Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2019, n. 21711

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2019, n. 21711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21711
Data del deposito : 26 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente . 2_ i o SENTENZA sul ricorso 24463-2015 proposto da: B P, rappresentato e difeso dall'Avvocato P B, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BETON CANDEO S.R.L. (già BETON CANDEO S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avvocato M O ed elettivamente domiciliato a Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso lo studio dell'Avvocato R B, per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente — avverso la sentenza n. 929/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 9/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 23/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. A P, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato P B;
sentito, per la controricorrente, l'Avvocato M P. F D C P B, titolare dell'impresa individuale Investimenti Mercantili, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la Beton C s.p.a., già Calcestruzzi Conglomerati Bituminosi Padova s.r.I., chiedendone la condanna al pagamento della provvigione maturata in relazione all'operazione di acquisto di un immobile di proprietà del fallimento della Officine Giuseppe Sordina s.p.a.. Il tribunale, con sentenza del 2008, ha rigettato la domanda ritenendo, alla luce degli elementi raccolti in sede istruttoria, che fosse mancato un qualche contributo causale dell'attore in relazione all'operazione di vendita. Il B ha proposto appello lamentando la valutazione del materiale probatorio da parte del tribunale. Il giudice di primo grado, infatti, secondo l'appellante, non avrebbe dato adeguato rilievo all'apporto dato dall'impresa Investimenti Mercantili all'operazione in questione, concretizzatosi nella segnalazione dell'affare, nell'organizzazione di vis(i)ta e sopralluogo dell'immobile e nell'assistenza della parte fino alla effettiva conclusione dell'affare. Il tribunale, inoltre, avrebbe omesso di valorizzare le discordanti versioni fornite in causa dal C (e cioè il legale rappresentante della società convenuta) il quale, da un lato, avrebbe sostenuto in sede di sopralluogo di non avere interesse all'acquisto dell'immobile e, dall'altro lato, ha invece affermato di attendere il momento buono per l'acquisto aspettando che il prezzo d'asta scendesse per Ric. 2015 n. 24463 Sez.

2 - PU 23 maggio 2019 divenire appetibile. Il primo giudice, infine, non avrebbe dato una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi. La Beton C s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. La corte d'appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello. La corte, in particolare, ha ritenuto che le censure formulate dall'appellante non cogliessero nel segno. La corte, infatti, dopo aver evidenziato che il bene oggetto dell'operazione per la quale si invoca il compenso è stato venduto secondo le modalità prescritte dall'art. 570 c.p.c., ha rilevato che "le modalità di acquisizione del bene non consentono di configurare la partecipazione di un soggetto privato che esercita l'attività di mediazione tra il curatore fallimentare e l'acquisizione", per cui, ha aggiunto, "non è ravvisabile un'utilità dell'attività medesima in favore di chi si presume per legge che abbia avuto in astratto conoscenza della vendita del bene fallimentare": "il procedimento delle vendite giudiziarie è rigidamente articolato per scelta dell'acquirente e tale da non lasciare luogo in alcun modo ad un privato intervento di mediazione perché il trasferimento della proprietà dell'esecutato all'aggiudicatario consegue ad un provvedimento dell'organo giudiziario". La conoscenza della vendita del bene rientrante nella massa fallimentare, pertanto, ha concluso la corte, è determinata dalla pubblicità legale. Paolo B, con ricorso notificato 1'8/10/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. La Beton C s.r.l. (già Beton C s.p.a.) ha resistito con controricorso notificato in data 13/11/2015. Ric. 2015 n. 24463 Sez.
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