Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/02/2018, n. 02574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/02/2018, n. 02574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02574
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7668-2013 proposto da: CORAZZA GIANQUIRICO CRZCQR48511B354W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO TURATI

86, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentato e difeso dall'avvocato P C;

- ricorrente -

contro

COMUNE PORTO TORRES

00252040902;
2 017

- intimato -

2218 avverso la sentenza n. 37/2012 della CORTE D'APPELLO DIgvk CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 25/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. A (7/ COSENTINO. Rilevato: che la corte d'appello di Cagliari - sezione staccata di Sassari - ha confermato la sentenza del tribunale di Sassari che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui il Comune di Porto Torres era stato condannato a pagare all'ing. G C la somma di euro 186.917,20, quale compenso per un incarico professionale di progettazione del completamento funzionale del collegamento viario tra la SS 131 e la circonvallazione a sud-est dell'abitato di Porto Torres;
che, secondo la corte territoriale, l'incarico professionale per il cui pagamento l'ing. C aveva agito in via monitoria, oggetto della delibera di Giunta n. 564 del 20.4.1989 (consequenziale alla delibera di Giunta n. 1300 del 4.12.1986, con la quale al medesimo professionista era stato conferito l'incarico di progettazione del suddetto collegamento viario), era stato svolto in assenza di un valido accordo scritto con l'amministrazione municipale committente;
che l'ing. G C ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado sulla scorta di due motivi;
che il Comune di Porto Torres non ha spiegato attività difensiva in questo grado di giudizio;
che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 20 settembre 2017, per la quale non sono state depositate memorie;
considerato: che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della argomentazione con cui la corte distrettuale ha ritenuto che le menzionate deliberazioni della Giunta comunale n. 564 del 1989 e n. 1300 del 1986 non avessero il medesimo oggetto;
secondo il ricorrente, infatti, la perizia i di completamento funzionale (oggetto della delibera n. 564 del 1989) altro non era che la naturale prosecuzione (e conclusione) dell'attività di progettazione oggetto dell'incarico di cui alla delibera n. 1300/1986;
che il motivo va giudicato inammissibile perché censura l' interpretazione della delibera di Giunta comunale n. 564 del 1989 svolta nella sentenza gravata, proponendo esclusivamente considerazioni di merito, laddove, come questa Corte ha ancora di recente precisato (cfr. Cass. n. 10271/16) l'interpretazione degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di ernneneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, ove illogica od incongrua, sì da non consentire il controllo del procedimento logico adottato, senza, che, peraltro, l'interpretazione fornita debba essere l'unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato;
che il medesimo motivo va inoltre giudicato inammissibile anche perché, sotto altro aspetto, non indica da quali passaggi dell'unica convenzione conclusa (nel 1986) tra il professionista ed il Comune, allegata alla delibera n. 1300/1986 (cfr. pag. 2 del ricorso), si dovrebbe evincere che l'incarico che ne formava oggetto riguardasse anche le opere di cui alla successiva delibera del 1989;
che col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 1.3.86 n. 64 e del decreto 11.4.1986 del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo necessaria la stipula di una convenzione scritta per la costituzione di un' obbligazione dell'amministrazione municipale nei confronti del professionista;
secondo il ricorrente, la perizia di completamento funzionale di cui alla delibera n. 564 del 1989 - sussumibile nella previsione di "progetto supplementare" di cui all'articolo 27 del Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 29.5.1895 (vigente all'epoca dei fatti di causa) - rappresenterebbe il momento finale di un'opera progettuale unitaria, necessaria, ai sensi dell'articolo 1, lett. B), D.M. 11.4.1986, ai fini dell'inclusione dell'opera nei piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui alla memzionata legge n. 64/86;
che il motivo va giudicato infondato, perché nessuna delle disposizioni di cui si denuncia la violazione o falsa applicazione prevede deroghe al principio della necessità della forma scritta per i contratti della p.a. (su cui, da ultimo, Cass. 2033/16);
né, sotto altro aspetto, la necessità di una perizia suppletiva, ai fini dell'inclusione dell'opera nel programma per lo sviluppo del Mezzogiorno, incide sui requisiti di forma del contratto avete ad oggetto l'affidamento del relativo incarico professionale;
che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, connma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92;
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