Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2016, n. 10937
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La sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riportato le conclusioni della consulenza tecnica espletata, aderendo ad esse e richiamando altresì la condivisa affermazione di autenticità di un'opera già operata dalla decisione di primo grado).
Sul provvedimento
Testo completo
1093 7/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Diritto d'autore. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7996/2011 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 10937 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. /c.
1. Presidente Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Ud. 12/04/2016 Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO PU Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7996-2011 proposto da: ES LI (c. f. RSTMLE34C05F2051), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso l'avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA ANTONELLA RAPANA', giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2016 contro 780 ZO ELENA, ZO RI NI in DE REGE, ZO GIUSEPPE, quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore del fratello OM RI Lu ZO (anche in proprio), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso l'avvocato MICHELA NATALE, rappresentati e difesi dall'avvocato : ALESSANDRA BERNARDINI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 2304/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUCIA ANTONELLA RAPANA' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato MICHELA - NATALE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. al 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 agosto 2010, accogliendo l'impugnazione proposta dagli originari attori LE, MO AR, EP e AR AN ON
contro
EM TE, ha dichiarato non autentiche quattro opere già attribuite al fratello degli attori, l'artista PI ON. La corte territoriale, disposta consulenza tecnica d'ufficio ad opera di critico esperto dell'artista, il prof. Altamira, ha condiviso l'accertamento del medesimo in ordine alla non autenticità di tutte e quattro le opere oggetto del giudizio, avendo il consulente riscontrato una difformità delle opere da quelle analoghe, ma autentiche, anche in ragione della provenienza incerta dei lavori, la quale non corrobora la tesi dell'autenticità. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da EM TE sulla base di quindici motivi. Resistono con unico controricorso gli intimati, depositando altresì la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso propone quindici motivi d'impugnazione, che possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la corte del merito meramente aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in tal modo attribuendo ad essa la valenza di una prova legale;
2) violazione degli art. 132 e 156, 2° comma, c.p.c., per avere la corte del merito motivato la decisione in modo apparente ed incomprensibile;
3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per motivazione omessa e insufficiente, essendovi libertà valutativa del giudice rispetto agli esiti peritali;
4) violazione degli art. 132, n. 4, e 156, 2° comma, c.p.c., mancando le ragioni dell'accoglimento delle conclusioni peritali, non contenendo la sentenza un sillogismo;
3 Il cons. rel. est, r.g. 7996/2011 c.p.c., per motivazione 5) violazione dell'art. 116 contraddizione tra le omessa e insufficiente, essendovi motivazioni delle due consulenze;
6) violazione degli art. 132, I. 4, e 156, 2° comma, c.p.c., perché la corte del merito, a fronte di due consulenze rispettivamente in primo e secondo grado non coincidenti, non ha dato conto adeguato della sua