Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2007, n. 4500

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime3

Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo.

L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa - venivano, di giorno in giorno, specificate dal datore di lavoro mediante la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire).

L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2007, n. 4500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4500
Data del deposito : 27 febbraio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAFFARO FISIOKINESITERAPICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell'avvocato DELLA BELLA RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CH CI ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4420/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/09/03 r.g.n. 6428/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/11/06 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2001 la società CAPPARO FISIOKINESITERAPICO a r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento della domanda proposta da AL ST HI nei suoi confronti, l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di L. 22.904.301.
Deduceva, a sostegno dell'appello, l'erroneità della pronuncia di primo grado quanto alla qualificazione del rapporto intercorso fra le parti ritenuto di natura subordinata, l'errata ed omessa valutazione delle prove testimoniali, anche in relazione alla inattendibilità e/o incapacità a testimoniare dei testi indicati dalla HI e, comunque, l'errata quantificazione e determinazione delle somme riconosciute:
Si costituiva la HI resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 7 novembre 2002 - 1 settembre 2003, l'adita Corte d'appello di Roma confermava la statuizione del primo Giudice circa la natura subordinata del rapporto in controversia, ricorrendo, nella specie, i connotati propri di tale rapporto (specificazione, da parte del datore di lavoro, del lavoro da svolgere, osservala di un orario di lavoro, continuità e regolarità della prestazione, svolgimento della stessa nei locali e con l'utilizzazione della struttura dell'impresa);
riduceva, tuttavia, il quantum, liquidato in primo grado, riconoscendo unicamente le somme a titolo di 13^ mensilità, TPR e ferie, la cui spettanza derivava direttamente dalla legge, con esclusione delle somme richieste a titolo di differenze retributive, non essendo chiaro nel conteggio proposto in atti dalla Shiavoni a quale titolo esse scaturissero e soprattutto se si fosse tenuto conto delle somme effettivamente percepite. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società CAFFARO FISIOKINESITERAPICO a r.l. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste la HI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 2094. 2222 e 1362 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dei predetti articoli (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta l'omissione, da parte della Corte d'appello di Roma, di ogni qualsiasi analisi delle eccezioni proposte e di aver semplicemente, ma senza alcuna motivazione ne' tantomeno richiamo alle deduzioni svolte, inquadrato la fattispecie in controversia nella sfera del "lavoro subordinato". Così procedendo, la Corte territoriale, oltre che trascurare di considerare la volontà delle parti diretta a dar vita ad un rapporto di lavoro autonomo, avrebbe altresì disatteso gli insegnamenti dei giudici di legittimità, che avrebbero condotto a concludere nel senso della configurazione di prestazioni eseguite da un libero professionista.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., e ss., in relazione anche agli artt. 2697 c.c., e ss. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi