Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20039

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20039
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIROCCALE COSIMO nato a TARANTO il 09/10/1961 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere E P;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 15 giugno 2022 la Corte di appello di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 17 novembre 2021 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto, nei confronti di S C per furto continuato aggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso lo S attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile 1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;
Sez.
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