Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 00741
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Testo completo
/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21504/2020 R.G. proposto da : I G, elettivamente domiciliato in ROMA, al Corso TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avvocato R S (RCCSFN64B02A345D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P G (PSTPGM60A15C034S) -ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via MARCANTONIO COLONNA, n. 27, presso l’Avvocatura Regionale, con l’Avvocato C E (CPRLSE62T61H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B A (BNCDLM57D20D667E) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7175/2019 depositata il 21/11/2019. R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022;
estensore: C V U la relazione svolta, nella camera di consiglio del 05/12/2022 , dal Consigliere relatore C, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
G propone ricorso per cassa zione , articolato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7175 del 21/11/2019, che ha rigettato l’impugnazione da lui stesso proposta avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, di rigetto dell’opposizione dello I avverso la cartella esattoriale Equitalia S.p.a. per recupero, a seguito di emanazione di delibera della Giunta regionale del Lazio , de lla somma di oltre quattrocentottantamila euro(€ 488.469,00), che lo I quale legale rappresentante dell’ente di formazione professionale Associazione Euroservizi,aveva percepito. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Agenzia delle Entrate Riscossione èrimasta intimata. Per l’udienza del 5/12/2022 il Procuratore Generale, in persona della Sostituta Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate non presso l’Avvocatura erariale, bensì presso il difensore del libero foro che l’assisteva nella precedente fase. Il Collegio ritiene la questione irrilevante, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa C orte, in tema di omesso rilievo del litisconsorzio necessario , con conseguente mancato espletamento di attività di integrazione nei confronti del soggetto pretermesso, nei casi in cui il ricorso risulti infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 - 01) o manifestamente inammissibile (Sez. U n. 08610 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01) R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022;
estensore: C. V I motivi di ricorsocensurano come segue la sentenza d’appello. Con il primo mezzo lo I afferma che la sentenza d’appello è affetta da nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 e dell’art. 115 comma 2, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale ha affermato che lo I non aveva dato prova di avere estinto integralmente l’obbligazione restitutoria. Il secondo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dei principi in tema di rapporti fra giudizio contabile e giudizio civile restitutorio e comunque dell’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 226 del 2005 e afferma che mediante il pagamento in misura ridotta della condanna contabile viene meno anche l’obbligazione restitutoria anche per la ragione che lo I era stato tratto a giudizio contabile non quale pubblico funzionario, bensì quale soggetto che aveva agito, ai sensi dell’art.38 cod. civ., per l’Associazione
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via MARCANTONIO COLONNA, n. 27, presso l’Avvocatura Regionale, con l’Avvocato C E (CPRLSE62T61H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B A (BNCDLM57D20D667E) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7175/2019 depositata il 21/11/2019. R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022;
estensore: C V U la relazione svolta, nella camera di consiglio del 05/12/2022 , dal Consigliere relatore C, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
G propone ricorso per cassa zione , articolato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7175 del 21/11/2019, che ha rigettato l’impugnazione da lui stesso proposta avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, di rigetto dell’opposizione dello I avverso la cartella esattoriale Equitalia S.p.a. per recupero, a seguito di emanazione di delibera della Giunta regionale del Lazio , de lla somma di oltre quattrocentottantamila euro(€ 488.469,00), che lo I quale legale rappresentante dell’ente di formazione professionale Associazione Euroservizi,aveva percepito. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Agenzia delle Entrate Riscossione èrimasta intimata. Per l’udienza del 5/12/2022 il Procuratore Generale, in persona della Sostituta Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate non presso l’Avvocatura erariale, bensì presso il difensore del libero foro che l’assisteva nella precedente fase. Il Collegio ritiene la questione irrilevante, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa C orte, in tema di omesso rilievo del litisconsorzio necessario , con conseguente mancato espletamento di attività di integrazione nei confronti del soggetto pretermesso, nei casi in cui il ricorso risulti infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 - 01) o manifestamente inammissibile (Sez. U n. 08610 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01) R. g. n. 21504/2020 U.P. 5/12/2022;
estensore: C. V I motivi di ricorsocensurano come segue la sentenza d’appello. Con il primo mezzo lo I afferma che la sentenza d’appello è affetta da nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 e dell’art. 115 comma 2, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale ha affermato che lo I non aveva dato prova di avere estinto integralmente l’obbligazione restitutoria. Il secondo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dei principi in tema di rapporti fra giudizio contabile e giudizio civile restitutorio e comunque dell’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 226 del 2005 e afferma che mediante il pagamento in misura ridotta della condanna contabile viene meno anche l’obbligazione restitutoria anche per la ragione che lo I era stato tratto a giudizio contabile non quale pubblico funzionario, bensì quale soggetto che aveva agito, ai sensi dell’art.38 cod. civ., per l’Associazione
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