Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2022, n. 33719
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In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Mutuo fondiario - limite di GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. - finanziabilità - superamento - conseguenze - contrasto di giurisprudenza - questione CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione di mass. partic. importanza O D M - Consigliere - Ud. 27/09/2022 – PU ERICO MANZON - Consigliere - R.G.N. 3791/2015 LOREZO ORILIA - Consigliere - Rep. A G - Consigliere - ANTONELLO COSETINO - Consigliere - L R - Consigliere - A PTRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SETEZA sul ricorso 3791-2015 proposto da: FALLIMETO STRAZZER LINO, FALLIMETO MACULAN FLOSINA, quali soci illimitatamente responsabili di STRA.MA. di Maculan Flosina & C. s.n.c., in persona della Curatrice pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato T M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;
Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022
- ricorrenti -
contro
D.E.L.F. - DEBT COLLECTION & DUE DILIGECE S.R.L., nella qualità di procuratrice speciale di ZEUS FINANCE S.R.L. (già CAF S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CICCONETTI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché
contro
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BREDOLA CREDITO COOPERATIVO S.C.A.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1880/2014 della CORTE D'APPELLO di VEEZIA, depositata il 07/08/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere A PTRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'affermazione del principio di diritto;
udito l'Avvocato Andrea Massignani.
FATTI DI CAUSA
1.- La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo a r.l. chiedeva di ammettere al passivo dei fallimenti Maculan Flosina e Strazzer Lino, entrambi soci illimitatamente responsabili di Strama snc, un credito relativo a un mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado sui beni di Maculan e Strazzer. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, ritenendo insussistente il mutuo fondiario e, di conseguenza, anche il privilegio ipotecario. Ric. 2015 n. 03791 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 2.- L'opposizione della banca veniva rigettata dal tribunale, il quale escludeva la natura fondiaria del mutuo, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile ‒ fissato dalla Banca d'Italia nella circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio) del 22 aprile 1995 e in attuazione dell'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – nell'ottanta per cento del valore dell'immobile e, di conseguenza, la prelazione revocabile (articolo 67 legge fall.), non trovando applicazione il regime di favore per il creditore fondiario, di cui all'articolo 39 del t.u.b. 3.- Il gravame di CAF Centrale Attività Finanziaria, quale procuratrice speciale di Zeus Finance srl (cessionaria dei crediti del Credito Cooperativo), veniva accolto dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 7 agosto 2014, che ammetteva il credito al passivo in privilegio ipotecario. Ad avviso della Corte territoriale che richiamava l'orientamento (allora) seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26672 del 2013), la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (articolo 38, secondo comma, t.u.b.) la cui violazione possa dare luogo a un'ipotesi di nullità virtuale, sia perché la suddetta disposizione non sarebbe ricompresa nella previsione di cui all'articolo 117, comma 8, t.u.b. che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d'Italia. 4.- Avverso questa sentenza i Fallimenti Maculan e Strazzer hanno proposto ricorso, resistito da Zeus Finance e, per essa, dalla mandataria DEBT Collection & Due Diligence srl. 5.- Con un unico motivo i Fallimenti ricorrenti denunciano, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e ss. t.u.b. e l'omesso esame di un fatto Ric. 2015 n. 03791 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 decisivo per il giudizio: in primo luogo insistono sul tema della nullità del mutuo fondiario violativo dei limiti di finanziabilità;
in secondo luogo, rappresentano l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, dell'ulteriore profilo sottoposto alla sua attenzione, e cioè la contrarietà a legge del finanziamento destinato ad estinguere passività pregresse, con conseguente necessità di escludere la garanzia ipotecaria. 6.- La Prima sezione civile di questa Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022, ha investito le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, dei limiti di finanziabilità previsti dall'articolo 38, secondo comma, t.u.b. 6.1.- La rimessione trae origine dal fatto che l'orientamento seguito nella sentenza impugnata, secondo il quale non è predicabile la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità (costituito dall'ottanta per cento del valore del bene ipotecato), è stato superato nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017, quando (con la sentenza n. 17352 dello stesso anno) si è affermato l'opposto indirizzo che, pur confermando la non riconducibilità della suddetta violazione alla nullità testuale stabilita dall'articolo 117 t.u.b., ritiene che il (rispetto del) limite di finanziabilità rappresenti un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione, salva la possibilità di conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario, ove ne sussistano i presupposti e su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità. Di quest'ultimo orientamento l'ordinanza interlocutoria ha sollecitato una rimeditazione. 7.- Il Procuratore generale ha depositato una motivata requisitoria con la quale ha escluso la configurabilità di un'ipotesi di nullità (testuale Ric. 2015 n. 03791 sez. SU - ud. 27-09-2022 -4- Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 o virtuale) nella stipulazione di un mutuo fondiario per un importo eccedente il limite di finanziabilità, suggerendo di attrarre il contratto nel genus del mutuo ordinario ipotecario, in tal senso riqualificandolo per la parte eccedente quel limite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Le Sezioni Unite sono sollecitate a pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'articolo 38, secondo comma, t.u.b. e della relativa ipoteca. 2.- La predetta disposizione dispone che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili» e, al secondo comma, che «la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti». Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. 3.- L'orientamento seguito dalla sentenza n. 26672 del 2013 (conformi sentenze successive: cfr. sez. I n. 27380 del 2013, n. 22446 Ric. 2015 n. 03791 sez. SU - ud. 27-09-2022 -5- Numero registro generale 3791/2015 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 33719/2022 Data pubblicazione 16/11/2022 del 2015, n. 13164 del 2016) ha escluso che la previsione del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, t.u.b. costituisca una ipotesi rientrante nell'ambito applicativo dell'articolo 117 t.u.b., il cui comma 8 stabilisce che «la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia». Si è osservato nei precedenti del 2013 che «l'art. 117, ottavo comma, t.u.b. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. L'art. 38 del t.u.b. invece conferisce alla Banca d'Italia non già il potere di stabilire una certa clausola del contratto di mutuo fondiario bensì solo quello di determinare la percentuale massima del finanziamento che costituisce l'oggetto del contratto e che è quindi un elemento di per sè già tipizzato e costituente una clausola necessaria». Ed infatti, l'articolo 38, secondo comma, t.u.b. attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, il quale attiene a un elemento (oggetto) di per sé già tipizzato del contratto, non rientrante nella