In particolare il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello era pervenuta all' affermazione di colpevolezza sebbene non fossero emersi sufficienti elementi a suo carico specie in ragione dell' inattendibilità del narrato della persona offesa che aveva reso delle dichiarazioni lacunose e contraddittorie, senza peraltro effettuare alcun riconoscimento del ricorrente, con la conseguenza che il substrato indiziario a suo carico era sfornito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da poter superare il ragionevole dubbio. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. Nel formulare censure in parte sovrapponibili a quelle

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