Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2018, n. 09404
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: V M nato il 19/06/1989 a ROVERETO GIOVINAZZI NICOLA nato il 14/01/1987 a MASSAFRA avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilita' Udito il difensore, Avv. P, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, concedeva a N G il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando la condanna del medesimo e del coimputato M V per il delitto di furto aggravato loro ascritto, per essersi impossessati, in concorso fra loro e con un terzo soggetto (e, quindi, con l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen.), in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di circa cinque quintali complessivi di agrumi sottraendoli dal fondo agricolo di G F. La Corte territoriale concludeva per l'infondatezza dei motivi di appello diversi da quello accolto, perché: - la condotta non poteva essere derubricata nella fattispecie prevista dall'art. 626 cod. pen. perché non vi era prova alcuna che i frutti sottratti non fossero quelli
udita la relazione svolta dal Consigliere
ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilita' Udito il difensore, Avv. P, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, concedeva a N G il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando la condanna del medesimo e del coimputato M V per il delitto di furto aggravato loro ascritto, per essersi impossessati, in concorso fra loro e con un terzo soggetto (e, quindi, con l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen.), in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di circa cinque quintali complessivi di agrumi sottraendoli dal fondo agricolo di G F. La Corte territoriale concludeva per l'infondatezza dei motivi di appello diversi da quello accolto, perché: - la condotta non poteva essere derubricata nella fattispecie prevista dall'art. 626 cod. pen. perché non vi era prova alcuna che i frutti sottratti non fossero quelli
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