Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 09848

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 09848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09848
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente negatoria SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22769/2017) proposto da:

FLAMINIA

Consulting S.A. (C.F.: 92022460882), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Collina n. 36, presso lo studio dell'Avv. G I, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, unitamente all'Avv. B B della Corte, giusta verbale del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2011;

- ricorrente -

contro i SPADOLA M A (C.F.: SPD MGT 46D58 H163Q), elettivamente domiciliata in Ragusa, piazza Ten. Lena n. 79, presso lo studio dell'Avv. G M, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al / il controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 665/2017, pubblicata il 12 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. C T;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. A C, che ha chiesto che siano dichiarati inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo e infondato il primo;
letta la memoria depositata nell'interesse della controricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Spadola M A conveniva la Flaminia Consulting S.A., dinanzi al Tribunale di Ragusa, proponendo domanda di negatoria servitutis, con accertamento della piena proprietà, sulla porzione divisa di cortile antistante ai suoi fabbricati, della superficie di mq. 625 circa, censita nel catasto terreni del Comune di Ragusa, località Camemi, al foglio n. 239, particella n. 737, con dichiarazione di nullità della transazione conclusa il 12 dicembre 2003, nella parte in cui erroneamente faceva riferimento alla comproprietà di detta porzione di cortile, e con condanna al rilascio del bene. La società convenuta resisteva alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertata la comproprietà del cortile oggetto di causa nonché la nullità, inefficacia o inopponibilità dell'atto di vendita del 5 dicembre 2008 in favore della Spadola, con condanna di quest'ultima al ripristino della destinazione catastale originaria del cortile comune e con la declaratoria di nullità o annullamento della transazione del 12 dicembre 2003. Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea e dichiarava la comproprietà dell'area contesa, con declaratoria di nullità e inopponibilità alla società Flaminia dell'atto di vendita del 5 dicembre 2008 e con accertamento della nullità dell'atto di frazionamento catastale del 21 novembre 2008. 2.- Sul gravame proposto in via principale dall'attrice e in via incidentale dalla convenuta, la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale atta ad ottenere la declaratoria di comproprietà della porzione di cortile corrispondente alla ex particella n. 40 del foglio n. 239 e dichiarava la Spadola proprietaria esclusiva di tale area. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito: a) rilevava che il primario atto di vendita del 19 luglio 1973, dal comune dante causa delle parti, da cui si erano originati i successivi atti traslativi della proprietà giunti sino all'ultimo acquisto in favore della Flaminia, non comprendeva la porzione di cortile controversa, posta tra il fabbricato residenziale e l'ex pollaio, indicata nell'allegata planimetria e corrispondente alla ex particella n. 40;
b) accertava che, invece, detta porzione di cortile era contemplata dall'atto di vendita del 29 ottobre 1973 perfezionato dal comune dante causa, da cui era derivato l'acquisto della proprietà in favore della Spadola;
c) negava che la Spadola, in virtù della menzionata successione degli atti traslativi, a partire dall'atto di vendita del 29 ottobre 1973, avesse acquistato la proprietà esclusiva della restante parte di cortile corrispondente alla ex particella n. 609, già porzione della particella n. 25, poiché tale cespite era stato precedentemente alienato pro quota, con atto di vendita del 19 luglio 1973, in favore dei danti causa della Flaminia, atto quest'ultimo opponibile alla Spadola;
d) escludeva, al contempo, che si fosse perfezionata la fattispecie dell'acquisto per usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c., non essendo stata integrata un'ipotesi di acquisto a non domino, né la fattispecie dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale regolata dall'art. 1159-bis c.c., riconoscibile con riferimento ai soli fondi rustici e non già rispetto ad un cortile pertinenziale ad unità immobiliari ad uso residenziale, né la fattispecie dell'acquisto per usucapione ordinaria, non essendovi stato alcun atto di interversio possessionis, come acclarato dalla sentenza di prime cure;
e) riteneva, pertanto, che l'area cortilizia identificata dalla ex particella n. 609 era in comproprietà tra le parti. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la Flaminia Consulting S.A. L'intimata Spadola M A ha resistito con controricorso. 4.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come rassegnate in epigrafe. 5.- La controricorrente ha presentato memoria.
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