Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2018, n. 03029
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: F M nato il 16/11/1950 a SENIGALLIA F V nato il 04/02/1958 a SENIGALLIA PLLI LUIGI nato il 02/03/1960 a SENIGALLIA PIERANTONI MAURIZIO nato il 22/03/1965 a SENIGALLIA M M G nato il 12/11/1963 a ORISTANO D'AGOSTINO ROCCO nato il 13/09/1958 a ROMA CAMBRUZZI CATERINA nato il 09/03/1964 a VENEZIA avverso la sentenza del 22/06/2015 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita DEI
RICORSI
Udito il difensore L'AVV.TO LISO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ,&/ L'AVV.TO BENINI SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PRESENTE IL DOTTOR GALLUZZI ANDREA CON TESSERA ORDINE AVVOCATI DI RAVENNA N. 1643 L'AVV.TO CANAFOGLIA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E LA VALUTAZIONE DELLA PRESCRIZIONE L'AVV.TO BENNI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONE L'AVV.TO BISIO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVV.TO PANCOTTI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONEy
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 13.12.2013 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F V in ordine ai reati ascrittegli ai capi 2 e 8 ( bancarotte improprie documentali e distrattive ), nei confronti di PLLI LUIGI, FRATTARUOLO MICHELE e PIERANTONI MAURIZIO, in ordine al reato di cui al capo 1 ( associazione a delinquere ), e nei confronti di F M e PASCUCCI DOMENICO in ordine al reato di cui al capo 8 ( sempre bancarotte documentali e distrattive ), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando così la pena per F V, F M, PLLI LUIGI, PIERANTONI MAURIZIO, CAMBRUZZI CATERINA, MARCELLI MAURIZIO e D'AGOSTINO ROCCO e rideterminando, peraltro, anche le inflitte pene accessorie ;
ha assolto CONSALVI PIETRO e FAVARELLI LUIGI dai reati loro ascritto e ha confermato, nel resto, la condanna dei ricorrenti per svariate ipotesi di associazione a delinquere, di bancarotte improprie documentali e distrattive, riciclaggio, ricettazione, truffa e reati fiscali, così come riportati in rubrica. Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati, per mezzo dei loro rispettivi difensori, affidando la loro impugnativa a svariati motivi di doglianza.
1.1 Ricorre, in primis, F V, con il patrocinio dell'avv. Canafoglia, presentando cinque motivi di censura.
1.1.1 Con il primo denunzia violazione di legge e vizio argomentativo. Evidenzia la difesa che dalla lettura della motivazione il ricorrente sembrerebbe essere stato condannato per il reato di associazione a delinquere più altri quattro reati satellite, mentre nel dispositivo si legge una condanna in relazione a soli due reati satellite.
1.1.2 Con il secondo motivo si denunzia vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in relazione ad una serie di eccezioni di nullità processuali già sollevate in sede di gravame, e ciò con particolare riferimento alla violazione dell'art. 429, primo comma, lett. c, cod. proc. pen., dell'avviso ex art. 415 bis, medesimo codice, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi. Si evidenzia da parte della difesa una discrasia temporale in ordine al reato di associazione a delinquere in quanto non correttamente individuato l'arco temporale cui si riferirebbe la condotta e l'assenza di motivazione in ordine alla sollevata doglianza in appello. Si denunzia, inoltre, sempre in relazione al capo 1 (associazione a delinquere) la mancanza del presupposto oggettivo del reato dei tre componenti dell'associazione, emergendo la compartecipazione dei soli F V e F M. Osserva, peraltro, sempre la difesa dell'imputato, in relazione al capo 1 sopra indicato, una discrasia soggettiva tra il reato associativo così contestato ed i singoli reati fine commessi da soggetti diversi rispetto a quelli partecipanti alla detta associazione.
1.1.3 Con un terzo motivo si deduce sempre violazione di legge processuale e sostanziale, nonché vizio argomentativo. Si evidenzia, in primis, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata escussione del teste C B che era il redattore della comunicazione notizia di reato, acquisita con il consenso delle parti. Si osserva che la manifestazione del consenso alla acquisizione del predetto documento era stata condizionata alla escussione in dibattimento del redattore della menzionata comunicazione notizia di reato, e ciò nonostante la corte di appello, dopo tale acquisizione documentale, aveva ritenuto superfluo la escussione del teste e aveva ammesso la rinunzia del P.m., nonostante la mancata accettazione delle difese.
1.1.3.1 Si denunzia, inoltre, la mancata produzione delle intercettazioni telefoniche di cui si farebbe menzione nel fascicolo del P.m.. 1.1.3.2 Deduce la difesa dell'imputato, ancora, violazione del diritto difesa ai sensi dell'art. 6 CEDU in relazione al massiccio stralcio della liste testi della difesa.
1.1.3.3 Si denunzia, ancora, l'illegittima acquisizione della comunicazione notizia di reato, senza aver espunto previamente i commenti espressi dai funzionari della Guardia di Finanza sui verbali di s.i.t. e la compressione del diritto di difesa per aver valutato elementi probatori relativi ai reati oggetto di declaratoria di prescrizione — e cioè, i reati fine - per provare la tesi accusatoria in relazione al reato associativo 1.1.3.4 Si evidenzia ancora una violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata possibilità di proposizione di domande ai testi.
1.1.4 Con un quarto motivo si deduce violazione di legge sostanziale e processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio argomentativo in relazione al reato associativo di cui al capo 1 e all'aggravante di aver proposto la associazione e alla declaratoria di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Osserva la difesa come sia da ritenersi insufficiente la prova della penale responsabilità dell'imputato, prova che si basava sulla comunicazione della notizia di reato nonché sulla sola testimonianza del teste maresciallo Carbone. Si definisce inoltre come anomala l'escussione delle cd. "teste di legno" in dibattimento, senza che quest'ultime fossero indagate dalla Procura per i reati contestati agli amministratori di fatto, oggi invece sotto processo. Si evidenziano, peraltro, alcune discrasie probatorie tra quanto accertato dalla Guardia di Finanza e quanto accertato dai diversi curatori fallimentari, e comunque si evidenzia la mancata prova del profitto discendente dai contestati reati fallimentari. In ordine ai singoli reati contestati al ricorrente, la difesa denunzia : a) in ordine al reato di associazione a delinquere, la erronea qualificazione giuridica come "dinamica" della contestata associazione, espressione che cozzerebbe contro la natura statica del reato di cui all'art. 416 cod. pen. per la cui integrazione la organizzazione deve assumere carattere di stabilità e durevolezza nel tempo, con la delineazione, peraltro, dei vari profili soggettivi dei sodali ;b) per il fallimento INTERMOUD ( anche qui la contestazione riguarda bancarotte distrattive e documentali ) : si evidenzia un'inattendibilità della prova testimoniale delle varie teste di legno escusse in dibattimento ;
c) per la questio facti relativa alla distrazione delle auto : si evidenzia la mancanza della prova del coinvolgimento del Frezza e, comunque, una serie di anomalie negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, non ultima la circostanza che diverse auto indicate nel capo di imputazione erano oggetto di contratti di leasing ed erano state dunque restituite alle società concedenti ;
d) la mancata corretta valutazione del telegramma Consalvi/Frezza e del conto "pinco- palla", che sarebbe stato, in verità, una mera prima nota di cassa, e non già ( come ritenuto ) lo strumento per orchestrare le disposte distrazioni ;
e) la anomalia del fallimento LANARI SAS con il fallimento in proprio anche della socia (moglie del F M), circostanza che cozzerebbe contro la contestata programmazione di una associazione a delinquere indirizzata alla commissione di reati fallimentari schermati dalle società di capitali utilizzate ;
f) la inattendibilità dei testi Miserina e Plotino in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per i fallimenti ARREDO LINE e ROCCA EDILIZIA ;
g) la mancata valutazione dei contratti di consulenza che circoscriverebbero il ruolo del ricorrente e che invece erano stati valutati come un escamotage per nascondere il ruolo attivo degli amministratori di fatto ;
1.1.4 Con il quinto motivo si denunzia sempre violazione di legge processuale e sostanziale e vizio argomentativo in relazione alla contestata recidiva.
2. Il ricorso di Cambruzzi Caterina, sempre con il patrocinio dell'Avv. Canafoglia riprende i primi quattro motivi di censura del primo ricorso ora illustrato in riferimento alla posizione del F V.
3. Il ricorso di PLLI LUIGI, con il patrocinio dell'Avv. P, riguarda per la posizione dell'imputato i capi : 11 ( bancarotta distrattiva et documentale INTERMOULD ) ;
18 (bancarotta distrattiva et documentale EURO FIMA) ;
29 ( bancarotta distrattiva et documentale LA ROCCA EDILIZIA SRL ) ;
36 ( bancarotta distrattiva e documentale ARREDO LINE ).
3.1 Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge processuale. Si deduce la nullità del capo di imputazione in relazione anche all'altra aggravante contestata, e cioè quella di cui all'art. 219, secondo comma cod. pen., giacché non sarebbero state indicate le condotte plurime addebitate.
3.1.1 In relazione al capo 11 ( INTERMOULD SRL ) si contesta la impropria qualifica dell'imputato come "percettore" del compendio fallimentare oggetto di distrazione.
3.1.2 Per le altre contestazioni sopra ricordate, e cioè capo 18 ( bancarotta distrattiva et documentale EURO FIMA ), capo 29 ( bancarotta distrattiva et documentale LA ROCCAEDILIZIA SRL ) e 36 ( bancarotta distrattiva e documentale ARREDO LINE ), si denunzia la indeterminatezza delle contestazioni.
3.2 Con il secondo motivo di doglianza si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge processuale e violazione di cui all'art. 495, comma 4 bis, cod. proc. pen.. Si contesta, cioè, la mancata escussione sempre del teste B, redattore della c.n.r., acquisita al fascicolo del dibattimento.
3.3 Con un terzo motivo di doglianza si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. d, cod. proc. pen., mancata assunzione di prove decisive e violazione degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen.. Si descrive come decisiva la ammissione della prova testimoniale del colonnello B e come illegittimo il "taglio" delle liste testimoniali ritenute superflue dalla Corte territoriale.
3.4 Con il quarto motivo si deduce la mancata assunzione della prova testimoniale dedotta nella lista testi e dunque violazione dell'art. 495, 2 comma, cod. proc. pen.. Si denunzia, di nuovo, come illegittimo lo stralcio della lista testi della difesa senza alcuna motivazione espressa sul punto.
3.5 Con il quinto motivo si
udita la relazione svolta dal Consigliere
ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita DEI
RICORSI
Udito il difensore L'AVV.TO LISO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ,&/ L'AVV.TO BENINI SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PRESENTE IL DOTTOR GALLUZZI ANDREA CON TESSERA ORDINE AVVOCATI DI RAVENNA N. 1643 L'AVV.TO CANAFOGLIA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E LA VALUTAZIONE DELLA PRESCRIZIONE L'AVV.TO BENNI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONE L'AVV.TO BISIO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVV.TO PANCOTTI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONEy
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 13.12.2013 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F V in ordine ai reati ascrittegli ai capi 2 e 8 ( bancarotte improprie documentali e distrattive ), nei confronti di PLLI LUIGI, FRATTARUOLO MICHELE e PIERANTONI MAURIZIO, in ordine al reato di cui al capo 1 ( associazione a delinquere ), e nei confronti di F M e PASCUCCI DOMENICO in ordine al reato di cui al capo 8 ( sempre bancarotte documentali e distrattive ), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando così la pena per F V, F M, PLLI LUIGI, PIERANTONI MAURIZIO, CAMBRUZZI CATERINA, MARCELLI MAURIZIO e D'AGOSTINO ROCCO e rideterminando, peraltro, anche le inflitte pene accessorie ;
ha assolto CONSALVI PIETRO e FAVARELLI LUIGI dai reati loro ascritto e ha confermato, nel resto, la condanna dei ricorrenti per svariate ipotesi di associazione a delinquere, di bancarotte improprie documentali e distrattive, riciclaggio, ricettazione, truffa e reati fiscali, così come riportati in rubrica. Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati, per mezzo dei loro rispettivi difensori, affidando la loro impugnativa a svariati motivi di doglianza.
1.1 Ricorre, in primis, F V, con il patrocinio dell'avv. Canafoglia, presentando cinque motivi di censura.
1.1.1 Con il primo denunzia violazione di legge e vizio argomentativo. Evidenzia la difesa che dalla lettura della motivazione il ricorrente sembrerebbe essere stato condannato per il reato di associazione a delinquere più altri quattro reati satellite, mentre nel dispositivo si legge una condanna in relazione a soli due reati satellite.
1.1.2 Con il secondo motivo si denunzia vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in relazione ad una serie di eccezioni di nullità processuali già sollevate in sede di gravame, e ciò con particolare riferimento alla violazione dell'art. 429, primo comma, lett. c, cod. proc. pen., dell'avviso ex art. 415 bis, medesimo codice, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi. Si evidenzia da parte della difesa una discrasia temporale in ordine al reato di associazione a delinquere in quanto non correttamente individuato l'arco temporale cui si riferirebbe la condotta e l'assenza di motivazione in ordine alla sollevata doglianza in appello. Si denunzia, inoltre, sempre in relazione al capo 1 (associazione a delinquere) la mancanza del presupposto oggettivo del reato dei tre componenti dell'associazione, emergendo la compartecipazione dei soli F V e F M. Osserva, peraltro, sempre la difesa dell'imputato, in relazione al capo 1 sopra indicato, una discrasia soggettiva tra il reato associativo così contestato ed i singoli reati fine commessi da soggetti diversi rispetto a quelli partecipanti alla detta associazione.
1.1.3 Con un terzo motivo si deduce sempre violazione di legge processuale e sostanziale, nonché vizio argomentativo. Si evidenzia, in primis, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata escussione del teste C B che era il redattore della comunicazione notizia di reato, acquisita con il consenso delle parti. Si osserva che la manifestazione del consenso alla acquisizione del predetto documento era stata condizionata alla escussione in dibattimento del redattore della menzionata comunicazione notizia di reato, e ciò nonostante la corte di appello, dopo tale acquisizione documentale, aveva ritenuto superfluo la escussione del teste e aveva ammesso la rinunzia del P.m., nonostante la mancata accettazione delle difese.
1.1.3.1 Si denunzia, inoltre, la mancata produzione delle intercettazioni telefoniche di cui si farebbe menzione nel fascicolo del P.m.. 1.1.3.2 Deduce la difesa dell'imputato, ancora, violazione del diritto difesa ai sensi dell'art. 6 CEDU in relazione al massiccio stralcio della liste testi della difesa.
1.1.3.3 Si denunzia, ancora, l'illegittima acquisizione della comunicazione notizia di reato, senza aver espunto previamente i commenti espressi dai funzionari della Guardia di Finanza sui verbali di s.i.t. e la compressione del diritto di difesa per aver valutato elementi probatori relativi ai reati oggetto di declaratoria di prescrizione — e cioè, i reati fine - per provare la tesi accusatoria in relazione al reato associativo 1.1.3.4 Si evidenzia ancora una violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata possibilità di proposizione di domande ai testi.
1.1.4 Con un quarto motivo si deduce violazione di legge sostanziale e processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio argomentativo in relazione al reato associativo di cui al capo 1 e all'aggravante di aver proposto la associazione e alla declaratoria di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Osserva la difesa come sia da ritenersi insufficiente la prova della penale responsabilità dell'imputato, prova che si basava sulla comunicazione della notizia di reato nonché sulla sola testimonianza del teste maresciallo Carbone. Si definisce inoltre come anomala l'escussione delle cd. "teste di legno" in dibattimento, senza che quest'ultime fossero indagate dalla Procura per i reati contestati agli amministratori di fatto, oggi invece sotto processo. Si evidenziano, peraltro, alcune discrasie probatorie tra quanto accertato dalla Guardia di Finanza e quanto accertato dai diversi curatori fallimentari, e comunque si evidenzia la mancata prova del profitto discendente dai contestati reati fallimentari. In ordine ai singoli reati contestati al ricorrente, la difesa denunzia : a) in ordine al reato di associazione a delinquere, la erronea qualificazione giuridica come "dinamica" della contestata associazione, espressione che cozzerebbe contro la natura statica del reato di cui all'art. 416 cod. pen. per la cui integrazione la organizzazione deve assumere carattere di stabilità e durevolezza nel tempo, con la delineazione, peraltro, dei vari profili soggettivi dei sodali ;b) per il fallimento INTERMOUD ( anche qui la contestazione riguarda bancarotte distrattive e documentali ) : si evidenzia un'inattendibilità della prova testimoniale delle varie teste di legno escusse in dibattimento ;
c) per la questio facti relativa alla distrazione delle auto : si evidenzia la mancanza della prova del coinvolgimento del Frezza e, comunque, una serie di anomalie negli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, non ultima la circostanza che diverse auto indicate nel capo di imputazione erano oggetto di contratti di leasing ed erano state dunque restituite alle società concedenti ;
d) la mancata corretta valutazione del telegramma Consalvi/Frezza e del conto "pinco- palla", che sarebbe stato, in verità, una mera prima nota di cassa, e non già ( come ritenuto ) lo strumento per orchestrare le disposte distrazioni ;
e) la anomalia del fallimento LANARI SAS con il fallimento in proprio anche della socia (moglie del F M), circostanza che cozzerebbe contro la contestata programmazione di una associazione a delinquere indirizzata alla commissione di reati fallimentari schermati dalle società di capitali utilizzate ;
f) la inattendibilità dei testi Miserina e Plotino in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per i fallimenti ARREDO LINE e ROCCA EDILIZIA ;
g) la mancata valutazione dei contratti di consulenza che circoscriverebbero il ruolo del ricorrente e che invece erano stati valutati come un escamotage per nascondere il ruolo attivo degli amministratori di fatto ;
1.1.4 Con il quinto motivo si denunzia sempre violazione di legge processuale e sostanziale e vizio argomentativo in relazione alla contestata recidiva.
2. Il ricorso di Cambruzzi Caterina, sempre con il patrocinio dell'Avv. Canafoglia riprende i primi quattro motivi di censura del primo ricorso ora illustrato in riferimento alla posizione del F V.
3. Il ricorso di PLLI LUIGI, con il patrocinio dell'Avv. P, riguarda per la posizione dell'imputato i capi : 11 ( bancarotta distrattiva et documentale INTERMOULD ) ;
18 (bancarotta distrattiva et documentale EURO FIMA) ;
29 ( bancarotta distrattiva et documentale LA ROCCA EDILIZIA SRL ) ;
36 ( bancarotta distrattiva e documentale ARREDO LINE ).
3.1 Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge processuale. Si deduce la nullità del capo di imputazione in relazione anche all'altra aggravante contestata, e cioè quella di cui all'art. 219, secondo comma cod. pen., giacché non sarebbero state indicate le condotte plurime addebitate.
3.1.1 In relazione al capo 11 ( INTERMOULD SRL ) si contesta la impropria qualifica dell'imputato come "percettore" del compendio fallimentare oggetto di distrazione.
3.1.2 Per le altre contestazioni sopra ricordate, e cioè capo 18 ( bancarotta distrattiva et documentale EURO FIMA ), capo 29 ( bancarotta distrattiva et documentale LA ROCCAEDILIZIA SRL ) e 36 ( bancarotta distrattiva e documentale ARREDO LINE ), si denunzia la indeterminatezza delle contestazioni.
3.2 Con il secondo motivo di doglianza si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge processuale e violazione di cui all'art. 495, comma 4 bis, cod. proc. pen.. Si contesta, cioè, la mancata escussione sempre del teste B, redattore della c.n.r., acquisita al fascicolo del dibattimento.
3.3 Con un terzo motivo di doglianza si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. d, cod. proc. pen., mancata assunzione di prove decisive e violazione degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen.. Si descrive come decisiva la ammissione della prova testimoniale del colonnello B e come illegittimo il "taglio" delle liste testimoniali ritenute superflue dalla Corte territoriale.
3.4 Con il quarto motivo si deduce la mancata assunzione della prova testimoniale dedotta nella lista testi e dunque violazione dell'art. 495, 2 comma, cod. proc. pen.. Si denunzia, di nuovo, come illegittimo lo stralcio della lista testi della difesa senza alcuna motivazione espressa sul punto.
3.5 Con il quinto motivo si
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